Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffe' 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul caffe' 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975 e aperto alla firma a New York dal 31 gennaio al 31 luglio 1976.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 61 dell'accordo stesso.
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1977 e 1978, valutato, rispettivamente, in lire 55 milioni e in lire 65 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Accordo
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1976 SUL CAFFE'
PREAMBOLO
I Governi Parti al presente Accordo,
Riconoscendo che il caffe' riveste un'importanza eccezionale per l'economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per le loro entrate dell'esportazione e di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico;
Considerando che una stretta cooperazione internazionale nel campo degli scambi di caffe' consentira' di stimolare la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffe', di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi produttori e paesi consumatori e di contribuire all'incremento del consumo;
Riconoscendo l'opportunita' di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni accentuate dei prezzi, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;
Convinti che l'applicazione di misure internazionali puo' aiutare a correggere gli effetti di tale squilibrio e contribuire ad assicurare ai produttori entrate sufficienti mediante prezzi rimunerativi;
Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale suscitata dall'attuazione degli Accordi internazionali del 1962 e del 1968 sul caffe',
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1.
(Obiettivi)
Gli obiettivi dell'Accordo sono:
1) di realizzare un appropriato equilibrio tra l'offerta e la domanda di caffe', in condizioni che assicurino ai consumatori un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi e ai produttori degli sbocchi di vendita a prezzi rimunerativi, e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo;
2) di evitare fluttuazioni eccessive dell'offerta mondiale, delle scorte e dei prezzi, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;
3) di contribuire a valorizzare le risorse produttive e ad aumentare e mantenere l'occupazione e il reddito nei paesi Membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita elevato e di migliori condizioni di lavoro;
4) di incrementare il potere d'acquisto dei paesi esportatori di caffe', mantenendo i prezzi a un livello conforme al disposto del paragrafo 1) del presente articolo e aumentando il consumo;
5) di promuovere il consumo di caffe' con tutti i mezzi disponibili;
6) in linea generale, e tenuto conto delle connessioni esistenti fra il commercio del caffe' e la stabilita' economica dei mercati aperti ai prodotti industriali, di favorire la cooperazione internazionale nel campo dei problemi mondiali del caffe'.
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1976 SUL CAFFE'
PREAMBOLO
I Governi Parti al presente Accordo,
Riconoscendo che il caffe' riveste un'importanza eccezionale per l'economia di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per le loro entrate dell'esportazione e di conseguenza, per il proseguimento dei loro programmi di sviluppo sociale ed economico;
Considerando che una stretta cooperazione internazionale nel campo degli scambi di caffe' consentira' di stimolare la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffe', di migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi produttori e paesi consumatori e di contribuire all'incremento del consumo;
Riconoscendo l'opportunita' di evitare uno squilibrio tra la produzione ed il consumo tale da poter dar luogo a fluttuazioni accentuate dei prezzi, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;
Convinti che l'applicazione di misure internazionali puo' aiutare a correggere gli effetti di tale squilibrio e contribuire ad assicurare ai produttori entrate sufficienti mediante prezzi rimunerativi;
Prendendo atto dei vantaggi cui ha portato la cooperazione internazionale suscitata dall'attuazione degli Accordi internazionali del 1962 e del 1968 sul caffe',
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1.
(Obiettivi)
Gli obiettivi dell'Accordo sono:
1) di realizzare un appropriato equilibrio tra l'offerta e la domanda di caffe', in condizioni che assicurino ai consumatori un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi e ai produttori degli sbocchi di vendita a prezzi rimunerativi, e che permettano di equilibrare in modo durevole la produzione ed il consumo;
2) di evitare fluttuazioni eccessive dell'offerta mondiale, delle scorte e dei prezzi, pregiudizievoli ai produttori come ai consumatori;
3) di contribuire a valorizzare le risorse produttive e ad aumentare e mantenere l'occupazione e il reddito nei paesi Membri, e di concorrere in tal modo al raggiungimento in essi di salari equi, di un tenore di vita elevato e di migliori condizioni di lavoro;
4) di incrementare il potere d'acquisto dei paesi esportatori di caffe', mantenendo i prezzi a un livello conforme al disposto del paragrafo 1) del presente articolo e aumentando il consumo;
5) di promuovere il consumo di caffe' con tutti i mezzi disponibili;
6) in linea generale, e tenuto conto delle connessioni esistenti fra il commercio del caffe' e la stabilita' economica dei mercati aperti ai prodotti industriali, di favorire la cooperazione internazionale nel campo dei problemi mondiali del caffe'.
Art. 2
ARTICOLO 2.
(Impegni generali dei Membri)
1) I Membri si impegnano a condurre la loro politica commerciale in
modo da realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 1. Essi si impegnano inoltre a perseguire detti obiettivi attenendosi strettamente agli obblighi del presente Accordo e osservandone le disposizioni.
2) I Membri riconoscono la necessita' di adottare delle politiche che consentano di mantenere i prezzi del caffe' a livelli tali da assicurare ai produttori una rimunerazione sufficiente, cercando nel contempo di ottenere per i consumatori dei prezzi che non siano di ostacolo a un incremento auspicabile del consumo.
3) I Membri esportatori si impegnano a non adottare o a non
mantenere in vigore alcuna misura governativa che dia modo di vendere caffe' a paesi non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che, tenuto conto delle prassi commerciali normali, essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a dei Membri importatori.
4) Il Consiglio procede periodicamente ad una verifica
dell'attuazione di quanto e' disposto al paragrafo 3) del presente articolo e puo' chiedere ai Membri di trasmettere le informazioni del caso, conformemente al disposto dell'articolo 53.
5) I Membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte indispensabile di informazioni sugli scambi di caffe'. Nei periodi durante i quali i contingenti sono sospesi, i Membri esportatori si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati di origine siano utilizzati in modo appropriato. D'altro canto, sebbene i Membri importatori non siano tenuti ad esigere che le partite di caffe' siano accompagnate da certificati quando i contingenti non sono in vigore, essi cooperano attivamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati riguardanti le spedizioni in provenienza da paesi Membri esportatori, per far si che il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi Membri.
(Impegni generali dei Membri)
1) I Membri si impegnano a condurre la loro politica commerciale in
modo da realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 1. Essi si impegnano inoltre a perseguire detti obiettivi attenendosi strettamente agli obblighi del presente Accordo e osservandone le disposizioni.
2) I Membri riconoscono la necessita' di adottare delle politiche che consentano di mantenere i prezzi del caffe' a livelli tali da assicurare ai produttori una rimunerazione sufficiente, cercando nel contempo di ottenere per i consumatori dei prezzi che non siano di ostacolo a un incremento auspicabile del consumo.
3) I Membri esportatori si impegnano a non adottare o a non
mantenere in vigore alcuna misura governativa che dia modo di vendere caffe' a paesi non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che, tenuto conto delle prassi commerciali normali, essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a dei Membri importatori.
4) Il Consiglio procede periodicamente ad una verifica
dell'attuazione di quanto e' disposto al paragrafo 3) del presente articolo e puo' chiedere ai Membri di trasmettere le informazioni del caso, conformemente al disposto dell'articolo 53.
5) I Membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte indispensabile di informazioni sugli scambi di caffe'. Nei periodi durante i quali i contingenti sono sospesi, i Membri esportatori si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati di origine siano utilizzati in modo appropriato. D'altro canto, sebbene i Membri importatori non siano tenuti ad esigere che le partite di caffe' siano accompagnate da certificati quando i contingenti non sono in vigore, essi cooperano attivamente con l'Organizzazione per la raccolta e la verifica dei certificati riguardanti le spedizioni in provenienza da paesi Membri esportatori, per far si che il maggior numero possibile di informazioni sia a disposizione di tutti i paesi Membri.
Art. 3
ARTICOLO 3.
