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Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975.

Art. 13

Articolo 13

1. Qualora una delle due Parti Contraenti ritenga opportuno modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potra' richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente.
Ogni modifica del presente Accordo entrera' in vigore quando, riguardo a tale modifica, le due Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalita' costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di accordi internazionali.
2. Modifiche all'Annesso al presente Accordo potranno essere concordate direttamente tra le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante uno scambio di Note diplomatiche.
3. Una consultazione tra le Parti Contraenti o tra de Autorita' Aeronautiche in merito alla modifica del presente Accordo o del suo Annesso, dovra' iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione di una richiesta in tal senso.