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((Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


((Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)), che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita' mensile pari all'indennita' percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
All'indennita' mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonche' il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.
L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea.

Art. 2.


((Ai membri del Parlamento europeo)) indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato".

Art. 3.


((I membri del Parlamento europeo)) indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. ((Agli stessi membri)) e' concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti.

Art. 4.


((Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,)) che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea.

Art. 5.


((Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,)) che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'articolo 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
L'indennita' mensile di cui al primo comma dell'articolo 1 non e' cumulabile con l'indennita' inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo di rimborso spese per l'esperimento del mandato regionale.

Art. 6.


All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.
La spesa e' iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi "spesa obbligatoria", dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale sono attribuiti i compiti inerenti all'attuazione della presente legge, che saranno espletati dalla Direzione generale del Tesoro.
Alla corresponsione dell'indennita' di cui alla presente legge si provvede con ordinativo diretto emesso a favore degli interessati, estinguibile, a richiesta dei medesimi, anche mediante accreditamento in conto corrente bancario.
Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 1979
PERTINI COSSIGA - MALFATTI - PANDOLFI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO