N NORME. red.it

Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi.
Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1978
PERTINI ANDREOTTI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO