Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia.
Art. 1.
Amnistia
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta;
c) per i reati previsti dall'articolo 57 (reati commessi col mezzo della stampa periodica) del codice penale, commessi dal direttore o dal vice-direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;
d) per il reato previsto dall'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita';
e) per i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.