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Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 3 aprire 1974, n. 108, secondo i principi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro il 31 ottobre 1979.

Art. 2.


Il numero 85 dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e' sostituito dal seguente:
"previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 3.


Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, fino a due mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ed udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, le norme di coordinamento del codice stesso con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme transitorie e quelle per l'attuazione del codice.

Art. 4.


La commissione consultiva di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle relative norme transitorie e di coordinamento.

Art. 5.


L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1977, n. 239, rimane fissata in lire cinquanta milioni annui.

Art. 6.


Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, e successive modificazioni, si intendono applicabili anche a tutte le attivita' e riunioni della commissione consultiva istituita con l'articolo 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, ivi comprese le attivita' del personale della segreteria organizzativa ed esecutiva.

Art. 7.


La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1978
PERTINI ANDREOTTI - BONIFACIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO