Integrazione della legge 26 aprile 1974, n. 169; interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491 e 26 aprile 1974, n. 169, sulla indennita' agli amministratori delle province e dei comuni.
Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata la liquidazione di indennita' di carica e di presenza nonche' di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.