Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con allegati I e II, scambio di note e una nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 dell'accordo stesso.
Art. 3.
Le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al precedente articolo 1 ed elencate nell'allegato II dell'accordo stesso, faranno carico al Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle proprie disponibilita' (per l'esercizio finanziario 1977.
Accordo
Art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI
RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI
La Repubblica italiana
(qui di seguito chiamata "l'Italia") da una parte,
e
L'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali
(qui di seguito chiamata "l'Organizzazione") dall'altra,
Viste le disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo XIV e del paragrafo b) dell'Articolo VI della Convenzione istitutiva della Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (chiamata qui di seguito "la Convenzione");
Visto il Protocollo del 31 ottobre 1963 sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione (chiamato qui di seguito "il Protocollo") ed ogni accordo complementare concluso, conformemente all'Articolo 30 del suddetto Protocollo, tra l'Italia e l'Organizzazione;
Desiderosi di adottare tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare le migliori condizioni giuridiche e materiali per quanto attiene alla creazione ed al funzionamento dell'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali dell'Organizzazione (chiamato qui di seguito "l'istituto") e, in particolare, allo scopo di definire il regime fiscale applicabile all'istituto, tenuto conto delle disposizioni particolari necessarie a facilitare l'installazione ed il funzionamento dell'Istituto medesimo;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
1. In conformita' ad un contratto di superficie avente la durata di venti anni, da stipulare secondo le modalita' previste dal Codice civile italiano, l'Italia concedera' all'Organizzazione il diritto di costruire un Istituto di Ricerche Spaziali sul terreno oggetto del suddetto contratto;
2. Il terreno menzionato al paragrafo 1 del presente articolo e' sito nel comune di Frascati. La sua ubicazione e l'esatta estensione sono indicate nell'Allegato I al presente Accordo.
L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI
RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI
La Repubblica italiana
(qui di seguito chiamata "l'Italia") da una parte,
e
L'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali
(qui di seguito chiamata "l'Organizzazione") dall'altra,
Viste le disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo XIV e del paragrafo b) dell'Articolo VI della Convenzione istitutiva della Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali (chiamata qui di seguito "la Convenzione");
Visto il Protocollo del 31 ottobre 1963 sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione (chiamato qui di seguito "il Protocollo") ed ogni accordo complementare concluso, conformemente all'Articolo 30 del suddetto Protocollo, tra l'Italia e l'Organizzazione;
Desiderosi di adottare tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare le migliori condizioni giuridiche e materiali per quanto attiene alla creazione ed al funzionamento dell'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali dell'Organizzazione (chiamato qui di seguito "l'istituto") e, in particolare, allo scopo di definire il regime fiscale applicabile all'istituto, tenuto conto delle disposizioni particolari necessarie a facilitare l'installazione ed il funzionamento dell'Istituto medesimo;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
1. In conformita' ad un contratto di superficie avente la durata di venti anni, da stipulare secondo le modalita' previste dal Codice civile italiano, l'Italia concedera' all'Organizzazione il diritto di costruire un Istituto di Ricerche Spaziali sul terreno oggetto del suddetto contratto;
2. Il terreno menzionato al paragrafo 1 del presente articolo e' sito nel comune di Frascati. La sua ubicazione e l'esatta estensione sono indicate nell'Allegato I al presente Accordo.
Art. 2
Articolo 2.
Il contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 sara' stipulato appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tale contratto avra' termine alla scadenza dell'Accordo, secondo il dettato dell'articolo 30, a meno che non venga prorogato in applicazione di un accordo speciale previsto dall'articolo 30, paragrafo b).
Il contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 sara' stipulato appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tale contratto avra' termine alla scadenza dell'Accordo, secondo il dettato dell'articolo 30, a meno che non venga prorogato in applicazione di un accordo speciale previsto dall'articolo 30, paragrafo b).
Art. 3
Articolo 3.
Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo potra' essere utilizzato soltanto per gli scopi dell'Organizzazione, quali sono definiti nella Convenzione.
Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo potra' essere utilizzato soltanto per gli scopi dell'Organizzazione, quali sono definiti nella Convenzione.
Art. 4
Articolo 4.
La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non potra' essere impegnata per attivita' svolte dall'Organizzazione sul suo territorio, in relazione ad atti od omissioni dell'Organizzazione o di suoi agenti, i quali agiscano o si astengano dall'agire nell'ambito delle loro funzioni. Peraltro, nel caso in cui fosse chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, l'Italia avra' il diritto di ricorrere contro l'Organizzazione.
La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non potra' essere impegnata per attivita' svolte dall'Organizzazione sul suo territorio, in relazione ad atti od omissioni dell'Organizzazione o di suoi agenti, i quali agiscano o si astengano dall'agire nell'ambito delle loro funzioni. Peraltro, nel caso in cui fosse chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, l'Italia avra' il diritto di ricorrere contro l'Organizzazione.
Art. 5
Articolo 5.
L'Italia adottera' tutte le misure necessarie per agevolare la creazione ed il funzionamento dell'Istituto.
L'Italia adottera' tutte le misure necessarie per agevolare la creazione ed il funzionamento dell'Istituto.
Art. 6
Articolo 6.
1. Salve le disposizioni del Protocollo e di ogni Accordo complementare concluso tra l'Italia e l'Organizzazione a questo riguardo, le attivita' dell'Organizzazione in Italia saranno soggette alla legge italiana.
2. L'Italia procurera' di non adottare alcuna disposizione che possa intralciare le attivita' dell'Organizzazione, cosi' come risultano definite dalla Convenzione e dal presente Accordo.
3. Nel caso in cui l'Italia fosse, tuttavia, indotta a prevedere misure che potrebbero interferire con le attivita' dell'Organizzazione, essa si impegna a consultare preventivamente l'Organizzazione.
1. Salve le disposizioni del Protocollo e di ogni Accordo complementare concluso tra l'Italia e l'Organizzazione a questo riguardo, le attivita' dell'Organizzazione in Italia saranno soggette alla legge italiana.
2. L'Italia procurera' di non adottare alcuna disposizione che possa intralciare le attivita' dell'Organizzazione, cosi' come risultano definite dalla Convenzione e dal presente Accordo.
3. Nel caso in cui l'Italia fosse, tuttavia, indotta a prevedere misure che potrebbero interferire con le attivita' dell'Organizzazione, essa si impegna a consultare preventivamente l'Organizzazione.
Art. 7
Articolo 7.
L'Organizzazione versera' all'Italia, in annualita' posticipate, un canone annuo di 5.000 lire italiane per il diritto di proprieta' dello Stato italiano sulla totalita' del terreno oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1.
L'Organizzazione versera' all'Italia, in annualita' posticipate, un canone annuo di 5.000 lire italiane per il diritto di proprieta' dello Stato italiano sulla totalita' del terreno oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1.
Art. 8
Articolo 8.
L'Italia sistemera' a sue spese il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo in vista della costruzione. Le prestazioni a carico dell'Italia sono descritte nell'Allegato II al presente Accordo.
L'Italia sistemera' a sue spese il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo in vista della costruzione. Le prestazioni a carico dell'Italia sono descritte nell'Allegato II al presente Accordo.
Art. 9
Articolo 9.
1. L'Organizzazione avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, le installazioni che essa giudichera' necessarie per l'esercizio delle proprie attivita'. La stessa Organizzazione avra' la piena proprieta' delle installazioni medesime.
2. L'Organizzazione avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 1, tutte le strade che essa riterra' utili.
3. L'Organizzazione avra' il diritto di recintare il terreno citato al paragrafo 2 dell'articolo 1, e di vietarne l'accesso.
1. L'Organizzazione avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, le installazioni che essa giudichera' necessarie per l'esercizio delle proprie attivita'. La stessa Organizzazione avra' la piena proprieta' delle installazioni medesime.
2. L'Organizzazione avra' il diritto di costruire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 1, tutte le strade che essa riterra' utili.
3. L'Organizzazione avra' il diritto di recintare il terreno citato al paragrafo 2 dell'articolo 1, e di vietarne l'accesso.
Art. 10
Articolo 10.
L'Italia si impegna a concedere all'Organizzazione la licenza edilizia necessaria per la realizzazione dell'Istituto.
L'Italia si impegna a concedere all'Organizzazione la licenza edilizia necessaria per la realizzazione dell'Istituto.
Art. 11
Articolo 11.
L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento dell'Istituto e consentire una eventuale ulteriore espansione dello stesso, si impegna a far si che non sia autorizzata alcuna nuova costruzione nell'interno della zona definita nell'Allegato I.
L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento dell'Istituto e consentire una eventuale ulteriore espansione dello stesso, si impegna a far si che non sia autorizzata alcuna nuova costruzione nell'interno della zona definita nell'Allegato I.
Art. 12
Articolo 12.
1. L'Organizzazione sara' responsabile di ogni pregiudizio o danno derivanti dalla sua attivita' in Italia. Fatte salve le disposizioni del Protocollo, tale responsabilita' sara' regolata dalla legge italiana.
2. L'Organizzazione sollevera' l'Italia da qualsiasi richiesta di indennizzo in caso di danni causati a terzi.
1. L'Organizzazione sara' responsabile di ogni pregiudizio o danno derivanti dalla sua attivita' in Italia. Fatte salve le disposizioni del Protocollo, tale responsabilita' sara' regolata dalla legge italiana.
2. L'Organizzazione sollevera' l'Italia da qualsiasi richiesta di indennizzo in caso di danni causati a terzi.
Art. 13
Articolo 13.
Qualsiasi progetto speciale realizzato in conformita' alle condizioni dell'articolo VIII della Convenzione sara' considerato - ai fini del presente Accordo - come rientrante nel quadro delle attivita' dell'Organizzazione.
Qualsiasi progetto speciale realizzato in conformita' alle condizioni dell'articolo VIII della Convenzione sara' considerato - ai fini del presente Accordo - come rientrante nel quadro delle attivita' dell'Organizzazione.
Art. 14
Articolo 14.
Per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali in territorio italiano, l'Organizzazione usufruira' dei privilegi e immunita' stabiliti dal Protocollo, in conformita' alle disposizioni del presente Titolo relative alla sua applicazione.
Per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali in territorio italiano, l'Organizzazione usufruira' dei privilegi e immunita' stabiliti dal Protocollo, in conformita' alle disposizioni del presente Titolo relative alla sua applicazione.
Art. 15
Articolo 15.
L'Organizzazione applichera' il paragrafo 1 a) dell'articolo 4 del Protocollo, nel senso che rinuncera' alla sua immunita' in tutte le controversie previste al paragrafo 1 dell'articolo 26 del Protocollo nelle quali la somma in contestazione non superi le 10.400 (diecimilaquattrocento) unita' di conto e che non abbiano potuto essere risolte amichevolmente; salvo che - ad avviso del Consiglio dell'Organizzazione - il caso sollevi una questione di principio tale che esso non possa accettare che l'Organizzazione rinunci all'immunita'.
L'Organizzazione applichera' il paragrafo 1 a) dell'articolo 4 del Protocollo, nel senso che rinuncera' alla sua immunita' in tutte le controversie previste al paragrafo 1 dell'articolo 26 del Protocollo nelle quali la somma in contestazione non superi le 10.400 (diecimilaquattrocento) unita' di conto e che non abbiano potuto essere risolte amichevolmente; salvo che - ad avviso del Consiglio dell'Organizzazione - il caso sollevi una questione di principio tale che esso non possa accettare che l'Organizzazione rinunci all'immunita'.
Art. 16
Articolo 16.
1. L'Organizzazione ed i suoi beni saranno esonerati da tutte le imposte, tasse e contributi di natura diretta previsti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
2. L'Organizzazione beneficera', per gli acquisti, servizi o transazioni dell'esenzione da:
a) imposta di registro;
b) imposta di bollo sugli atti, contratti e formalita' occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale sorgera' l'Istituto e quelli occorrenti per il conseguimento delle finalita' istituzionali dell'Organizzazione;
c) imposte ipotecarie;
d) imposta sulla cifra d'affari (imposta generale sull'entrata) per le forniture effettuate nei confronti dell'Organizzazione che supereranno le lire 300.000;
e) imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale;
f) imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas consumati nell'Istituto, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potra' essere accordato il rimborso del tributo.
1. L'Organizzazione ed i suoi beni saranno esonerati da tutte le imposte, tasse e contributi di natura diretta previsti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
2. L'Organizzazione beneficera', per gli acquisti, servizi o transazioni dell'esenzione da:
a) imposta di registro;
b) imposta di bollo sugli atti, contratti e formalita' occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale sorgera' l'Istituto e quelli occorrenti per il conseguimento delle finalita' istituzionali dell'Organizzazione;
c) imposte ipotecarie;
d) imposta sulla cifra d'affari (imposta generale sull'entrata) per le forniture effettuate nei confronti dell'Organizzazione che supereranno le lire 300.000;
e) imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale;
f) imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas consumati nell'Istituto, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potra' essere accordato il rimborso del tributo.
Art. 17
Articolo 17.
L'Organizzazione sara' esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, l'Organizzazione beneficera' altresi' dell'esenzione dalla tassa di circolazione.
I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione, nei limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Organizzazione.
L'Organizzazione sara' esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, l'Organizzazione beneficera' altresi' dell'esenzione dalla tassa di circolazione.
I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione, nei limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Organizzazione.
Art. 18
Articolo 18.
I beni importati, esportati o trasferiti in conformita' all'articolo 6 e al paragrafo 2 dell'articolo 9 del Protocollo, se sono trasportati come bagagli a mano, possono essere dichiarati all'importazione ed all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra le Autorita' italiane competenti e l'Organizzazione, i quali prevederanno in particolare l'uso delle etichette e dei formulari usuali per i bagagli diplomatici.
I beni importati, esportati o trasferiti in conformita' all'articolo 6 e al paragrafo 2 dell'articolo 9 del Protocollo, se sono trasportati come bagagli a mano, possono essere dichiarati all'importazione ed all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra le Autorita' italiane competenti e l'Organizzazione, i quali prevederanno in particolare l'uso delle etichette e dei formulari usuali per i bagagli diplomatici.
Art. 19
Articolo 19.
1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Istituto o in nome e per conto di questo e necessari per l'installazione ed il funzionamento del medesimo, sono esenti da dazio e da, ogni altro diritto all'importazione e all'esportazione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione.
2. L'Italia e l'Organizzazione adotteranno le misure necessarie per agevolare, sul piano pratico, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di assicurare in particolare i trasferimenti dei beni o la prestazione dei servizi tra l'Istituto da una parte e la Sede centrale o i diversi stabilimenti dell'Organizzazione dall'altra, nel modo piu' efficace.
1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Istituto o in nome e per conto di questo e necessari per l'installazione ed il funzionamento del medesimo, sono esenti da dazio e da, ogni altro diritto all'importazione e all'esportazione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione.
2. L'Italia e l'Organizzazione adotteranno le misure necessarie per agevolare, sul piano pratico, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di assicurare in particolare i trasferimenti dei beni o la prestazione dei servizi tra l'Istituto da una parte e la Sede centrale o i diversi stabilimenti dell'Organizzazione dall'altra, nel modo piu' efficace.
Art. 20
Articolo 20.
I beni di cui al paragrafo I dell'articolo 9 del Protocollo al pari di quelli importati in esenzione da imposte e dazi, ai sensi degli articoli 17 e 19 del presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle Autorita' italiane e senza che siano stati pagati le imposte, i dazi e i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del detto valore al momento della cessione e sara' applicabile la tariffa in vigore a quella data.
