Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonche' dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia.
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))