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Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

Art. 1.



Il contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, previsto dall'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, modificato con l'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 822, e' elevato da lire 2.300 milioni a lire 4.600 milioni, a decorrere dal 1 gennaio 1979.
Il contributo relativo all'anno 1979 puo' essere utilizzato anche per la copertura delle maggiori spese dell'esercizio 1978.