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Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le universita'.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, e' autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1978 per la copertura finanziaria della nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, nonche' al personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ed al personale degli osservatori astronomici e vesuviano, compresi gli astronomi e i ricercatori.

Art. 2.


La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 e' estesa, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma e' pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed eventuale indennita' di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 8 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

Art. 3.


A favore delle istituzioni scolastiche la cui attivita' richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilita' in eccedenza ai limiti di orario e di spesa di carattere generale, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.

Art. 4.


Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti criteri e modalita' per consentire che le singole istituzioni scolastiche ed educative provvedano direttamente al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al rispettivo personale statale con i fondi loro assegnati dai provveditori agli studi, dal sovraintendente scolastico per la provincia di Bolzano e dagli intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle localita' ladine.

Art. 5.


All'onere di 40.000 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l'esercizio 1978, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1978
PERTINI ANDREOTTI - MORLINO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO