Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976.
Art. 21
Articolo 21.
1. - Per l'attuazione della presente Convenzione le Autorita' e gli organismi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, possono corrispondere direttamente tra loro, con l'assicurato ed i suoi rappresentanti.
2. - Nelle comunicazioni scritte essi possono usare la propria lingua ufficiale.
3. - Le decisioni dell'ente assicuratore di una Parte contraente possono essere comunicate alle persone residenti nell'altra Parte contraente direttamente mediante lettera raccomandata.
4. - Le Autorita' e gli organismi di una Parte contraente di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non possono respingere richieste ed altri documenti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altra Parte contraente.
1. - Per l'attuazione della presente Convenzione le Autorita' e gli organismi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, possono corrispondere direttamente tra loro, con l'assicurato ed i suoi rappresentanti.
2. - Nelle comunicazioni scritte essi possono usare la propria lingua ufficiale.
3. - Le decisioni dell'ente assicuratore di una Parte contraente possono essere comunicate alle persone residenti nell'altra Parte contraente direttamente mediante lettera raccomandata.
4. - Le Autorita' e gli organismi di una Parte contraente di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non possono respingere richieste ed altri documenti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altra Parte contraente.