Norme a favore del personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese ai cittadini italiani che prestavano servizio da almeno un anno alla data del 30 giugno 1979 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica.
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 35 e in 140 milioni di lire, rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1979
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