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Nuovi apporti al capitale sociale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Societa' per azioni.

Art. 1.


L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Societa' per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 90 miliardi il primo e di lire 30 miliardi, ciascuno, gli altri.
Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 30 miliardi ciascuno.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1978.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma, la somma di lire 90 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.