Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la cassa medesima e del fondo centrale di garanzia.
Art. 1.
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato della somma di lire 150 miliardi ripartita in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.