Concessione alla regione Valle d'Aosta per l'anno 1979 di un contributo speciale di lire 20 miliardi per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1979, un contributo speciale di lire 20 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per l'attuazione di un piano di intervento per la tutela del patrimonio culturale nonche' per l'esecuzione di opere per la difesa idrogeologica del suolo.
Art. 2.
All'onere di cui all'articolo precedente si fara' fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1980
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