Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato e scambio di note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' approvato l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato e scambio di note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 14 dell'accordo stesso.
Accordo
Art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
DELL'IRLANDA DEL NORD PER I SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE
I LORO RISPETTIVI TERRITORI
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
Essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
Desiderando concludere un Accordo, al fine di regolare i servizi aerei tra e oltre i loro rispettivi territori;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente:
a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include qualsiasi Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e qualsiasi emendamento degli Annessi o della Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 della suddetta per quella parte di tali Annessi ed emendamenti che sono entrati in vigore per, o sono stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;
b) il termine "autorita' aeronautiche" sta ad indicare: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; e, nel caso del Regno Unito, il Secretary of State for Trade e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo;
c) il termine "impresa designata" sta ad indicare un'impresa che e' stata designata ed autorizzata in conformita' con l'Articolo 4 del presente Accordo;
d) il termine "territorio" in relazione a uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'Articolo 2 della Convenzione;
e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "impresa" e "scalo per motivi non di traffico" hanno i significati rispettivamente loro attribuiti nell'Articolo 96 della Convenzione.
IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
DELL'IRLANDA DEL NORD PER I SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE
I LORO RISPETTIVI TERRITORI
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
Essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
Desiderando concludere un Accordo, al fine di regolare i servizi aerei tra e oltre i loro rispettivi territori;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente:
a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include qualsiasi Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e qualsiasi emendamento degli Annessi o della Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 della suddetta per quella parte di tali Annessi ed emendamenti che sono entrati in vigore per, o sono stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;
b) il termine "autorita' aeronautiche" sta ad indicare: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; e, nel caso del Regno Unito, il Secretary of State for Trade e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo;
c) il termine "impresa designata" sta ad indicare un'impresa che e' stata designata ed autorizzata in conformita' con l'Articolo 4 del presente Accordo;
d) il termine "territorio" in relazione a uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'Articolo 2 della Convenzione;
e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "impresa" e "scalo per motivi non di traffico" hanno i significati rispettivamente loro attribuiti nell'Articolo 96 della Convenzione.
Art. 2
Articolo 2
Applicabilita' della Convenzione di Chicago
Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione, nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.
Applicabilita' della Convenzione di Chicago
Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione, nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.
Art. 3
Articolo 3
Concessione di Diritti
1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali regolari:
a) il diritto di volare attraverso il suo territorio senza atterrare;
b) il diritto di effettuare scali sul suo territorio per motivi non di traffico nell'ambito delle rotte specificate.
2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nella pertinente Sezione della Tabella allegata al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono qui di seguito indicati, rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, le imprese designate da ciascuna Parte Contraente godranno, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 1 del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nella Tabella allegata al presente Accordo, allo scopo di prendere a bordo e sbarcare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta.
3. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo (2) del presente Articolo dovra' essere inteso a conferire alle imprese di una delle Parti Contraenti il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, trasportati per noleggio o dietro compenso con destinazione verso un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Concessione di Diritti
1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali regolari:
a) il diritto di volare attraverso il suo territorio senza atterrare;
b) il diritto di effettuare scali sul suo territorio per motivi non di traffico nell'ambito delle rotte specificate.
2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nella pertinente Sezione della Tabella allegata al presente Accordo. Tali servizi e rotte sono qui di seguito indicati, rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate". Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, le imprese designate da ciascuna Parte Contraente godranno, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 1 del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nella Tabella allegata al presente Accordo, allo scopo di prendere a bordo e sbarcare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta.
3. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo (2) del presente Articolo dovra' essere inteso a conferire alle imprese di una delle Parti Contraenti il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, trasportati per noleggio o dietro compenso con destinazione verso un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Art. 4
Articolo 4
Designazione delle Imprese
1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una o piu' imprese, allo scopo di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. A ricezione di tali designazioni l'altra Parte Contraente dovra', subordinatamente a quanto previsto nei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza indugio alla impresa o alle imprese cosi' designate le appropriate autorizzazioni ad operare.
3. Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente potranno chiedere ad un'impresa designata dall'altra Parte Contraente di dare loro prova di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative normalmente e ragionevolmente applicate da tali autorita' all'effettuazione di servizi aerei internazionali in conformita' con le disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere le autorizzazioni ad operare di cui al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una impresa designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, in qualsiasi caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato l'impresa o da suoi cittadini.
5. Quando un'impresa e' stata in tal modo designata ed autorizzata, essa puo' iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi convenuti, a condizione che una tariffa, fissata in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 8 del presente Accordo, sia in vigore in relazione a tali servizi.
Designazione delle Imprese
1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una o piu' imprese, allo scopo di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. A ricezione di tali designazioni l'altra Parte Contraente dovra', subordinatamente a quanto previsto nei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza indugio alla impresa o alle imprese cosi' designate le appropriate autorizzazioni ad operare.
3. Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente potranno chiedere ad un'impresa designata dall'altra Parte Contraente di dare loro prova di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative normalmente e ragionevolmente applicate da tali autorita' all'effettuazione di servizi aerei internazionali in conformita' con le disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di rifiutare di concedere le autorizzazioni ad operare di cui al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una impresa designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, in qualsiasi caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato l'impresa o da suoi cittadini.
5. Quando un'impresa e' stata in tal modo designata ed autorizzata, essa puo' iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi convenuti, a condizione che una tariffa, fissata in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 8 del presente Accordo, sia in vigore in relazione a tali servizi.
Art. 5
Articolo 5
Revoca o sospensione delle autorizzazioni ad operare
1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare una autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, da parte di una impresa designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:
a) in qualsiasi caso in cui non abbia la prova che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato l'impresa o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure
b) nel caso in cui tale impresa non si conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del Paese Contraente che concede tali diritti; oppure
c) nel caso in cui l'impresa manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni prescritte dal presente Accordo.
2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni citate nel paragrafo (1) del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, tale diritto verra' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.
Revoca o sospensione delle autorizzazioni ad operare
1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare una autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, da parte di una impresa designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:
a) in qualsiasi caso in cui non abbia la prova che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato l'impresa o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure
b) nel caso in cui tale impresa non si conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del Paese Contraente che concede tali diritti; oppure
c) nel caso in cui l'impresa manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni prescritte dal presente Accordo.
2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni citate nel paragrafo (1) del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, tale diritto verra' esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.
Art. 6
Articolo 6
Esenzioni dai gravami su equipaggiamento, carburante, provviste, ecc.
1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da una impresa designata di una Parte Contraente, cosi' come il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio, le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibi, bevande e tabacco) esistenti a bordo di tali aeromobili saranno esentati, all'arrivo nel ed alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni diritto o tassa, sempre che tali equipaggiamenti e provviste rimangano a bordo degli aeromobili fino a quando non sono riesportati ovvero consumati nella parte del volo effettuata sopra il predetto territorio. I beni cosi' esentati possono essere sbarcati solo col consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte Contraente.
2. Saranno ugualmente esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa:
a) il normale equipaggiamento e le provviste di bordo introdotti dall'estero o di produzione nazionale, imbarcati sul territorio di una Parte Contraente e destinati ad essere usati o consumati a bordo degli aerei in partenza impiegati nel servizio aereo internazionale da una impresa designata dell'altra Parte Contraente;
b) le parti di ricambio da impiegare sugli aeromobili di una impresa designata da una Parte Contraente, operanti nei servizi aerei internazionali, quando tali parti di ricambio sono prese a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente dopo essere state:
i) introdotte in tale territorio dalla stessa impresa
designata, ovvero
ii) fornite a questa impresa dal mercato interno, ovvero
iii) fornite alla stessa impresa designata da altra impresa aerea fruente delle stesse esenzioni;
c) i carburanti e i lubrificanti, introdotti dall'estero o di produzione nazionale forniti nel territorio di una Parte Contraente agli aeromobili in partenza di una impresa aerea designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nei servizi aerei internazionali, anche quando questi rifornimenti sono destinati ad essere consumati nella parte di volo effettuata sopra il territorio della Parte Contraente nella quale sono stati presi a bordo.
3. L'equipaggiamento normale di bordo, nonche' i materiali e le provviste che godono delle esenzioni previste dai precedenti paragrafi non potranno essere usati o consumati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali. Tutti i beni che non sono in tal modo usati o consumati dovranno essere riesportati, a meno che non sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero l'ammissione all'uso e consumo nazionale secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore sul territorio della Parte Contraente interessata. Fino al momento del loro uso o diversa destinazione puo' essere richiesto che i detti beni siano mantenuti sotto la vigilanza e il controllo doganale.
4. Le esenzioni previste dal presente Articolo saranno concesse senza pregiudizio del principio della reciprocita' di trattamento e saranno subordinate all'osservanza delle formalita', limiti e condizioni applicabili in virtu' delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative all'uopo in vigore nel territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni. Queste esenzioni non si applicheranno ai diritti corrispondenti a servizi resi.
Esenzioni dai gravami su equipaggiamento, carburante, provviste, ecc.
1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da una impresa designata di una Parte Contraente, cosi' come il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio, le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibi, bevande e tabacco) esistenti a bordo di tali aeromobili saranno esentati, all'arrivo nel ed alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni diritto o tassa, sempre che tali equipaggiamenti e provviste rimangano a bordo degli aeromobili fino a quando non sono riesportati ovvero consumati nella parte del volo effettuata sopra il predetto territorio. I beni cosi' esentati possono essere sbarcati solo col consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte Contraente.
2. Saranno ugualmente esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa:
a) il normale equipaggiamento e le provviste di bordo introdotti dall'estero o di produzione nazionale, imbarcati sul territorio di una Parte Contraente e destinati ad essere usati o consumati a bordo degli aerei in partenza impiegati nel servizio aereo internazionale da una impresa designata dell'altra Parte Contraente;
b) le parti di ricambio da impiegare sugli aeromobili di una impresa designata da una Parte Contraente, operanti nei servizi aerei internazionali, quando tali parti di ricambio sono prese a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente dopo essere state:
i) introdotte in tale territorio dalla stessa impresa
designata, ovvero
ii) fornite a questa impresa dal mercato interno, ovvero
iii) fornite alla stessa impresa designata da altra impresa aerea fruente delle stesse esenzioni;
c) i carburanti e i lubrificanti, introdotti dall'estero o di produzione nazionale forniti nel territorio di una Parte Contraente agli aeromobili in partenza di una impresa aerea designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nei servizi aerei internazionali, anche quando questi rifornimenti sono destinati ad essere consumati nella parte di volo effettuata sopra il territorio della Parte Contraente nella quale sono stati presi a bordo.
3. L'equipaggiamento normale di bordo, nonche' i materiali e le provviste che godono delle esenzioni previste dai precedenti paragrafi non potranno essere usati o consumati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali. Tutti i beni che non sono in tal modo usati o consumati dovranno essere riesportati, a meno che non sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero l'ammissione all'uso e consumo nazionale secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore sul territorio della Parte Contraente interessata. Fino al momento del loro uso o diversa destinazione puo' essere richiesto che i detti beni siano mantenuti sotto la vigilanza e il controllo doganale.
4. Le esenzioni previste dal presente Articolo saranno concesse senza pregiudizio del principio della reciprocita' di trattamento e saranno subordinate all'osservanza delle formalita', limiti e condizioni applicabili in virtu' delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative all'uopo in vigore nel territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni. Queste esenzioni non si applicheranno ai diritti corrispondenti a servizi resi.
Art. 7
Articolo 7
Principi che regolano l'effettuazione dei servizi convenuti
1. Vi saranno eque e pari possibilita' per le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti ad effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.
2. Nell'effettuazione dei servizi convenuti, le imprese designate di ciascuna Parte Contraente terranno conto degli interessi delle imprese designate dell'altra Parte Contraente, in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che queste ultime forniscono su tutte o parte delle stesse rotte.
3. I servizi convenuti forniti dalle imprese designate delle Parti Contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come obiettivo primario di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' idonea a coprire le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, provenienti da o destinati al territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa. Misure per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, sia imbarcata che sbarcata in punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato l'impresa, verranno adottate in conformita' con i principi generali secondo cui la capacita' dovra' essere in relazione:
a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa;
b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa il servizio convenuto, dopo aver tenuto conto di altri servizi di
trasporto stabiliti dalle imprese degli Stati compresi nell'area; e c) alle esigenze di operazioni a lungo percorso.
Principi che regolano l'effettuazione dei servizi convenuti
1. Vi saranno eque e pari possibilita' per le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti ad effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.
