Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra Italia e Zaire relativo all'accordo aereo tra i due Paesi del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973 e dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono approvati i seguenti atti internazionali:
a) scambio di note sulla sostituzione dell'annesso e del Memorandum n. 1 allegati all'accordo aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973;
b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975.
Art. 2.
Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, alla clausola finale dello scambio di note di cui alla lettera a), ed all'articolo XVI dell'accordo di cui alla lettera b) dell'articolo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1978
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Allegato
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di lettere
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese
Roma, 9 maggio 1973
Eccellenza,
Ho l'onore di proporLe che, secondo l'Articolo IX dell'Accordo
Aereo in vigore fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 7 dicembre 1962, l'Allegato e il Memorandum n. 1 allegati all'Accordo sopra menzionato siano sostituiti come
segue:
1. Tabella delle rotte italiane:
Punti in Italia - Kano - Kinshasa - Lusaka o Johannesburg e
viceversa con facolta' di saltare uno o piu' scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.
Tabella delle rotte zairesi:
Punti in Zaire - un punto intermedio - Roma - Ginevra -
Bruxelles e/o Londra e viceversa con facolta' di saltare uno o piu' scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i
punti della rotta.
2. Le due Parti Contraenti hanno convenuto di concedere alle due
compagnie designate l'utilizzazione di due frequenze settimanali
ciascuna, sulle rotte convenute con apparecchi del tipo DC8 o DC10.
Inoltre, nel quadro dell'utilizzazione dei servizi convenuti fra
l'Italia e lo Zaire e viceversa, le due Parti Contraenti invitano le loro compagnie designate a concludere un accordo commerciale.
3. Le due compagnie designate avranno la possibilita' di servire, senza diritti di traffico, altri scali intermedi o oltre i territori rispettivi oltre quelli specificati nelle tabelle delle rotte.
4. La compagnia designata dello Zaire avra' il diritto di servire il punto intermedio specificato nella sua tabella delle rotte, da scegliersi fra i punti seguenti: Lagos, Kano, Accra, Fort Lamy,
Douala ed eventualmente Tunisi.
5. Il termine "o" indicato nelle tabelle delle rotte italiane e
zairesi significa che i punti specificati non possono essere utilizzati nel corso dello stesso servizio ma possono essere
utilizzati contemporaneamente da servizi differenti.
6. Le due Parti Contraenti invitano le due compagnie designate a
concludere un accordo per la gestione di un servizio di trasporto
merci fra i due paesi.
7. Ogni Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata
dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, al cambio ufficiale di valuta, le entrate nette ricavate da tale compagnia nel suo territorio in relazione con il trasporto dei
passeggeri, della posta e delle merci.
Se Vostra Eccellenza e' d'accordo su quanto precede, la presente
nota e la Sua risposta costituiranno un accordo fra i nostri Governi e avra' per scopo di sostituire, a decorrere dalla data della Sua risposta, l'Allegato e il Memorandum n. 1 allegati all'Accordo Aereo firmato a Roma il 7 dicembre 1962.
La prego, Eccellenza, di gradire l'espressione dei miei sentimenti devoti.
MEDICI
----------
S.E. M. NGOUZA KARL-I-BOND
Commissario di Stato
per gli Affari Esteri e per la Cooperazione
Internazionale della Repubblica dello Zaire
--------------------
Roma, 9 maggio 1973
Eccellenza,
Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna di cui il tenore e' il seguente:
"Ho l'onore di proporLe che, secondo l'Articolo IX dell'Accordo
Aereo in vigore fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 7 dicembre 1962, l'Allegato e il Memorandum N. 1 allegati all'Accordo sopra menzionato siano sostituiti come
segue:
1. Tabella delle rotte italiane:
Punti in Italia - Kano - Kinshasa - Lusaka o Johannesburg e
viceversa con facolta' di saltare uno o piu' scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.
Tabella delle rotte zairesi:
Punti in Zaire - un punto intermedio - Roma - Ginevra -
Bruxelles e/o Londra e viceversa con facolta' di saltare uno o piu' scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i
punti della rotta.
2. Le due Parti Contraenti hanno convenuto di concedere alle due
compagnie designate l'utilizzazione di due frequenze settimanali
ciascuna, sulle rotte convenute con apparecchi del tipo DC8 o DC10.
Inoltre, nel quadro dell'utilizzazione dei servizi convenuti fra
l'Italia e lo Zaire e viceversa, delle due Parti Contraenti invitano le loro compagnie designate a concludere un accordo commerciale.
3. Le due compagnie designate avranno la possibilita' di servire, senza diritti di traffico, altri scali intermedi o oltre i territori rispettivi oltre quelli specificati nelle tabelle delle rotte.
4. La compagnia designata dello Zaire avra' il diritto di servire il punto intermedio specificato nella sua tabella delle rotte, da scegliersi fra i punti seguenti: Lagos, Kano, Acera, Fort Lamy,
Douala ed eventualmente Tunisi.
5. Il termine "o" indicato nelle tabelle delle rotte italiane e
zairesi significa che i punti specificati non possono essere utilizzati nel corso dello stesso servizio ma possono essere
utilizzati contemporaneamente da servizi differenti.
6. Le due Parti Contraenti invitano le due compagnie designate a
concludere un accordo per la gestione di un servizio di trasporto
merci fra i due paesi.
7. Ogni Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata
dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, al cambio ufficiale di valuta, le entrate nette ricavate da tale compagnia nel suo territorio in relazione con il trasporto dei
passeggeri, della posta e delle merci.
Se Vostra Eccellenza e d'accordo su quanto precede, la presente
nota e la Sua risposta costituiranno un accordo fra i nostri Governi e avra' per scopo di sostituire, a decorrere dalla data della Sua risposta, l'Allegato e il Memorandum N. 1 allegati all'Accordo Aereo firmato a Roma il 7 dicembre 1962".
Ho l'onore d'informarLa che il Consiglio Esecutivo Nazionale della Repubblica dello Zaire accetta le Sue proposte e che quindi la Sua nota e la presente risposta costituiscono un accordo fra i nostri
rispettivi Governi che entra in vigore a partire da oggi.
Gradisca l'espressione dei miei sentimenti devoti.
NGOUZA KARL-I-BOND
----------
S.E. Giuseppe MEDICI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese
Roma, 9 maggio 1973
Eccellenza,
Ho l'onore di proporLe che, secondo l'Articolo IX dell'Accordo
Aereo in vigore fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 7 dicembre 1962, l'Allegato e il Memorandum n. 1 allegati all'Accordo sopra menzionato siano sostituiti come
segue:
1. Tabella delle rotte italiane:
Punti in Italia - Kano - Kinshasa - Lusaka o Johannesburg e
viceversa con facolta' di saltare uno o piu' scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.
Tabella delle rotte zairesi:
Punti in Zaire - un punto intermedio - Roma - Ginevra -
Bruxelles e/o Londra e viceversa con facolta' di saltare uno o piu' scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i
punti della rotta.
2. Le due Parti Contraenti hanno convenuto di concedere alle due
compagnie designate l'utilizzazione di due frequenze settimanali
ciascuna, sulle rotte convenute con apparecchi del tipo DC8 o DC10.
Inoltre, nel quadro dell'utilizzazione dei servizi convenuti fra
l'Italia e lo Zaire e viceversa, le due Parti Contraenti invitano le loro compagnie designate a concludere un accordo commerciale.
3. Le due compagnie designate avranno la possibilita' di servire, senza diritti di traffico, altri scali intermedi o oltre i territori rispettivi oltre quelli specificati nelle tabelle delle rotte.
4. La compagnia designata dello Zaire avra' il diritto di servire il punto intermedio specificato nella sua tabella delle rotte, da scegliersi fra i punti seguenti: Lagos, Kano, Accra, Fort Lamy,
Douala ed eventualmente Tunisi.
5. Il termine "o" indicato nelle tabelle delle rotte italiane e
zairesi significa che i punti specificati non possono essere utilizzati nel corso dello stesso servizio ma possono essere
utilizzati contemporaneamente da servizi differenti.
6. Le due Parti Contraenti invitano le due compagnie designate a
concludere un accordo per la gestione di un servizio di trasporto
merci fra i due paesi.
7. Ogni Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata
dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, al cambio ufficiale di valuta, le entrate nette ricavate da tale compagnia nel suo territorio in relazione con il trasporto dei
passeggeri, della posta e delle merci.
Se Vostra Eccellenza e' d'accordo su quanto precede, la presente
nota e la Sua risposta costituiranno un accordo fra i nostri Governi e avra' per scopo di sostituire, a decorrere dalla data della Sua risposta, l'Allegato e il Memorandum n. 1 allegati all'Accordo Aereo firmato a Roma il 7 dicembre 1962.
La prego, Eccellenza, di gradire l'espressione dei miei sentimenti devoti.
MEDICI
----------
S.E. M. NGOUZA KARL-I-BOND
Commissario di Stato
per gli Affari Esteri e per la Cooperazione
Internazionale della Repubblica dello Zaire
--------------------
Roma, 9 maggio 1973
Eccellenza,
Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna di cui il tenore e' il seguente:
"Ho l'onore di proporLe che, secondo l'Articolo IX dell'Accordo
Aereo in vigore fra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmato a Roma il 7 dicembre 1962, l'Allegato e il Memorandum N. 1 allegati all'Accordo sopra menzionato siano sostituiti come
segue:
1. Tabella delle rotte italiane:
Punti in Italia - Kano - Kinshasa - Lusaka o Johannesburg e
viceversa con facolta' di saltare uno o piu' scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i punti della rotta.
Tabella delle rotte zairesi:
Punti in Zaire - un punto intermedio - Roma - Ginevra -
Bruxelles e/o Londra e viceversa con facolta' di saltare uno o piu' scali e con pieno diritto di traffico fra e su tutti i
punti della rotta.
