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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare:
a) la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' il protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976;
b) il protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1973, che modifica la convenzione anzidetta.