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Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente e' conferita, nel limite dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre 1977, mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.
La riserva dei posti indicata nel precedente comma e' ridotta sino alla concorrenza del numero di unita' effettivamente esistenti nel ruolo ad esaurimento, ove tale numero sia inferiore a quello della riserva stessa.
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettueranno prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
I relativi scrutini dovranno essere tenuti alla prima adunanza del consiglio di amministrazione che comunque dovra' essere convocato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
I posti comunque disponibili a partire dal 1 gennaio 1978 saranno conferiti secondo le disposizioni e con le modalita' indicate negli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri, restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2.


I posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono attribuiti mediante concorso speciale per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e equiparata, in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.
Il concorso di cui al precedente comma si svolgera' secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.
Al colloquio saranno ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.
Il concorso non si intendera' superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.
La commissione esaminatrice del concorso, di cui al primo comma, e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due ispettori generali capi della Ragioneria generale dello Stato. Fungera' da segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Al concorso non sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore a distinto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 settembre 1978
PERTINI ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO