Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e' autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 196, ed attualmente immagazzinato in deposito doganale allo stato estero.
La stessa Azienda e' autorizzata altresi' a collocare il suddetto prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che saranno stabilite dal C.I.P.E.
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 196, e' abrogato.
Art. 2.
Alle operazioni previste nel precedente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1978
PERTINI ANDREOTTI - MARCORA - FORLANI - MORLINO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO