Proroga e aumento del contributo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 357, a favore della associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" di Milano.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
II contributo annuo di L. 35.000.000, previsto a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, dalla legge 25 luglio 1975, n. 357, e' prorogato per il quinquennio 1980-84 ed e' elevato a L. 45.000.000.
Art. 2.
Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" presentera' al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.
Art. 3.
All'onere di lire 45 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
II Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 febbraio 1980
PERTINI COSSIGA - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO