Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, e dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, e' sostituito dal seguente:
"In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e' consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:
zucchero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 45.000 caffe' crudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 6.500 surrogati di caffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 500 cacao in grani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.000 the. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100 semi di soja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.500 semi di arachidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.500 spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi. . . . ha 1.500 alcole denaturato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha 500 birra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl. 15.000 benzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 350.000 gasolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100.000 olio combustibile fluido . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 350.000 gas di petrolio liquefatti (GPL) per uso domestico. . . . q.li 70.000 petrolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 12.000 olio lubrificante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.000 libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dall'amministrazione regionale. . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 attrezzature per l'agricoltura . . . . . . . . . . . . L. 120.000.000 attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000.000".
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1 gennaio 1978.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1979
PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO