Concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario pari al controvalore in lire italiane di dollari 20 mila in favore del "Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna" e del controvalore in lire italiane di dollari 10 mila per l'"Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna", Istituto della stessa Organizzazione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, per l'anno 1979, di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 20.000, in favore del "Fondo volontario delle Nazioni Unite per il progresso della donna" nonche' di un contributo straordinario, pari al controvalore in lire italiane di dollari 10 mila, in favore dell'"Istituto internazionale di ricerca per il progresso della donna", Istituto della stessa Organizzazione.
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 25.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1979
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