2. Nell'effettuazione dei servizi convenuti, le imprese designate di ciascuna Parte Contraente terranno conto degli interessi delle imprese designate dell'altra Parte Contraente, in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che queste ultime forniscono su tutte o parte delle stesse rotte.
3. I servizi convenuti forniti dalle imprese designate delle Parti Contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come obiettivo primario di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' idonea a coprire le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, provenienti da o destinati al territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa. Misure per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, sia imbarcata che sbarcata in punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato l'impresa, verranno adottate in conformita' con i principi generali secondo cui la capacita' dovra' essere in relazione:
a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa;
b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa il servizio convenuto, dopo aver tenuto conto di altri servizi di
trasporto stabiliti dalle imprese degli Stati compresi nell'area; e c) alle esigenze di operazioni a lungo percorso.
Art. 8
Articolo 8
Tariffe
1. Ai fini dei seguenti paragrafi, con il termine "tariffa" si intendono i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per le agenzie ed altri servizi ausiliari, escludendo pero' remunerazioni e condizioni per il trasporto della posta.
2. Le tariffe da applicarsi da parte delle imprese di una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi, ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre imprese.
3. Le tariffe cui si fa riferimento al paragrafo (2) del presente Articolo dovranno, se possibile, essere concordate dalle imprese designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre imprese che operano su tutta o parte della rotta; e tale accordo dovra', ogni qualvolta sara' possibile, essere raggiunto applicando le procedure dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei per l'elaborazione delle tariffe.
4. Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo potra' essere ridotto, subordinatamente al consenso di dette autorita'.
5. Tale consenso puo' essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorita' aeronautiche avra' espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' con il paragrafo (4) del presente Articolo, tali tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo (4), le autorita' aeronautiche potranno convenire che il periodo entro cui qualsiasi disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni.
6. Se una tariffa non puo' essere concordata in conformita' con il paragrafo (3) del presente Articolo, o se, nel corso del periodo applicabile in conformita' con il paragrafo (5) del presente Articolo, una delle autorita' aeronautiche notifica all'altra autorita' aeronautica la sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformita' con le disposizioni del paragrafo (3) del presente Articolo, le autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno, dopo consultazioni con le autorita' aeronautiche di qualsiasi altro Stato di cui considerino utile il parere, adoperarsi al fine di determinare la tariffa di comune accordo.
7. Se le autorita' aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo (4) del presente Articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo (6) del presente Articolo, la disputa verra' risolta in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 12 del presente Accordo.
8. Una tariffa fissata in conformita' con le disposizioni del presente Articolo restera' in vigore finche' non venga fissata una nuova tariffa.
Tariffe
1. Ai fini dei seguenti paragrafi, con il termine "tariffa" si intendono i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per le agenzie ed altri servizi ausiliari, escludendo pero' remunerazioni e condizioni per il trasporto della posta.
2. Le tariffe da applicarsi da parte delle imprese di una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi, ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre imprese.
3. Le tariffe cui si fa riferimento al paragrafo (2) del presente Articolo dovranno, se possibile, essere concordate dalle imprese designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre imprese che operano su tutta o parte della rotta; e tale accordo dovra', ogni qualvolta sara' possibile, essere raggiunto applicando le procedure dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei per l'elaborazione delle tariffe.
4. Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi speciali, questo periodo potra' essere ridotto, subordinatamente al consenso di dette autorita'.
5. Tale consenso puo' essere dato espressamente. Se nessuna delle due autorita' aeronautiche avra' espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformita' con il paragrafo (4) del presente Articolo, tali tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo (4), le autorita' aeronautiche potranno convenire che il periodo entro cui qualsiasi disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni.
6. Se una tariffa non puo' essere concordata in conformita' con il paragrafo (3) del presente Articolo, o se, nel corso del periodo applicabile in conformita' con il paragrafo (5) del presente Articolo, una delle autorita' aeronautiche notifica all'altra autorita' aeronautica la sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformita' con le disposizioni del paragrafo (3) del presente Articolo, le autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno, dopo consultazioni con le autorita' aeronautiche di qualsiasi altro Stato di cui considerino utile il parere, adoperarsi al fine di determinare la tariffa di comune accordo.