I beni di cui al paragrafo I dell'articolo 9 del Protocollo al pari di quelli importati in esenzione da imposte e dazi, ai sensi degli articoli 17 e 19 del presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle Autorita' italiane e senza che siano stati pagati le imposte, i dazi e i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del detto valore al momento della cessione e sara' applicabile la tariffa in vigore a quella data.
Art. 21
Articolo 21.
L'espressione "rappresentanti degli Stati membri" che figura nell'articolo 14 del Protocollo si applica a tutti i rappresentanti e supplenti che assistano a riunioni del Consiglio della Organizzazione e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consiglio, il Presidente e i Vice-Presidenti degli organi sussidiari e i membri della Commissione di verifica dei conti rientrano nelle disposizioni dell'articolo 14 del Protocollo anche quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali.
L'espressione "rappresentanti degli Stati membri" che figura nell'articolo 14 del Protocollo si applica a tutti i rappresentanti e supplenti che assistano a riunioni del Consiglio della Organizzazione e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consiglio, il Presidente e i Vice-Presidenti degli organi sussidiari e i membri della Commissione di verifica dei conti rientrano nelle disposizioni dell'articolo 14 del Protocollo anche quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali.
Art. 22
Articolo 22.
1. In applicazione dell'articolo 15 del Protocollo, il Direttore generale dell'Organizzazione, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei privilegi e immunita' riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
2. Oltre ai privilegi e immunita' previsti dall'articolo 16 del Protocollo e in applicazione dell'articolo 15 dello stesso Protocollo, il funzionario di cui al paragrafo 1 c) dell'articolo XI della Convenzione gode - nell'esercizio delle sue funzioni in Italia - dei privilegi e immunita' riconosciuti all'agente diplomatico dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18 del Protocollo.
1. In applicazione dell'articolo 15 del Protocollo, il Direttore generale dell'Organizzazione, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei privilegi e immunita' riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
2. Oltre ai privilegi e immunita' previsti dall'articolo 16 del Protocollo e in applicazione dell'articolo 15 dello stesso Protocollo, il funzionario di cui al paragrafo 1 c) dell'articolo XI della Convenzione gode - nell'esercizio delle sue funzioni in Italia - dei privilegi e immunita' riconosciuti all'agente diplomatico dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18 del Protocollo.
Art. 23
Articolo 23.
Il personale dell'Organizzazione che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e immunita' previsti dall'articolo 16 del Protocollo, e in particolare resta convenuto che i membri di tale personale:
a) non hanno bisogno del permesso di lavoro;
b) non hanno bisogno di permesso di soggiorno e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purche' siano in possesso della carta di identita' personale prevista sub c). Questa disposizione si applica anche ai loro familiari e ai loro domestici;
c) otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti Autorita' italiane, una speciale carta di identita' personale, da cui risulti che essi sono membri del personale dell'Istituto e che pertanto godono dei privilegi e immunita' previsti dal Protocollo e dal presente Accordo;
d) possono importare - dal Paese di ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini - a titolo di prima sistemazione e per il periodo di un anno dalla data di assunzione presso l'Organizzazione e in franchigia di dogana e senza divieti o restrizioni, la loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi;
e) possono esportare - per il periodo di un anno a partire dalla data di cessazione dalle loro funzioni presso l'Organizzazione - senza divieti ne' restrizioni, le loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese le automobili in loro uso e possesso;
f) beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia.
Il personale dell'Organizzazione che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e immunita' previsti dall'articolo 16 del Protocollo, e in particolare resta convenuto che i membri di tale personale:
a) non hanno bisogno del permesso di lavoro;
b) non hanno bisogno di permesso di soggiorno e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purche' siano in possesso della carta di identita' personale prevista sub c). Questa disposizione si applica anche ai loro familiari e ai loro domestici;
c) otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti Autorita' italiane, una speciale carta di identita' personale, da cui risulti che essi sono membri del personale dell'Istituto e che pertanto godono dei privilegi e immunita' previsti dal Protocollo e dal presente Accordo;
d) possono importare - dal Paese di ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini - a titolo di prima sistemazione e per il periodo di un anno dalla data di assunzione presso l'Organizzazione e in franchigia di dogana e senza divieti o restrizioni, la loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi;
e) possono esportare - per il periodo di un anno a partire dalla data di cessazione dalle loro funzioni presso l'Organizzazione - senza divieti ne' restrizioni, le loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese le automobili in loro uso e possesso;
f) beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia.
Art. 24
Articolo 24.
I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Italia beneficeranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito, conformemente all'articolo 18 del Protocollo e dell'esonero dalle imposte previste dalla legge italiana del 31 ottobre 1966, n. 946.
I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Italia beneficeranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito, conformemente all'articolo 18 del Protocollo e dell'esonero dalle imposte previste dalla legge italiana del 31 ottobre 1966, n. 946.
Art. 25
Articolo 25.
L'Organizzazione, il suo direttore generale, i membri del suo personale e i loro familiari ai quali si applichi il sistema di sicurezza sociale e del Fondo di previdenza dell'Organizzazione, sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti previdenziali italiani. Essi non beneficeranno pertanto delle prestazioni previste in materia dalla legislazione italiana, a meno che non sia stato concluso un accordo complementare ai sensi degli articoli 20 e 30 del Protocollo.
L'Organizzazione, il suo direttore generale, i membri del suo personale e i loro familiari ai quali si applichi il sistema di sicurezza sociale e del Fondo di previdenza dell'Organizzazione, sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti previdenziali italiani. Essi non beneficeranno pertanto delle prestazioni previste in materia dalla legislazione italiana, a meno che non sia stato concluso un accordo complementare ai sensi degli articoli 20 e 30 del Protocollo.
Art. 26
Articolo 26.
1. L'Italia provvedera' affinche' le disposizioni del presente Accordo entrino in vigore con effetto retroattivo al 18 marzo 1965, data dell'entrata in vigore in Italia del Protocollo sui privilegi e le immunita' (articolo 2 della legge italiana del 12 dicembre 1967, n. 1313). L'Italia si impegna a diramare alle competenti autorita' le necessarie istruzioni in materia.
2. L'Italia e l'Organizzazione possono stabilire per iscritto norme di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo.
1. L'Italia provvedera' affinche' le disposizioni del presente Accordo entrino in vigore con effetto retroattivo al 18 marzo 1965, data dell'entrata in vigore in Italia del Protocollo sui privilegi e le immunita' (articolo 2 della legge italiana del 12 dicembre 1967, n. 1313). L'Italia si impegna a diramare alle competenti autorita' le necessarie istruzioni in materia.
2. L'Italia e l'Organizzazione possono stabilire per iscritto norme di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo.
Art. 27
Articolo 27.
Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverra' trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche.
Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverra' trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche.
Art. 28
Articolo 28.
Il presente Accordo potra' essere modificato, su istanza dell'una o dell'altra parte contraente, ove le circostanze risultassero fondamentalmente cambiate.
Il presente Accordo potra' essere modificato, su istanza dell'una o dell'altra parte contraente, ove le circostanze risultassero fondamentalmente cambiate.
Art. 29
Articolo 29.
Gli Allegati menzionati nel presente Accordo, e che ad esso sono annessi, fanno parte integrante dell'Accordo stesso.
Gli Allegati menzionati nel presente Accordo, e che ad esso sono annessi, fanno parte integrante dell'Accordo stesso.
Art. 30
Articolo 30.
Il presente Accordo cessera' di pieno diritto:
a) in caso di scioglimento dell'Organizzazione, alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadra' alla data dello scioglimento;
b) nel caso in cui l'Italia denunciasse la Convenzione, in virtu' dell'articolo XVII della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadra' alla data da cui avra' effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia; a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'Istituto; a questo fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Organizzazione le modalita' di tale accordo e in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, oltre i diritti ed obblighi che ne discendono.
Il presente Accordo cessera' di pieno diritto:
a) in caso di scioglimento dell'Organizzazione, alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadra' alla data dello scioglimento;
b) nel caso in cui l'Italia denunciasse la Convenzione, in virtu' dell'articolo XVII della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadra' alla data da cui avra' effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia; a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'Istituto; a questo fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Organizzazione le modalita' di tale accordo e in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, oltre i diritti ed obblighi che ne discendono.
Art. 31
Articolo 31.
L'una e l'altra delle parti potra' dichiarare estinto il presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sara' stato notificato l'avviso.
L'una e l'altra delle parti potra' dichiarare estinto il presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sara' stato notificato l'avviso.
Art. 32
Articolo 32.
1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini del paragrafo a) dell'articolo 30 o dell'articolo 31 dell'Accordo stesso:
a) l'Italia avra' diritto di opzione sull'eccedenza dei beni mobili dell'Organizzazione in Italia;
b) le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse dell'Organizzazione saranno stabilite con un accordo a parte.
2. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo b) dell'articolo 30 dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo XVII della Convenzione.
L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Organizzazione.
1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini del paragrafo a) dell'articolo 30 o dell'articolo 31 dell'Accordo stesso:
a) l'Italia avra' diritto di opzione sull'eccedenza dei beni mobili dell'Organizzazione in Italia;
b) le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse dell'Organizzazione saranno stabilite con un accordo a parte.
2. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo b) dell'articolo 30 dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo XVII della Convenzione.
L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Organizzazione.
Art. 33
Articolo 33.
1. Ogni controversia in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non potesse essere risolta direttamente per mezzo di negoziato tra le parti, potra' essere sottoposta - dall'una o dall'altra parte - al giudizio di un tribunale arbitrale. Se una delle parti ha intenzione di sottoporre una controversia ad un tribunale arbitrale, dovra' darne comunicazione all'altra parte.
2. L'Italia e l'Organizzazione designeranno ciascuna un membro del suddetto tribunale. I membri cosi' nominati designeranno un terzo membro che presiedera' il collegio degli arbitri.
3. Se, entro tre mesi dalla data della comunicazione di cui al paragrafo I del presente articolo, una delle parti non ha ancora designato l'arbitro alle condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, la scelta dell'arbitro sara' fatta, su istanza dell'altra parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Si procedera' allo stesso modo, su richiesta dell'una o dell'altra parte, se nel mese successivo alla data della nomina del secondo arbitro i primi due arbitri non riusciranno ad accordarsi sulla designazione del terzo.
4. Il tribunale stabilira' la propria procedura. Le sentenze saranno emesse a maggioranza; per tutti i casi che non potranno essere regolati in base alle disposizioni contenute nel presente Accordo, si applichera' la legge italiana.
5. La decisione del tribunale arbitrale sara' inappellabile, definitiva e irrevocabile. In caso di controversie circa il contenuto o la portata della decisione arbitrale, spettera' al tribunale arbitrale interpretarla, su istanza di una delle due parti.
1. Ogni controversia in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non potesse essere risolta direttamente per mezzo di negoziato tra le parti, potra' essere sottoposta - dall'una o dall'altra parte - al giudizio di un tribunale arbitrale. Se una delle parti ha intenzione di sottoporre una controversia ad un tribunale arbitrale, dovra' darne comunicazione all'altra parte.
2. L'Italia e l'Organizzazione designeranno ciascuna un membro del suddetto tribunale. I membri cosi' nominati designeranno un terzo membro che presiedera' il collegio degli arbitri.
3. Se, entro tre mesi dalla data della comunicazione di cui al paragrafo I del presente articolo, una delle parti non ha ancora designato l'arbitro alle condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, la scelta dell'arbitro sara' fatta, su istanza dell'altra parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Si procedera' allo stesso modo, su richiesta dell'una o dell'altra parte, se nel mese successivo alla data della nomina del secondo arbitro i primi due arbitri non riusciranno ad accordarsi sulla designazione del terzo.
4. Il tribunale stabilira' la propria procedura. Le sentenze saranno emesse a maggioranza; per tutti i casi che non potranno essere regolati in base alle disposizioni contenute nel presente Accordo, si applichera' la legge italiana.
5. La decisione del tribunale arbitrale sara' inappellabile, definitiva e irrevocabile. In caso di controversie circa il contenuto o la portata della decisione arbitrale, spettera' al tribunale arbitrale interpretarla, su istanza di una delle due parti.
Art. 34
Articolo 34.
Il contratto citato al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo precisera' che ogni controversia relativa alla interpretazione o applicazione del contratto medesimo sara' devoluta - su richiesta di una delle due parti - ad un arbitrato privato, in applicazione dell'articolo 25 del Protocollo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati a farlo, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
Fatto a Roma, 23 giugno 1970, in due originali, nelle lingue italiana, francese e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per l'Organizzazione Europea
di Ricerche Spaziali
GIOVANNI VINCENZO SORO HERMANN BONDI
Il contratto citato al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo precisera' che ogni controversia relativa alla interpretazione o applicazione del contratto medesimo sara' devoluta - su richiesta di una delle due parti - ad un arbitrato privato, in applicazione dell'articolo 25 del Protocollo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati a farlo, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
Fatto a Roma, 23 giugno 1970, in due originali, nelle lingue italiana, francese e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per l'Organizzazione Europea
di Ricerche Spaziali
GIOVANNI VINCENZO SORO HERMANN BONDI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1978
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - BONIFACIO - MALFATTI - STAMMATI - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo-Allegato I
ALLEGATO I
ALL'ACCORDO RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI.
1. Delimitazione del terreno secondo il paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'Accordo.
Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo risulta bordato in rosso nella planimetria unita al presente Allegato.
2. Descrizione della zona di divieto di costruzione menzionata all'articolo 11.
La zona di divieto di costruzione cui si riferisce l'articolo 11 del presente Accordo risulta tratteggiata sulla planimetria unita al presente Allegato.
3. Descrizione della strada di accesso.
La strada di accesso menzionata nell'Allegato II, Capitolo I c) del presente Accordo, cosi' come il ponte esistente, sono tracciati in rosso sulla cartina qui unita. L'allargamento della strada ed il futuro ponte citati al Capitolo II e) dell'Allegato II del presente Accordo sono tracciati in blu sulla cartina qui unita.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALL'ACCORDO RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI.
1. Delimitazione del terreno secondo il paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'Accordo.
Il terreno di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Accordo risulta bordato in rosso nella planimetria unita al presente Allegato.
2. Descrizione della zona di divieto di costruzione menzionata all'articolo 11.
La zona di divieto di costruzione cui si riferisce l'articolo 11 del presente Accordo risulta tratteggiata sulla planimetria unita al presente Allegato.
3. Descrizione della strada di accesso.
La strada di accesso menzionata nell'Allegato II, Capitolo I c) del presente Accordo, cosi' come il ponte esistente, sono tracciati in rosso sulla cartina qui unita. L'allargamento della strada ed il futuro ponte citati al Capitolo II e) dell'Allegato II del presente Accordo sono tracciati in blu sulla cartina qui unita.
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato II
ALLEGATO II
ALL'ACCORDO RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI.
Descrizione delle prestazioni di cui all'articolo 8 del presente Accordo.
I. Periodo iniziale.
Nel corso del periodo iniziale, al fine di preparare il terreno alla costruzione, l'Italia fornira' le seguenti prestazioni:
a) misurazione del terreno;
b) sistemazione del terreno, come pulitura, abbattimento degli alberi ed estirpazione delle radici;
c) costruzione di una via di accesso provvisoria secondo le seguenti modalita':
- rafforzamento della massicciata e del manto di copertura della via situata a nord della localita' denominata "Adone" e che traversa un ponte che domina sull'Autostrada del Sole;
- verifica del peso sopportato dal ponte onde possa essere consentito il transito dei veicoli pesanti;
- messa in opera di parapetti lungo tutto il ponte, per evitare l'eventuale caduta del carico degli autocarri sulla strada sottostante;
d) allacciamento del sito alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, compresa l'installazione dei trasformatori necessari, in previsione di una fornitura di 100 KVA;
e) allacciamento del sito alla rete telefonica e installazione di quattro linee telefoniche.
II. Installazione definitiva.
In vista della sistemazione definitiva dell'Istituto, l'Italia provvedera' alle seguenti prestazioni:
a) indennizzi e compensi eventualmente necessari per ottenere la libera disponibilita' del terreno;
b) allacciamento alle reti pubbliche di fornitura fino ai limiti del terreno:
- dell'elettricita', compresa l'installazione dei trasformatori, e dei trasformatori di riserva necessari, per la fornitura di 2500 KVA;
- dell'acqua, in previsione di una fornitura di 150.000 litri giornalieri;
- fognature, compreso il sistema di drenaggio, secondo i vigenti regolamenti di igiene;
- sistema di allarme antincendio (collegamento col piu' vicino posto antincendio);
- dodici linee telefoniche esterne, una linea di telex e una linea di trasmissione di dati;
c) realizzazione o ampliamento di una strada di accesso permanente e costruzione di un secondo ponte i cui tracciati sono indicati nella cartina unita all'Allegato I.
ALL'ACCORDO RIGUARDANTE L'ISTITUTO EUROPEO DI RICERCHE SPAZIALI DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI.
Descrizione delle prestazioni di cui all'articolo 8 del presente Accordo.
I. Periodo iniziale.
Nel corso del periodo iniziale, al fine di preparare il terreno alla costruzione, l'Italia fornira' le seguenti prestazioni:
a) misurazione del terreno;
b) sistemazione del terreno, come pulitura, abbattimento degli alberi ed estirpazione delle radici;
c) costruzione di una via di accesso provvisoria secondo le seguenti modalita':
- rafforzamento della massicciata e del manto di copertura della via situata a nord della localita' denominata "Adone" e che traversa un ponte che domina sull'Autostrada del Sole;
- verifica del peso sopportato dal ponte onde possa essere consentito il transito dei veicoli pesanti;
- messa in opera di parapetti lungo tutto il ponte, per evitare l'eventuale caduta del carico degli autocarri sulla strada sottostante;
d) allacciamento del sito alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, compresa l'installazione dei trasformatori necessari, in previsione di una fornitura di 100 KVA;
e) allacciamento del sito alla rete telefonica e installazione di quattro linee telefoniche.
II. Installazione definitiva.
In vista della sistemazione definitiva dell'Istituto, l'Italia provvedera' alle seguenti prestazioni:
a) indennizzi e compensi eventualmente necessari per ottenere la libera disponibilita' del terreno;
b) allacciamento alle reti pubbliche di fornitura fino ai limiti del terreno:
- dell'elettricita', compresa l'installazione dei trasformatori, e dei trasformatori di riserva necessari, per la fornitura di 2500 KVA;
- dell'acqua, in previsione di una fornitura di 150.000 litri giornalieri;
- fognature, compreso il sistema di drenaggio, secondo i vigenti regolamenti di igiene;
- sistema di allarme antincendio (collegamento col piu' vicino posto antincendio);
- dodici linee telefoniche esterne, una linea di telex e una linea di trasmissione di dati;
c) realizzazione o ampliamento di una strada di accesso permanente e costruzione di un secondo ponte i cui tracciati sono indicati nella cartina unita all'Allegato I.
Accordo-Allegato
ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI RICERCHE SPAZIALI
(Traduzione)
Roma, 23 giugno 1970
Signor Direttore Generale,
In merito all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di confermarle il risultato dei colloqui tra il Governo italiano e l'Organizzazione circa l'interpretazione delle disposizioni dell'Articolo 13 e del Titolo V dell'Accordo.
1. Ai fini del presente Accordo, oltre alle attivita' citate nell'articolo 13 dell'Accordo, tutte le attivita' svolte dall'Organizzazione per conto di terzi in conformita' con le disposizioni della Convenzione dell'Organizzazione e in particolare con quelle contenute nell'articolo XIII, sono ritenute rientrare nel quadro dell'attivita' dell'Organizzazione.
2. Le disposizioni del titolo V dell'Accordo che assicurano l'attuazione di talune disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione non dovranno in alcun modo limitare il campo di applicazione del suddetto Protocollo.
Se questa interpretazione corrisponde a quella del Governo italiano, mi permetto di proporle che la presente lettera, insieme alla Sua risposta affermativa, vengano considerate come un'intesa relativa all'interpretazione dell'Accordo riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali.
Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia piu' alta considerazione.
HERMANN BONDI
S. E. l'Ambasciatore
Giovanni Vincenzo SORO
Direttore Generale degli Affari Economici
Ministero degli Affari Esteri
ROMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Rome, le 23 juin 1970
Monsieur le Directeur General,
Parte di provvedimento in formato grafico
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(Traduzione)
Roma, 23 giugno 1970
Signor Direttore Generale,
con la sua lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
"In merito all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di confermarle il risultato dei colloqui tra il Governo italiano e l'organizzazione circa l'interpretazione delle disposizioni dell'Articolo 13 e del Titolo V dell'Accordo.
1. Ai fini del presente Accordo, oltre alle attivita' citate nell'articolo 13 dell'Accordo, tutte le attivita' svolte dall'Organizzazione per conto di terzi in conformita' con le disposizioni della Convenzione dell'Organizzazione e in particolare con quelle contenute nell'articolo XIII, sono ritenute rientrare nel quadro delle attivita' dell'Organizzazione.
2. Le disposizioni del Titolo V dell'Accordo che assicurano l'attuazione di talune disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione non dovranno in alcun modo limitare il campo di applicazione del suddetto Protocollo.
Se questa interpretazione corrisponde a quella del Governo italiano, mi permetto di proporle che la presente lettera, insieme alla Sua risposta affermativa, vengano considerate come una intesa relativa all'interpretazione dell'Accordo riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali".
Ho l'onore di informarla che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia piu' alta considerazione.
GIOVANNI VINCENZO SORO Professore
Hernann Bondi
Direttore generale
Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Rome, le 23 juin 1970 Monsieur le Directeur General,
Parte di provvedimento in formato grafico
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(Traduzione)
Roma, 23 giugno 1970
Signor Direttore Generale,
Facendo riferimento all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione Europee di Ricerche Spaziali riguardante l'istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di informarla che il Governo italiano si impegna a prendere le necessarie misure affinche' il testo del Contratto di Superficie citato nell'Articolo 1 del presente Accordo e che verra' stipulato tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Organizzazione, contempli l'impegno del CNR di rinnovare tale contratto alla scadenza del periodo di 20 anni citato nell'Articolo 1 dell'Accordo, qualora l'Organizzazione lo desideri.
Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia piu' alta considerazione.
GIOVANNI VINCENZO SORO Professore
Hermann Bondi
Direttore generale
Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
Parte di provvedimento in formato grafico
(Traduzione)
Roma, 23 giugno 1970
Signor Direttore Generale,
In merito all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di confermarle il risultato dei colloqui tra il Governo italiano e l'Organizzazione circa l'interpretazione delle disposizioni dell'Articolo 13 e del Titolo V dell'Accordo.
1. Ai fini del presente Accordo, oltre alle attivita' citate nell'articolo 13 dell'Accordo, tutte le attivita' svolte dall'Organizzazione per conto di terzi in conformita' con le disposizioni della Convenzione dell'Organizzazione e in particolare con quelle contenute nell'articolo XIII, sono ritenute rientrare nel quadro dell'attivita' dell'Organizzazione.
2. Le disposizioni del titolo V dell'Accordo che assicurano l'attuazione di talune disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione non dovranno in alcun modo limitare il campo di applicazione del suddetto Protocollo.
Se questa interpretazione corrisponde a quella del Governo italiano, mi permetto di proporle che la presente lettera, insieme alla Sua risposta affermativa, vengano considerate come un'intesa relativa all'interpretazione dell'Accordo riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali.
Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia piu' alta considerazione.
HERMANN BONDI
S. E. l'Ambasciatore
Giovanni Vincenzo SORO
Direttore Generale degli Affari Economici
Ministero degli Affari Esteri
ROMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Rome, le 23 juin 1970
Monsieur le Directeur General,
Parte di provvedimento in formato grafico
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(Traduzione)
Roma, 23 giugno 1970
Signor Direttore Generale,
con la sua lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:
"In merito all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di confermarle il risultato dei colloqui tra il Governo italiano e l'organizzazione circa l'interpretazione delle disposizioni dell'Articolo 13 e del Titolo V dell'Accordo.
1. Ai fini del presente Accordo, oltre alle attivita' citate nell'articolo 13 dell'Accordo, tutte le attivita' svolte dall'Organizzazione per conto di terzi in conformita' con le disposizioni della Convenzione dell'Organizzazione e in particolare con quelle contenute nell'articolo XIII, sono ritenute rientrare nel quadro delle attivita' dell'Organizzazione.
2. Le disposizioni del Titolo V dell'Accordo che assicurano l'attuazione di talune disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione non dovranno in alcun modo limitare il campo di applicazione del suddetto Protocollo.
Se questa interpretazione corrisponde a quella del Governo italiano, mi permetto di proporle che la presente lettera, insieme alla Sua risposta affermativa, vengano considerate come una intesa relativa all'interpretazione dell'Accordo riguardante l'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali".
Ho l'onore di informarla che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia piu' alta considerazione.
GIOVANNI VINCENZO SORO Professore
Hernann Bondi
Direttore generale
Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Rome, le 23 juin 1970 Monsieur le Directeur General,
Parte di provvedimento in formato grafico
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(Traduzione)
Roma, 23 giugno 1970
Signor Direttore Generale,
Facendo riferimento all'Accordo firmato oggi a Roma tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione Europee di Ricerche Spaziali riguardante l'istituto Europeo di Ricerche Spaziali, ho l'onore di informarla che il Governo italiano si impegna a prendere le necessarie misure affinche' il testo del Contratto di Superficie citato nell'Articolo 1 del presente Accordo e che verra' stipulato tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Organizzazione, contempli l'impegno del CNR di rinnovare tale contratto alla scadenza del periodo di 20 anni citato nell'Articolo 1 dell'Accordo, qualora l'Organizzazione lo desideri.
Voglia gradire, Signor Direttore Generale, i sensi della mia piu' alta considerazione.
GIOVANNI VINCENZO SORO Professore
Hermann Bondi
Direttore generale
Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
Parte di provvedimento in formato grafico