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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.

Accordo-Protocollo

PROTOCOLLO

Gli Stati contraenti, desiderosi di regolare con maggiore precisione l'applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo per la protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, firmato in data odierna;
Hanno convenuto di adottare le seguenti disposizioni che faranno parte integrante del predetto Accordo:

1. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non obbligano gli Stati contraenti ad applicare nei loro territori, agli effetti della commercializzazione dei prodotti o merci con denominazioni protette in conformita' ai detti articoli, le disposizioni legislative e amministrative dell'altro Stato che si riferiscano al controllo amministrativo di tali prodotti o merci, come ad esempio le disposizioni che riguardino la tenuta di registri di entrata e uscita e la circolazione di detti prodotti o merci.
2. Le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano le norme esistenti in ciascuno degli Stati contraenti in merito all'importazione e alla commercializzazione di prodotti o merci, fatte salve le norme dell'articolo 7, commi 2 e 3, dell'Accordo stesso.
3. Le indicazioni relative alle qualita' essenziali dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 5 dell'Accordo sono fra le altre:
a) per i vini spagnoli:
generoso, noble de mesa, fino, oloroso, rancio, clasico, reserva;
b) per i vini italiani;
classico, superiore, fine, vergine (o solera per i soli vini marsala), gran riserva, riserva, secco, amabile, asciutto, e tutte quelle usate in Italia anche nelle lingue tedesca e francese rispettivamente nelle Regioni Trentino-Alto Adige (Sudtirol) e nella Regione Valle d'Aosta (Vallee d'Aoste) nelle quali le lingue stesse sono lingue ufficiali (ad esempio, per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige (Sudtirol), le indicazioni tedesche Auslese, Beerenauslese, Spaetlese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Kabinett, ecc.; e per quanto concerne la, Regione Valle d'Aosta (Vallee d'Aoste), le indicazioni francesi mousseux, petillant, sec, ecc.).
Le liste di tali indicazioni sulle qualita' essenziali possono essere modificate, ampliate o limitate da ciascuno degli Stati contraenti mediante notifica scritta all'altro Stato.
4. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non si applicano alle denominazioni delle razze animali.
5. L'inclusione della denominazione "Iberia" nell'articolo 3 dell'Accordo non esclude la possibilita' che la denominazione stessa sia usata nella Repubblica italiana per i prodotti o merci portoghesi.
6. Qualora le denominazioni che non sono comprese nelle liste A e B allegate all'Accordo e le indicazioni delle qualita' essenziali dei prodotti o merci di cui al comma 3 del presente Protocollo siano uguali o similari nelle lingue dei due Stati contraenti, si aggiunge ad esse una indicazione geografica o il nome dello Stato di origine del prodotto.

FATTO a Madrid, il nove aprile millenovecentosettantacinque, in due esemplari originali, in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede.


Per la Repubblica italiana Per lo Stato spagnolo
ETTORE STADERINI PEDRO CORTINA MAURI