7. Se le autorita' aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo (4) del presente Articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo (6) del presente Articolo, la disputa verra' risolta in conformita' con le disposizioni dell'Articolo 12 del presente Accordo.
8. Una tariffa fissata in conformita' con le disposizioni del presente Articolo restera' in vigore finche' non venga fissata una nuova tariffa.
Art. 9
Articolo 9
Fornitura di dati statistici
Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altri dati statistici che possono essere ragionevolmente necessari al fine di rivedere la capacita' offerta sui servizi convenuti dalle imprese designate della Parte Contraente a cui per primo si fa riferimento nel presente Articolo.
Tali dati includeranno tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammontare di traffico trasportato da tali imprese sui servizi convenuti.
Fornitura di dati statistici
Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altri dati statistici che possono essere ragionevolmente necessari al fine di rivedere la capacita' offerta sui servizi convenuti dalle imprese designate della Parte Contraente a cui per primo si fa riferimento nel presente Articolo.
Tali dati includeranno tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammontare di traffico trasportato da tali imprese sui servizi convenuti.
Art. 10
Articolo 10
Trasferimento di guadagni
Ciascuna Parte Contraente concede alle imprese designate dell'altra Parte Contraente il diritto al libero trasferimento delle eccedenze dei loro introiti sul suo territorio, rispetto alle loro spese in detto territorio. Tali trasferimenti verranno effettuati sulla base del prevalente tasso di cambio di mercato relativo a pagamenti correnti.
Trasferimento di guadagni
Ciascuna Parte Contraente concede alle imprese designate dell'altra Parte Contraente il diritto al libero trasferimento delle eccedenze dei loro introiti sul suo territorio, rispetto alle loro spese in detto territorio. Tali trasferimenti verranno effettuati sulla base del prevalente tasso di cambio di mercato relativo a pagamenti correnti.
Art. 11
Articolo 11
Consultazioni
1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, al fine di assicurare l'attuazione e il soddisfacente rispetto delle disposizioni del presente Accordo e della Tabella allegata.
2. Se una delle Parti Contraenti riterra' opportuno modificare i termini del presente Accordo, essa potra' in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in merito a tali modifiche proposte, potranno essere sia verbali che per iscritto e, salvo venga convenuto diversamente, dovranno iniziare entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti.
3. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica dovra' essere concordata mediante consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti.
4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato, in conformita' con i paragrafi (2) e (3) del presente Articolo, entrera' in vigore quando essa sara' stata confermata da uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.
Consultazioni
1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, al fine di assicurare l'attuazione e il soddisfacente rispetto delle disposizioni del presente Accordo e della Tabella allegata.
2. Se una delle Parti Contraenti riterra' opportuno modificare i termini del presente Accordo, essa potra' in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in merito a tali modifiche proposte, potranno essere sia verbali che per iscritto e, salvo venga convenuto diversamente, dovranno iniziare entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti.
3. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica dovra' essere concordata mediante consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti.
4. Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato, in conformita' con i paragrafi (2) e (3) del presente Articolo, entrera' in vigore quando essa sara' stata confermata da uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.
Art. 12
Articolo 12
Risoluzione delle controversie
1. In caso di controversie tra le Parti Contraenti relativamente alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per risolverla mediante negoziati.
2. Qualora le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere una soluzione attraverso negoziati, esse potranno convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non convengono in tal senso, la controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti Contraenti, sara' sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo che verra' designato dai due nominati nel modo suddetto. Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte di una delle Parti Contraenti di una notifica, attraverso i canali diplomatici, dall'altra Parte di richiesta di arbitrato della controversia da parte di tale tribunale, e il terzo arbitro sara' designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non e' designato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell''Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale puo', su richiesta di una delle Parti Contraenti, designare un arbitro o arbitri a seconda del caso.
In tale circostanza, il terzo arbitro sara' un cittadino di uno Stato terzo e agira' nelle vesti di Presidente del tribunale arbitrale.
3. Le Parti Contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo (2) del presente Articolo.
Risoluzione delle controversie
1. In caso di controversie tra le Parti Contraenti relativamente alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per risolverla mediante negoziati.
2. Qualora le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere una soluzione attraverso negoziati, esse potranno convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non convengono in tal senso, la controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti Contraenti, sara' sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo che verra' designato dai due nominati nel modo suddetto. Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte di una delle Parti Contraenti di una notifica, attraverso i canali diplomatici, dall'altra Parte di richiesta di arbitrato della controversia da parte di tale tribunale, e il terzo arbitro sara' designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non e' designato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell''Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale puo', su richiesta di una delle Parti Contraenti, designare un arbitro o arbitri a seconda del caso.
In tale circostanza, il terzo arbitro sara' un cittadino di uno Stato terzo e agira' nelle vesti di Presidente del tribunale arbitrale.
3. Le Parti Contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo (2) del presente Articolo.
Art. 13
Articolo 13
Denuncia
Una delle Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo; tale notifica sara' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tale caso, l'Accordo cessera' di essere in vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di denuncia non venga ritirata mediante accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Denuncia
Una delle Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo; tale notifica sara' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tale caso, l'Accordo cessera' di essere in vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di denuncia non venga ritirata mediante accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Art. 14
Articolo 14
Entrata in vigore
Ciascuna Parte Contraente notifichera' all'altra Parte Contraente l'avvenuto adempimento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo il quale entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, e da quella data sostituira' l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo ai Servizi aerei tra i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 25 giugno 1948.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati a cio' dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO in duplice originale a Roma il 22 novembre 1976 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo del Regno
Repubblica italiana: Unito di Gran Bretagna e Mario MONDELLO dell'Irlanda del Nord:
Alan CAMPBELL
Entrata in vigore
Ciascuna Parte Contraente notifichera' all'altra Parte Contraente l'avvenuto adempimento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo il quale entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, e da quella data sostituira' l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo ai Servizi aerei tra i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 25 giugno 1948.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati a cio' dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO in duplice originale a Roma il 22 novembre 1976 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo del Regno
Repubblica italiana: Unito di Gran Bretagna e Mario MONDELLO dell'Irlanda del Nord:
Alan CAMPBELL
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1978
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - COLOMBO - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo-Allegato
ALLEGATO
TABELLA DELLE ROTTE
SEZIONE I
Rotte che possono essere operate da parte dell'Impresa o Imprese designate dal Governo della Repubblica italiana.
Servizi misti e merci
a) Punti in Italia-Londra o Birmingham o Edimburgh o Glasgow o Manchester.
b) Roma-Atene-Cipro-Medio Oriente-Afghanistan-Pakistan-India-Sri
Lanka-Nepal-Birmania-Thailandia-Saigon-Hong
Kong-Shangai-Pechino-Tokyo.
Note
(1) Qualsiasi punto o punti potranno essere omessi su qualsiasi o tutti i voli, a condizione che tutti i servizi abbiano inizio sul territorio italiano.
(2) L'uso del termine "o" nella Tabella delle Rotte significa che i punti specificati non dovranno essere serviti dallo stesso servizio ma che potranno essere serviti contemporaneamente da servizi separati.
(3) Sulla rotta a) i servizi merci possono essere effettuati solo per e da Londra o Birmingham o Manchester.
(4) Nessun diritto di traffico puo' essere esercitato in alcuna direzione tra Atene e Hong Kong o tra Saigon e Hong Kong.
(5) Su ciascun singolo volo Shangai e/o Pechino potranno essere serviti prima o dopo Hong Kong. Se uno dei due viene servito prima di Hong Kong, allora ne' l'uno ne' l'altro puo' essere servito con lo stesso volo dopo Hong Kong o viceversa.
SEZIONE II
Rotte che possono essere operate da parte dell'impresa o Imprese designate dal Governo del Regno Unito.
Servizi misti e merci
a) Punti nel Regno Unito-Milano o Napoli o Roma o Torino o Venezia o Genova.
b) Londra-Roma-Cipro-Medio Oriente-Afghanistan-Pakistan-India-Sri-Lanka-Nepal-Birmania-Thailandi a-Hong Kong-Shangai-Pechino-Tokyo.
Note
(1) Qualsiasi punto o punti potranno essere omessi su qualsiasi o tutti i voli, a condizione che tutti i servizi abbiano inizio sul territorio del Regno Unito.
(2) L'uso del termine "o" nella Tabella delle Rotte significa che i punti specificati non dovranno essere serviti dallo stesso servizio ma che potranno essere serviti contemporaneamente da servizi separati.