2. Le due Parti Contraenti hanno convenuto di concedere alle due
compagnie designate l'utilizzazione di due frequenze settimanali
ciascuna, sulle rotte convenute con apparecchi del tipo DC8 o DC10.
Inoltre, nel quadro dell'utilizzazione dei servizi convenuti fra
l'Italia e lo Zaire e viceversa, delle due Parti Contraenti invitano le loro compagnie designate a concludere un accordo commerciale.
3. Le due compagnie designate avranno la possibilita' di servire, senza diritti di traffico, altri scali intermedi o oltre i territori rispettivi oltre quelli specificati nelle tabelle delle rotte.
4. La compagnia designata dello Zaire avra' il diritto di servire il punto intermedio specificato nella sua tabella delle rotte, da scegliersi fra i punti seguenti: Lagos, Kano, Acera, Fort Lamy,
Douala ed eventualmente Tunisi.
5. Il termine "o" indicato nelle tabelle delle rotte italiane e
zairesi significa che i punti specificati non possono essere utilizzati nel corso dello stesso servizio ma possono essere
utilizzati contemporaneamente da servizi differenti.
6. Le due Parti Contraenti invitano le due compagnie designate a
concludere un accordo per la gestione di un servizio di trasporto
merci fra i due paesi.
7. Ogni Parte Contraente concede alla compagnia aerea designata
dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, al cambio ufficiale di valuta, le entrate nette ricavate da tale compagnia nel suo territorio in relazione con il trasporto dei
passeggeri, della posta e delle merci.
Se Vostra Eccellenza e d'accordo su quanto precede, la presente
nota e la Sua risposta costituiranno un accordo fra i nostri Governi e avra' per scopo di sostituire, a decorrere dalla data della Sua risposta, l'Allegato e il Memorandum N. 1 allegati all'Accordo Aereo firmato a Roma il 7 dicembre 1962".
Ho l'onore d'informarLa che il Consiglio Esecutivo Nazionale della Repubblica dello Zaire accetta le Sue proposte e che quindi la Sua nota e la presente risposta costituiscono un accordo fra i nostri
rispettivi Governi che entra in vigore a partire da oggi.
Gradisca l'espressione dei miei sentimenti devoti.
NGOUZA KARL-I-BOND
----------
S.E. Giuseppe MEDICI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE SUDAN ON AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND RESPECTIVE TERRITORIES
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in inglese
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN IN MATERIA DI SERVIZI AEREI TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI E AL DI LA' DI ESSI
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Sudan, essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
Desiderando concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di la' di essi;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:
a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ed include ogni Allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui tali Allegati ed emendamenti sono entrati in vigore o sono stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;
b) il termine "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica Democratica del Sudan, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una funzione particolare cui il presente Accordo faccia riferimento; e, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una funzione particolare cui il presente Accordo faccia riferimento;
c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che una Parte Contraente avra' designato, con notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, in conformita' all'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'Allegato;
d) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato attribuitogli dall'Articolo 2 della Convenzione;
e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea", e scalo per scopi non commerciali" hanno il significato rispettivamente assegnato loro dall'Articolo 96 della Convenzione.
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in inglese
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN IN MATERIA DI SERVIZI AEREI TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI E AL DI LA' DI ESSI
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Sudan, essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
Desiderando concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di la' di essi;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto:
a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ed include ogni Allegato adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui tali Allegati ed emendamenti sono entrati in vigore o sono stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;
b) il termine "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica Democratica del Sudan, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una funzione particolare cui il presente Accordo faccia riferimento; e, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una funzione particolare cui il presente Accordo faccia riferimento;
c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che una Parte Contraente avra' designato, con notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, in conformita' all'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'Allegato;
d) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato attribuitogli dall'Articolo 2 della Convenzione;
e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea", e scalo per scopi non commerciali" hanno il significato rispettivamente assegnato loro dall'Articolo 96 della Convenzione.
Accordo-art. II
Articolo II
1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate all'Allegato.
2. Subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente;
b) di effettuare scali nel detto territorio per scopi non commerciali;
c) nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, al fine di scaricare e caricare, per traffico internazionale, passeggeri, merci e posta.
3. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente articolo sara' inteso nel senso di conferire alla compagnia aerea di una Parte Contraente il diritto di caricare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dietro compenso o a seguito di affitto, passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto nel territorio di tale altra Parte Contraente.
1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo, al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate all'Allegato.
2. Subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente;
b) di effettuare scali nel detto territorio per scopi non commerciali;
c) nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente, nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, al fine di scaricare e caricare, per traffico internazionale, passeggeri, merci e posta.
3. Nulla di quanto disposto al paragrafo (2) del presente articolo sara' inteso nel senso di conferire alla compagnia aerea di una Parte Contraente il diritto di caricare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dietro compenso o a seguito di affitto, passeggeri, merci e posta destinati ad un altro punto nel territorio di tale altra Parte Contraente.