(Definizioni)
Ai fini del presente Accordo:
1)"Caffe'" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde o di caffe' torrefatto, e comprende il caffe' macinato, il caffe' decaffeinato, il caffe' liquido e il caffe' solubile. I termini suddetti sono cosi' definiti:
a) "Caffe' verde" designa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione;
b) "Ciliegia di caffe' essiccata" designa il frutto essiccato della pianta del caffe'; l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;
c) "Caffe' pergamenato" designa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffe' pergamenato;
d) "Caffe' torrefatto" designa il caffe' verde torrefatto a un qualsiasi grado, e comprende il caffe' macinato; l'equivalente in caffe' verde del caffe' torrefatto si ottiene moltiplicando per il 1,19 il peso netto del caffe' torrefatto;
e) "Caffe' decaffeinato" designa il caffe' verde, torrefatto o solubile, dal quale sia stata estratta la caffeina; l'equivalente in caffe' verde del caffe' decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,00 1,19 o 3,00 (1) il peso netto del caffe' decaffeinato verde, torrefatto o solubile;
f) "Caffe' liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffe' verde del caffe' liquido si ottiene moltiplicando per 3,00 (1) il peso netto dei solidi di caffe' disidratati contenuti nel caffe' liquido;
g) "Caffe' solubile" designa i solidi, disidratati e solubili nell'acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto; l'equivalente in caffe' verde del caffe' solubile si ottiene moltiplicando per 3,00 (1) il peso netto del caffe' solubile.
2) "Sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre, di caffe' verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre; la "libbra" equivale a 453,597 grammi.
3) "Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre.
4) Per "Organizzazione" si intende l'Organizzazione internazionale del caffe'; per "Consiglio" si intende il Consiglio internazionale del caffe'; per "Comitato i si intende il Comitato esecutivo.
5) Per "Membro" si intendono una parte contraente, anche quando essa e' un'organizzazione intergovernativa, come e' specificato al paragrafo 3) dell'articolo 4; un territorio, o dei territori espressamente designati, che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'articolo 5; piu' Parti Contraenti, o piu' territori designati, o piu' parti contraenti e territori designati, che fanno parte dell'organizzazione in qualita' di gruppo Membro, a norma degli articoli 6 e 7.
6) Per "Membro esportatore" e "paese esportatore" si intendono rispettivamente un Membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un Membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.
7) Per "Membro importatore" e il paese importatore i si intendono rispettivamente un Membro o un paese importatore netto di caffe', vale a dire un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
8) Per "Membro produttore" e "paese produttore" si intendono rispettivamente un Membro o un paese che produce caffe' in quantita' sufficienti per avere una rilevanza commerciale.
9) Per "Maggioranza ripartita semplice" si intendono la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti, e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti.
10) Per "Maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti, e i due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti.
11) Per "Entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore, in via provvisoria o definitiva.
12) Per "Produzione esportabile" si intende la produzione totale di caffe' di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia, diminuita della quantita' prevista per i bisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.
13) Per "Disponibilita' per l'esportazione" si intende la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.
14) Per "Quantita' da esportare sotto contingente" si intende la quantita' totale di caffe' che il Membro e autorizzato a esportare in applicazione delle diverse disposizioni dell'Accordo, all'infuori delle esportazioni fuori contingente effettuate conformemente al disposto dell'articolo 44.
15) Per "Disavanzo" si intende la differenza tra la quantita' di caffe' che un Membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantita' che il medesimo Membro ha esportato in direzione dei mercati sottoposti a contingente durante l'annata caffearia considerata.
(1) Il fattore di conversione 3,00 viene riesaminato e puo' essere modificato dal Consiglio, alla luce delle decisioni prese in proposito dalle competenti autorita' internazionali.
