Norme per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori agricoli-allevatori.
Articolo unico
Il regime speciale per l'agricoltura previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle cessioni di carni, frattaglie e parti commestibili, fresche o refrigerate, degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, effettuate, nel periodo dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1978, direttamente dai produttori agricoli, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, mentre la detrazione prevista nell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica e' forfetizzata in misura pari al 95 per cento dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile.
La disposizione di cui al comma precedente si applica a condizione che si tratti di cessioni fatte a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto e che le carni derivino dalla macellazione di animali allevati dagli stessi produttori agricoli o da cooperative fra essi costituite e relativi consorzi con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni posseduti dai medesimi soggetti a titolo di proprieta', usufrutto, o altro diritto reale, ovvero condotti in affitto.
Non sono in ogni caso ripetibili le somme versate a qualsiasi titolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.