Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.
Accordo-Protocollo
PROTOCOLLO
Gli Stati contraenti, desiderosi di regolare con maggiore precisione l'applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo per la protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, firmato in data odierna;
Hanno convenuto di adottare le seguenti disposizioni che faranno parte integrante del predetto Accordo:
1. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non obbligano gli Stati contraenti ad applicare nei loro territori, agli effetti della commercializzazione dei prodotti o merci con denominazioni protette in conformita' ai detti articoli, le disposizioni legislative e amministrative dell'altro Stato che si riferiscano al controllo amministrativo di tali prodotti o merci, come ad esempio le disposizioni che riguardino la tenuta di registri di entrata e uscita e la circolazione di detti prodotti o merci.
2. Le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano le norme esistenti in ciascuno degli Stati contraenti in merito all'importazione e alla commercializzazione di prodotti o merci, fatte salve le norme dell'articolo 7, commi 2 e 3, dell'Accordo stesso.
3. Le indicazioni relative alle qualita' essenziali dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 5 dell'Accordo sono fra le altre:
a) per i vini spagnoli:
generoso, noble de mesa, fino, oloroso, rancio, clasico, reserva;
b) per i vini italiani;
classico, superiore, fine, vergine (o solera per i soli vini marsala), gran riserva, riserva, secco, amabile, asciutto, e tutte quelle usate in Italia anche nelle lingue tedesca e francese rispettivamente nelle Regioni Trentino-Alto Adige (Sudtirol) e nella Regione Valle d'Aosta (Vallee d'Aoste) nelle quali le lingue stesse sono lingue ufficiali (ad esempio, per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige (Sudtirol), le indicazioni tedesche Auslese, Beerenauslese, Spaetlese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Kabinett, ecc.; e per quanto concerne la, Regione Valle d'Aosta (Vallee d'Aoste), le indicazioni francesi mousseux, petillant, sec, ecc.).
Le liste di tali indicazioni sulle qualita' essenziali possono essere modificate, ampliate o limitate da ciascuno degli Stati contraenti mediante notifica scritta all'altro Stato.
4. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non si applicano alle denominazioni delle razze animali.
5. L'inclusione della denominazione "Iberia" nell'articolo 3 dell'Accordo non esclude la possibilita' che la denominazione stessa sia usata nella Repubblica italiana per i prodotti o merci portoghesi.
6. Qualora le denominazioni che non sono comprese nelle liste A e B allegate all'Accordo e le indicazioni delle qualita' essenziali dei prodotti o merci di cui al comma 3 del presente Protocollo siano uguali o similari nelle lingue dei due Stati contraenti, si aggiunge ad esse una indicazione geografica o il nome dello Stato di origine del prodotto.
FATTO a Madrid, il nove aprile millenovecentosettantacinque, in due esemplari originali, in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per lo Stato spagnolo
ETTORE STADERINI PEDRO CORTINA MAURI
Gli Stati contraenti, desiderosi di regolare con maggiore precisione l'applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo per la protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, firmato in data odierna;
Hanno convenuto di adottare le seguenti disposizioni che faranno parte integrante del predetto Accordo:
1. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non obbligano gli Stati contraenti ad applicare nei loro territori, agli effetti della commercializzazione dei prodotti o merci con denominazioni protette in conformita' ai detti articoli, le disposizioni legislative e amministrative dell'altro Stato che si riferiscano al controllo amministrativo di tali prodotti o merci, come ad esempio le disposizioni che riguardino la tenuta di registri di entrata e uscita e la circolazione di detti prodotti o merci.
2. Le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano le norme esistenti in ciascuno degli Stati contraenti in merito all'importazione e alla commercializzazione di prodotti o merci, fatte salve le norme dell'articolo 7, commi 2 e 3, dell'Accordo stesso.
3. Le indicazioni relative alle qualita' essenziali dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 5 dell'Accordo sono fra le altre:
a) per i vini spagnoli:
generoso, noble de mesa, fino, oloroso, rancio, clasico, reserva;
b) per i vini italiani;
classico, superiore, fine, vergine (o solera per i soli vini marsala), gran riserva, riserva, secco, amabile, asciutto, e tutte quelle usate in Italia anche nelle lingue tedesca e francese rispettivamente nelle Regioni Trentino-Alto Adige (Sudtirol) e nella Regione Valle d'Aosta (Vallee d'Aoste) nelle quali le lingue stesse sono lingue ufficiali (ad esempio, per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige (Sudtirol), le indicazioni tedesche Auslese, Beerenauslese, Spaetlese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Kabinett, ecc.; e per quanto concerne la, Regione Valle d'Aosta (Vallee d'Aoste), le indicazioni francesi mousseux, petillant, sec, ecc.).
Le liste di tali indicazioni sulle qualita' essenziali possono essere modificate, ampliate o limitate da ciascuno degli Stati contraenti mediante notifica scritta all'altro Stato.
4. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non si applicano alle denominazioni delle razze animali.
5. L'inclusione della denominazione "Iberia" nell'articolo 3 dell'Accordo non esclude la possibilita' che la denominazione stessa sia usata nella Repubblica italiana per i prodotti o merci portoghesi.
6. Qualora le denominazioni che non sono comprese nelle liste A e B allegate all'Accordo e le indicazioni delle qualita' essenziali dei prodotti o merci di cui al comma 3 del presente Protocollo siano uguali o similari nelle lingue dei due Stati contraenti, si aggiunge ad esse una indicazione geografica o il nome dello Stato di origine del prodotto.
FATTO a Madrid, il nove aprile millenovecentosettantacinque, in due esemplari originali, in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per lo Stato spagnolo
ETTORE STADERINI PEDRO CORTINA MAURI