Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 1.
E' data sanatoria degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio 1979, n. 306, non convertiti in legge, nonche' degli effetti derivanti dagli atti e dai provvedimenti stessi.