Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di alcune categorie di lavoratori dipendenti, gia' prevista dalle leggi 2 aprile 1958, n. 331, 11 giugno 1974, n. 252, 31 marzo 1971, n. 214 e 15 febbraio 1974, n. 36.
Articolo unico
I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, gia' prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono ulteriormente prorogati per 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono altresi' prorogati per il periodo stabilito dal precedente comma i termini previsti dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 e dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1971, n. 214.