N NORME. red.it

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave.

Art. 1.


Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per regolare le attivita' di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;
2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;
3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca;
4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.