Accordo-art. III
Articolo III
1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare, per iscritto, all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'Allegato.
2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente dovra', subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere, senza indugio, alla compagnia aerea designata l'apposita autorizzazione all'esercizio.
3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dimostrar loro di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in materia di esercizio di servizi aerei commerciali internazionali da tali Autorita', in conformita' alle disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare ad una compagnia aerea la concessione dell'autorizzazione specificata al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre all'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti di cui all'Articolo II del presente Accordo quelle condizioni che essa ritenga necessarie, qualora essa reputi non essere stato dimostrato che la maggior quota della proprieta' ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea sono detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da suoi cittadini.
Ciascuna Parte Contraente s'impegna a fornire all'altra Parte Contraente tutti quei documenti relativi a tale materia che questa possa richiederle.
5. Allorche' una compagnia aerea sia stata in tal modo designata ed autorizzata, essa potra' iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi concordati, a condizione che, riguardo a tali servizi, sia in vigore una tariffa, fissata in conformita' alle disposizioni dell'Articolo VI del presente Accordo.
6. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione all'esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo II del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti:
a) qualora essa reputi non essere stato dimostrato che la maggior quota della proprieta' e il controllo effettivo di tale compagnia aerea sono detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la
compagnia aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; o
b) qualora tale compagnia aerea abbia mancato di conformarsi alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che ha concesso tali
diritti; o
c) qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformita' alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.
7. Salvo che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo (6) del presente Articolo siano essenziali onde prevenire ulteriori trasgressioni alle leggi e ai regolamenti, tale diritto verra' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.
1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare, per iscritto, all'altra Parte Contraente una compagnia aerea per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'Allegato.
2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente dovra', subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere, senza indugio, alla compagnia aerea designata l'apposita autorizzazione all'esercizio.
3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di dimostrar loro di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in materia di esercizio di servizi aerei commerciali internazionali da tali Autorita', in conformita' alle disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare ad una compagnia aerea la concessione dell'autorizzazione specificata al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre all'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti di cui all'Articolo II del presente Accordo quelle condizioni che essa ritenga necessarie, qualora essa reputi non essere stato dimostrato che la maggior quota della proprieta' ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea sono detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o da suoi cittadini.
Ciascuna Parte Contraente s'impegna a fornire all'altra Parte Contraente tutti quei documenti relativi a tale materia che questa possa richiederle.
5. Allorche' una compagnia aerea sia stata in tal modo designata ed autorizzata, essa potra' iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi concordati, a condizione che, riguardo a tali servizi, sia in vigore una tariffa, fissata in conformita' alle disposizioni dell'Articolo VI del presente Accordo.
6. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione all'esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo II del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti:
a) qualora essa reputi non essere stato dimostrato che la maggior quota della proprieta' e il controllo effettivo di tale compagnia aerea sono detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la
compagnia aerea o da cittadini di tale Parte Contraente; o
b) qualora tale compagnia aerea abbia mancato di conformarsi alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che ha concesso tali
diritti; o
c) qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformita' alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.
7. Salvo che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo (6) del presente Articolo siano essenziali onde prevenire ulteriori trasgressioni alle leggi e ai regolamenti, tale diritto verra' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.
Accordo-art. IV
Articolo IV
1. L'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali, di cui al presente Accordo, da parte della compagnia aerea designata da una Parte Contraente, come pure le provviste di carburante e di lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo di tale aeromobile saranno esenti da dazi doganali, tasse d'ispezione e qualsiasi altro onere fiscale all'atto dell'arrivo sul territorio dell'altra Parte Contraente.
2. Da detti dazi doganali e oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi a servizi resi, saranno anche esenti:
a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e il normale equipaggiamento portato a bordo e immagazzinato sul territorio di una Parte Contraente dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati ad essere utilizzati esclusivamente da tale compagnia aerea;
b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e il normale equipaggiamento imbarcati sul territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nel corso dell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Autorita' di tale altra Parte Contraente, e destinati ad essere utilizzati e consumati esclusivamente durante il volo.
3. I materiali che godono delle esenzioni di cui ai precedenti paragrafi non dovranno essere utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, salvo che non venga loro concesso il permesso di immissione sul mercato interno, conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.
4. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo ed applicabili anche a quella parte dei sunnominati materiali utilizzata o consumata nel corso del volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, possono essere soggette a conformarsi a particolari formalita', applicabili di norma su detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.
1. L'aeromobile impiegato nei servizi aerei internazionali, di cui al presente Accordo, da parte della compagnia aerea designata da una Parte Contraente, come pure le provviste di carburante e di lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo di tale aeromobile saranno esenti da dazi doganali, tasse d'ispezione e qualsiasi altro onere fiscale all'atto dell'arrivo sul territorio dell'altra Parte Contraente.
2. Da detti dazi doganali e oneri fiscali, ad esclusione degli oneri relativi a servizi resi, saranno anche esenti:
a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e il normale equipaggiamento portato a bordo e immagazzinato sul territorio di una Parte Contraente dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati ad essere utilizzati esclusivamente da tale compagnia aerea;
b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, parti di ricambio e il normale equipaggiamento imbarcati sul territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, nel corso dell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Autorita' di tale altra Parte Contraente, e destinati ad essere utilizzati e consumati esclusivamente durante il volo.
3. I materiali che godono delle esenzioni di cui ai precedenti paragrafi non dovranno essere utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, salvo che non venga loro concesso il permesso di immissione sul mercato interno, conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.
4. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo ed applicabili anche a quella parte dei sunnominati materiali utilizzata o consumata nel corso del volo sul territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni, possono essere soggette a conformarsi a particolari formalita', applicabili di norma su detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.
Accordo-art. V
Articolo V
1. Alle compagnie aeree di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere concesse eque ed eguali opportunita' di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.
2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovra' tener conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, in modo da non provocare indebiti intralci ai servizi forniti da quest'ultima su tutte o su parte delle stesse rotte.
3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate delle Parti Contraenti dovranno essere in stretto rapporto con le esigenze del pubblico in materia di trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo primario la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le esigenze correnti e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea ed il paese di destinazione finale del traffico. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta sia imbarcati che sbarcati nei punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato la compagnia aerea verranno effettuate in conformita' al principio generale secondo cui la capienza dovra' essere in rapporto a:
a) le esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;
b) le esigenze del traffico relative all'area attraverso cui passano i servizi concordati, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto istituiti dalle compagnie aeree degli Stati facenti
parte dell'area e
c) le esigenze dell'esercizio di voli senza scalo.
1. Alle compagnie aeree di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere concesse eque ed eguali opportunita' di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.
2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovra' tener conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, in modo da non provocare indebiti intralci ai servizi forniti da quest'ultima su tutte o su parte delle stesse rotte.
3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate delle Parti Contraenti dovranno essere in stretto rapporto con le esigenze del pubblico in materia di trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo primario la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le esigenze correnti e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea ed il paese di destinazione finale del traffico. Le disposizioni relative al trasporto di passeggeri, merci e posta sia imbarcati che sbarcati nei punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato la compagnia aerea verranno effettuate in conformita' al principio generale secondo cui la capienza dovra' essere in rapporto a:
a) le esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;
b) le esigenze del traffico relative all'area attraverso cui passano i servizi concordati, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto istituiti dalle compagnie aeree degli Stati facenti
parte dell'area e
c) le esigenze dell'esercizio di voli senza scalo.
Accordo-art. VI
Articolo VI
1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di comodita) e le tariffe praticate da altre Compagnie aeree relativamente a qualsiasi tratto della rotta specificata.
Queste tariffe verranno fissate in osservanza delle seguenti disposizioni del presente Articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente Articolo, unitamente agli oneri per diritti d'agenzia ad esse connessi, dovranno, se possibile, essere concordate, per ognuna delle rotte specificate, tra le compagnie aeree designate e interessate mediante consultazioni con altre compagnie aeree che operino su tutta, o parte di, tale rotta; tale accordo, ove possibile, verra' raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe della Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo.
3. Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. In casi speciali, tale periodo puo' essere ridotto, previo consenso di dette Autorita'.
4. Tale consenso puo' essere dato esplicitamente. Qualora nessuna delle Autorita' Aeronautiche abbia espresso il proprio disaccordo entro entra (30) giorni dalla data di presentazione, queste tariffe, in conformita' al paragrafo (3) del presente Articolo, verranno considerate approvate. Ove il periodo per la presentazione sia stato ridotto, come previsto al paragrafo (3), le Autorita' Aeronautiche possono convenire che il periodo entro cui debba essere notificato qualsiasi disaccordo sia inferiore ai trenta (30) giorni.
5. Qualora le compagnie aeree designate non riescano a concordare su una qualsiasi di queste tariffe, o se per qualche motivo non si possa concordare una tariffa, conformemente alle disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno tentare di determinare le tariffe mediante accordi tra loro.
6. Qualora le Autorita' Aeronautiche non possano concordare sull'approvazione di una qualsiasi tariffa, presentata loro ai sensi del paragrafo (2) del presente Articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, ai sensi del paragrafo (5), la controversia verra' risolta in conformita' alle disposizioni dell'Articolo XII del presente accordo.
7. Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore finche' non venga fissata una nuova tariffa.
1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di comodita) e le tariffe praticate da altre Compagnie aeree relativamente a qualsiasi tratto della rotta specificata.
Queste tariffe verranno fissate in osservanza delle seguenti disposizioni del presente Articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente Articolo, unitamente agli oneri per diritti d'agenzia ad esse connessi, dovranno, se possibile, essere concordate, per ognuna delle rotte specificate, tra le compagnie aeree designate e interessate mediante consultazioni con altre compagnie aeree che operino su tutta, o parte di, tale rotta; tale accordo, ove possibile, verra' raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe della Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo.
3. Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro introduzione. In casi speciali, tale periodo puo' essere ridotto, previo consenso di dette Autorita'.
4. Tale consenso puo' essere dato esplicitamente. Qualora nessuna delle Autorita' Aeronautiche abbia espresso il proprio disaccordo entro entra (30) giorni dalla data di presentazione, queste tariffe, in conformita' al paragrafo (3) del presente Articolo, verranno considerate approvate. Ove il periodo per la presentazione sia stato ridotto, come previsto al paragrafo (3), le Autorita' Aeronautiche possono convenire che il periodo entro cui debba essere notificato qualsiasi disaccordo sia inferiore ai trenta (30) giorni.
5. Qualora le compagnie aeree designate non riescano a concordare su una qualsiasi di queste tariffe, o se per qualche motivo non si possa concordare una tariffa, conformemente alle disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno tentare di determinare le tariffe mediante accordi tra loro.
6. Qualora le Autorita' Aeronautiche non possano concordare sull'approvazione di una qualsiasi tariffa, presentata loro ai sensi del paragrafo (2) del presente Articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, ai sensi del paragrafo (5), la controversia verra' risolta in conformita' alle disposizioni dell'Articolo XII del presente accordo.
7. Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo restera' in vigore finche' non venga fissata una nuova tariffa.
Accordo-art. VII
Articolo VII
Ciascuna Parte Contraente concedera' il diritto del libero trasferimento, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio, degli introiti eccedenti le spese guadagnati dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente in relazione alle vendite connesse al trasporto di passeggeri, merci e posta sul proprio territorio.
Tali trasferimenti non saranno soggetti ad alcuna imposizione o restrizione.
Ciascuna Parte Contraente concedera' il diritto del libero trasferimento, in valuta convertibile e al tasso ufficiale di cambio, degli introiti eccedenti le spese guadagnati dalla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente in relazione alle vendite connesse al trasporto di passeggeri, merci e posta sul proprio territorio.
Tali trasferimenti non saranno soggetti ad alcuna imposizione o restrizione.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII
1. Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di una. Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza, o partenza, sul proprio territorio, di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio, alla navigazione e al comportamento di tale aeromobile allorche' sia nell'ambito del proprio territorio si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente.
2. Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di ciascuna Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza e partenza, sul proprio territorio, di passeggeri, equipaggi, merci e posta, quali i regolamenti relativi all'entrata, partenza, emigrazione, immigrazione, dogana e sanita', si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportati dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente mentre sono nell'ambito del proprio territorio.
1. Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di una. Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza, o partenza, sul proprio territorio, di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o relativi all'esercizio, alla navigazione e al comportamento di tale aeromobile allorche' sia nell'ambito del proprio territorio si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente.
2. Le leggi, i regolamenti e le norme amministrative di ciascuna Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza e partenza, sul proprio territorio, di passeggeri, equipaggi, merci e posta, quali i regolamenti relativi all'entrata, partenza, emigrazione, immigrazione, dogana e sanita', si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportati dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente mentre sono nell'ambito del proprio territorio.
Accordo-art. IX
Articolo IX
1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, su basi di reciprocita', il diritto di tenere, nei punti specificati nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte Contraente, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra cittadini di una delle due o di entrambe le Parti Contraenti, che possano essere necessari per le esigenze della compagnia aerea designata.
L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di una delle Parti Contraenti sara' possibile solo su approvazione delle Autorita' Aeronautiche competenti.
2. Il personale dell'altra Parte Contraente o i cittadini di un paese terzo saranno soggetti alle leggi in materia di ammissione e soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente quali le leggi, i regolamenti e le norme amministrative applicabili in tale territorio.
3. Il numero ed i nominativi di tale personale, citato al paragrafo (2) del presente Articolo, verranno sottoposti all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti.
1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, su basi di reciprocita', il diritto di tenere, nei punti specificati nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte Contraente, quegli uffici e quel personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto fra cittadini di una delle due o di entrambe le Parti Contraenti, che possano essere necessari per le esigenze della compagnia aerea designata.
L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio di una delle Parti Contraenti sara' possibile solo su approvazione delle Autorita' Aeronautiche competenti.
2. Il personale dell'altra Parte Contraente o i cittadini di un paese terzo saranno soggetti alle leggi in materia di ammissione e soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente quali le leggi, i regolamenti e le norme amministrative applicabili in tale territorio.
3. Il numero ed i nominativi di tale personale, citato al paragrafo (2) del presente Articolo, verranno sottoposti all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti.
Accordo-art. X
Articolo X
I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di competenza e le licenze rilasciati da una Parte Contraente, o convalidati e ancora in vigore, verranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.
Ciascuna Parte Contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di competenza e le licenze concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.
I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di competenza e le licenze rilasciati da una Parte Contraente, o convalidati e ancora in vigore, verranno riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.
Ciascuna Parte Contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di competenza e le licenze concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.
