Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
((La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attivita' di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, e' stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attivita' della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di riversibilita' sul trattamento complessivo di cui al comma precedente)).
Per le categorie di dipendenti indicati nell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e nell'articolo 12 della legge 27 maggio 1977, n. 284, la liquidazione della pensione privilegiata, come prevista nei medesimi articoli, e' effettuata sulla base del trattamento economico iniziale del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'epoca del decesso, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
Art. 2.
Alle famiglie del personale previsto nel precedente articolo, primo comma, e' altresi' attribuita la speciale elargizione prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101, nella misura di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 1975, n. 624.
La disposizione del precedente comma si applica anche a favore delle famiglie dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello.
Art. 3.
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Art. 4.
Le modalita' di attuazione della presente legge sono stabilite con decreto dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 5.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 210 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1978
PERTINI ANDREOTTI - BONIFACIO - ROGNONI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO