Estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori licenziati che abbiano ottenuto la revoca del licenziamento con sentenza passata in giudicato.
Art. 1.
A modifica di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1976, n. 62, il trattamento d'integrazione salariale con la connessa applicazione del disposto di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attivita' produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, quando sia stata dichiarata l'invalidita' del licenziamento stesso e la sentenza sia passata in giudicato in data successiva al 30 settembre 1976.
Le somme che, in conseguenza della predetta sentenza, spetterebbero a titolo di retribuzione ai lavoratori di cui al comma precedente, con riferimento ai periodi per i quali e' stata corrisposta l'integrazione salariale, saranno versate, da parte delle aziende interessate, alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria ed imputate alla separata contabilita' degli interventi straordinari fino a concorrenza dell'importo della integrazione salariale erogata.