Accordo-art. XI
Articolo XI
1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno l'un l'altra, di tanto in tanto, al fine di assicurare l'attuazione e una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.
2. Qualora una delle Parti Contraenti reputi auspicabile modificare i termini del presente Accordo, essa puo' in qualsiasi momento proporre, per iscritto, tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in connessione a tali modifiche proposte potranno avvenire sia verbalmente che per iscritto e, salvo diversamente concordato, avranno inizio entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti.
3. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga sia auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica verra' concordata mediante consultazioni tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti.
4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato, conformemente ai paragrafi (2) e (3) del presente Articolo, entrera' in vigore allorche' e' stata confermata con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.
1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno l'un l'altra, di tanto in tanto, al fine di assicurare l'attuazione e una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato.
2. Qualora una delle Parti Contraenti reputi auspicabile modificare i termini del presente Accordo, essa puo' in qualsiasi momento proporre, per iscritto, tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in connessione a tali modifiche proposte potranno avvenire sia verbalmente che per iscritto e, salvo diversamente concordato, avranno inizio entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti.
3. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga sia auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica verra' concordata mediante consultazioni tra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti.
4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato, conformemente ai paragrafi (2) e (3) del presente Articolo, entrera' in vigore allorche' e' stata confermata con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.
Accordo-art. XII
Articolo XII
1. Se dovesse sorgere una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si sforzeranno di risolverla mediante negoziati tra loro.
2. Ove le Autorita' Aeronautiche non riuscissero a risolvere la controversia, le Parti Contraenti si sforzeranno di risolverla.
3. Qualora i Governi non dovessero raggiungere una soluzione tramite negoziato, le Parti Contraenti possono convenire di demandare la controversia alle decisioni di qualche persona o ente; se esse non dovessero concordare in tal senso, la controversia, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, verra' sottoposta alla decisione di un Tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo designato dai primi due arbitri nominati in tal modo. Ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento da parte di una delle Parti Contraenti dall'altra di una notifica, attraverso i canali diplomatici, con la richiesta di arbitrato della controversia da parte di un Tribunale arbitrale, e il terzo arbitro dovra' essere designato entro un ulteriore termine di sessanta (60) giorni. Ove una delle Parti Contraenti non dovesse nominare un arbitro entro il termine specificato, o qualora il terzo arbitro non venga designato entro il termine specificato, una delle Parti Contraenti puo' richiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile di designare un arbitro o arbitri, a seconda delle circostanze. In tal caso, il terzo arbitro dovra' essere un cittadino di uno State diverso dalle Parti al presente Accordo e agira' in veste di Presidente del Tribunale arbitrale.
4. Ogni decisione emanata da un Tribunale arbitrale, ai sensi del paragrafo (3) del presente Articolo, sara' vincolante per entrambe le Parti Contraenti, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente al tempo della istituzione del Tribunale arbitrale.
1. Se dovesse sorgere una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si sforzeranno di risolverla mediante negoziati tra loro.
2. Ove le Autorita' Aeronautiche non riuscissero a risolvere la controversia, le Parti Contraenti si sforzeranno di risolverla.
3. Qualora i Governi non dovessero raggiungere una soluzione tramite negoziato, le Parti Contraenti possono convenire di demandare la controversia alle decisioni di qualche persona o ente; se esse non dovessero concordare in tal senso, la controversia, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, verra' sottoposta alla decisione di un Tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo designato dai primi due arbitri nominati in tal modo. Ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento da parte di una delle Parti Contraenti dall'altra di una notifica, attraverso i canali diplomatici, con la richiesta di arbitrato della controversia da parte di un Tribunale arbitrale, e il terzo arbitro dovra' essere designato entro un ulteriore termine di sessanta (60) giorni. Ove una delle Parti Contraenti non dovesse nominare un arbitro entro il termine specificato, o qualora il terzo arbitro non venga designato entro il termine specificato, una delle Parti Contraenti puo' richiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile di designare un arbitro o arbitri, a seconda delle circostanze. In tal caso, il terzo arbitro dovra' essere un cittadino di uno State diverso dalle Parti al presente Accordo e agira' in veste di Presidente del Tribunale arbitrale.
4. Ogni decisione emanata da un Tribunale arbitrale, ai sensi del paragrafo (3) del presente Articolo, sara' vincolante per entrambe le Parti Contraenti, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente al tempo della istituzione del Tribunale arbitrale.
Accordo-art. XIII
Articolo XIII
Nel caso venga conclusa una qualsiasi Convenzione generale multilaterale riguardante il trasporto aereo, cui entrambe delle Parti Contraenti aderiscano, il presente Accordo verra' emendato al fine di conformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.
Nel caso venga conclusa una qualsiasi Convenzione generale multilaterale riguardante il trasporto aereo, cui entrambe delle Parti Contraenti aderiscano, il presente Accordo verra' emendato al fine di conformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.
Accordo-art. XIV
Articolo XIV
Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento, in conformita' all'Articolo XI, saranno registrati presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.
Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento, in conformita' all'Articolo XI, saranno registrati presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.
Accordo-art. XV
Articolo XV
Una delle Parti Contraenti puo', in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre termine al presente Accordo; tale notifica dovra' essere comunicata simultaneamente all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. In tal caso, l'Accordo terminera' dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata per accordo prima dello scadere di tale periodo. In mancanza di avviso di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la notifica e' stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.
Una delle Parti Contraenti puo', in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre termine al presente Accordo; tale notifica dovra' essere comunicata simultaneamente all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. In tal caso, l'Accordo terminera' dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata per accordo prima dello scadere di tale periodo. In mancanza di avviso di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la notifica e' stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.
Accordo-art. XVI
Articolo XVI
Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno le Note Diplomatiche con cui confermano che l'Accordo e' stato ratificato, in osservanza dei rispettivi dettami costituzionali.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente designati ed autorizzati a cio' dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Roma, nella lingua inglese, il quarto giorno di settembre, 1975.
Per il Governo
Per il Governo della Repubblica Democratica della Repubblica italiana del Sudan
Felice SANTINI Hassan BESHIR
Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno le Note Diplomatiche con cui confermano che l'Accordo e' stato ratificato, in osservanza dei rispettivi dettami costituzionali.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente designati ed autorizzati a cio' dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Roma, nella lingua inglese, il quarto giorno di settembre, 1975.
Per il Governo
Per il Governo della Repubblica Democratica della Repubblica italiana del Sudan
Felice SANTINI Hassan BESHIR
Accordo-Allegato
ALLEGATO
1. Le rotte seguite dalla compagnia aerea designata del Sudan in entrambe le direzioni per servizi misti e/o di sole merci con pieni diritti di traffico saranno:
Punti nel Sudan - Punti intermedi (Cairo, Atene, Belgrado) -
Punti in Italia (Roma) - Punti al di la' (Monaco, Ginevra o
Zurigo, Francoforte, Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Londra).
A scelta della compagnia aerea designata, potra' essere omesso, per qualsiasi o per tutti i voli, uno o tutti i punti delle rotte specificate.
2. Le rotte seguite dalla compagnia aerea designata dell'Italia in entrambe le direzioni per servizi misti e/o di sole merci con pieni diritti di traffico saranno:
Punti in Italia - Punti intermedi (Atene, Cairo, Gedda) - Punti in Sudan (Khartoumn) - Punti al di la' (Asmara, Addis Abeba,
Mogadiscio, Entebbe e/o Nairobi e/o Dar-Es-Salam, Lusaka e oltre).
A scelta della compagnia aerea designata, potra' essere omesso, per qualsiasi o per tutti i voli, uno o tutti i punti delle rotte specificate.
3. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di effettuare servizi misti e/o di sole merci fino alla frequenza di tre volte a settimana con aeromobili di tipo DC8-B707 o di capienza simile.
4. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente puo', per sua comodita', effettuare scali nel punto/i intermedio in un punto/i al di la' del territorio dell'altra Parte Contraente, diversi da quelli specificati nella tabella delle rotte. Tuttavia, non le sara' permesso di esercitare diritti di traffico tra questo o questi punto/i e il punto nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che questi diritti non le siano stati precedentemente concessi dalle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.
1. Le rotte seguite dalla compagnia aerea designata del Sudan in entrambe le direzioni per servizi misti e/o di sole merci con pieni diritti di traffico saranno:
Punti nel Sudan - Punti intermedi (Cairo, Atene, Belgrado) -
Punti in Italia (Roma) - Punti al di la' (Monaco, Ginevra o
Zurigo, Francoforte, Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Londra).
A scelta della compagnia aerea designata, potra' essere omesso, per qualsiasi o per tutti i voli, uno o tutti i punti delle rotte specificate.
2. Le rotte seguite dalla compagnia aerea designata dell'Italia in entrambe le direzioni per servizi misti e/o di sole merci con pieni diritti di traffico saranno:
Punti in Italia - Punti intermedi (Atene, Cairo, Gedda) - Punti in Sudan (Khartoumn) - Punti al di la' (Asmara, Addis Abeba,
Mogadiscio, Entebbe e/o Nairobi e/o Dar-Es-Salam, Lusaka e oltre).
A scelta della compagnia aerea designata, potra' essere omesso, per qualsiasi o per tutti i voli, uno o tutti i punti delle rotte specificate.
3. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di effettuare servizi misti e/o di sole merci fino alla frequenza di tre volte a settimana con aeromobili di tipo DC8-B707 o di capienza simile.
4. La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente puo', per sua comodita', effettuare scali nel punto/i intermedio in un punto/i al di la' del territorio dell'altra Parte Contraente, diversi da quelli specificati nella tabella delle rotte. Tuttavia, non le sara' permesso di esercitare diritti di traffico tra questo o questi punto/i e il punto nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che questi diritti non le siano stati precedentemente concessi dalle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.