(3) Sulla rotta a) i servizi merci possono essere effettuati solo per e da Milano o Roma o Torino.
(4) Nessun diritto di traffico puo' essere esercitato in alcuna direzione tra Roma e Tokyo.
(5) Per ciascun singolo volo Shangai e/o Pechino potranno essere serviti prima o dopo Hong Kong. Se uno dei due viene servito prima di Hong Kong, allora ne' l'uno ne' l'altro puo' essere servito con lo stesso volo dopo Hong Kong o viceversa.
TABELLA DELLE ROTTE
SEZIONE I
Rotte che possono essere operate da parte dell'Impresa o Imprese designate dal Governo della Repubblica italiana.
Servizi misti e merci
a) Punti in Italia-Londra o Birmingham o Edimburgh o Glasgow o Manchester.
b) Roma-Atene-Cipro-Medio Oriente-Afghanistan-Pakistan-India-Sri
Lanka-Nepal-Birmania-Thailandia-Saigon-Hong
Kong-Shangai-Pechino-Tokyo.
Note
(1) Qualsiasi punto o punti potranno essere omessi su qualsiasi o tutti i voli, a condizione che tutti i servizi abbiano inizio sul territorio italiano.
(2) L'uso del termine "o" nella Tabella delle Rotte significa che i punti specificati non dovranno essere serviti dallo stesso servizio ma che potranno essere serviti contemporaneamente da servizi separati.
(3) Sulla rotta a) i servizi merci possono essere effettuati solo per e da Londra o Birmingham o Manchester.
(4) Nessun diritto di traffico puo' essere esercitato in alcuna direzione tra Atene e Hong Kong o tra Saigon e Hong Kong.
(5) Su ciascun singolo volo Shangai e/o Pechino potranno essere serviti prima o dopo Hong Kong. Se uno dei due viene servito prima di Hong Kong, allora ne' l'uno ne' l'altro puo' essere servito con lo stesso volo dopo Hong Kong o viceversa.
SEZIONE II
Rotte che possono essere operate da parte dell'impresa o Imprese designate dal Governo del Regno Unito.
Servizi misti e merci
a) Punti nel Regno Unito-Milano o Napoli o Roma o Torino o Venezia o Genova.
b) Londra-Roma-Cipro-Medio Oriente-Afghanistan-Pakistan-India-Sri-Lanka-Nepal-Birmania-Thailandi a-Hong Kong-Shangai-Pechino-Tokyo.
Note
(1) Qualsiasi punto o punti potranno essere omessi su qualsiasi o tutti i voli, a condizione che tutti i servizi abbiano inizio sul territorio del Regno Unito.
(2) L'uso del termine "o" nella Tabella delle Rotte significa che i punti specificati non dovranno essere serviti dallo stesso servizio ma che potranno essere serviti contemporaneamente da servizi separati.
(3) Sulla rotta a) i servizi merci possono essere effettuati solo per e da Milano o Roma o Torino.
(4) Nessun diritto di traffico puo' essere esercitato in alcuna direzione tra Roma e Tokyo.
(5) Per ciascun singolo volo Shangai e/o Pechino potranno essere serviti prima o dopo Hong Kong. Se uno dei due viene servito prima di Hong Kong, allora ne' l'uno ne' l'altro puo' essere servito con lo stesso volo dopo Hong Kong o viceversa.
Accordo-Scambio di note
Parte di provvedimento in formato grafico
Roma, 22 novembre 1976
Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna la cui traduzione in lingua italiana e' del seguente tenore:
"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra ed oltre i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 22 novembre 1976, da qui innanzi indicato come "l'Accordo", e di proporre che le disposizioni relative ai dazi doganali, alle spese di ispezione e ad ogni diritto e tassa previsti dall'Articolo 6 dell'Accordo saranno applicate da ciascuna Parte Contraente ai servizi aerei internazionali a domanda operati da imprese dell'altra Parte Contraente.
Se questa proposta e' accettabile da parte del Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta al riguardo di V.E. costituiranno un accordo tra i due Governi in questa materia che entrera' in vigore alla stessa data dell'Accordo".
Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda in merito a quanto precede.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.
MONDELLO
S.E.
Sir Alan CAMPBELL K. C.M.G.
Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna
e dell'Irlanda del Nord
ROMA
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI