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Concessione di un contributo annuo a favore della fondazione "Luigi Einaudi" di Torino.

Art. 1.



A modifica della legge 19 febbraio 1970, n. 60, a decorrere dall'esercizio finanziario 1977 e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 300 milioni a favore della fondazione "Luigi Einaudi" con sede in Torino, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, n. 94.
Tale contributo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.
La fondazione riferisce annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali sull'attivita' svolta, ad esso comunicando altresi' il relativo rendiconto finanziario.