(Definizioni)
Ai fini del presente Accordo:
1)"Caffe'" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde o di caffe' torrefatto, e comprende il caffe' macinato, il caffe' decaffeinato, il caffe' liquido e il caffe' solubile. I termini suddetti sono cosi' definiti:
a) "Caffe' verde" designa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione;
b) "Ciliegia di caffe' essiccata" designa il frutto essiccato della pianta del caffe'; l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;
c) "Caffe' pergamenato" designa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffe' pergamenato;
d) "Caffe' torrefatto" designa il caffe' verde torrefatto a un qualsiasi grado, e comprende il caffe' macinato; l'equivalente in caffe' verde del caffe' torrefatto si ottiene moltiplicando per il 1,19 il peso netto del caffe' torrefatto;
e) "Caffe' decaffeinato" designa il caffe' verde, torrefatto o solubile, dal quale sia stata estratta la caffeina; l'equivalente in caffe' verde del caffe' decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,00 1,19 o 3,00 (1) il peso netto del caffe' decaffeinato verde, torrefatto o solubile;
f) "Caffe' liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffe' verde del caffe' liquido si ottiene moltiplicando per 3,00 (1) il peso netto dei solidi di caffe' disidratati contenuti nel caffe' liquido;
g) "Caffe' solubile" designa i solidi, disidratati e solubili nell'acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto; l'equivalente in caffe' verde del caffe' solubile si ottiene moltiplicando per 3,00 (1) il peso netto del caffe' solubile.
2) "Sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre, di caffe' verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre; la "libbra" equivale a 453,597 grammi.
3) "Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre.
4) Per "Organizzazione" si intende l'Organizzazione internazionale del caffe'; per "Consiglio" si intende il Consiglio internazionale del caffe'; per "Comitato i si intende il Comitato esecutivo.
5) Per "Membro" si intendono una parte contraente, anche quando essa e' un'organizzazione intergovernativa, come e' specificato al paragrafo 3) dell'articolo 4; un territorio, o dei territori espressamente designati, che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'articolo 5; piu' Parti Contraenti, o piu' territori designati, o piu' parti contraenti e territori designati, che fanno parte dell'organizzazione in qualita' di gruppo Membro, a norma degli articoli 6 e 7.
6) Per "Membro esportatore" e "paese esportatore" si intendono rispettivamente un Membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un Membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.
7) Per "Membro importatore" e il paese importatore i si intendono rispettivamente un Membro o un paese importatore netto di caffe', vale a dire un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
8) Per "Membro produttore" e "paese produttore" si intendono rispettivamente un Membro o un paese che produce caffe' in quantita' sufficienti per avere una rilevanza commerciale.
9) Per "Maggioranza ripartita semplice" si intendono la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti, e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti.
10) Per "Maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti, e i due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti.
11) Per "Entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore, in via provvisoria o definitiva.
12) Per "Produzione esportabile" si intende la produzione totale di caffe' di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia, diminuita della quantita' prevista per i bisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.
13) Per "Disponibilita' per l'esportazione" si intende la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.
14) Per "Quantita' da esportare sotto contingente" si intende la quantita' totale di caffe' che il Membro e autorizzato a esportare in applicazione delle diverse disposizioni dell'Accordo, all'infuori delle esportazioni fuori contingente effettuate conformemente al disposto dell'articolo 44.
15) Per "Disavanzo" si intende la differenza tra la quantita' di caffe' che un Membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantita' che il medesimo Membro ha esportato in direzione dei mercati sottoposti a contingente durante l'annata caffearia considerata.
(1) Il fattore di conversione 3,00 viene riesaminato e puo' essere modificato dal Consiglio, alla luce delle decisioni prese in proposito dalle competenti autorita' internazionali.
Art. 4
ARTICOLO 4.
(Membri dell'Organizzazione)
1) Ciascuna parte contraente costituisce, con quei territori ai
quali si applica l'Accordo a norma del paragrafo 1) dell'articolo 64, un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo per quanto e' disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
2) In condizioni che saranno definite dal Consiglio, un Membro puo'
cambiare di categoria.
3) Ogni qualvolta ricorre nel testo del presente Accordo, il
termine "Governo" si intende applicabile anche alla Comunita' economica europea o ad altra organizzazione intergovernativa avente analoghe responsabilita' e prerogative per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, e in particolare di accordi sui prodotti primari.
4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non
dispone di un proprio voto, bersi, in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri, che esprime in tal caso in blocco. In evenienza, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
5) A un'organizzazione intergovernativa come quella descritta, non e' applicabile il disposto del paragrafo 1) dell'articolo 6; tuttavia essa puo' partecipare alle discussioni del Comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni proprie della sua sfera di competenza e in deroga al disposto del paragrafo 1) dell'articolo 19, i voti di cui gli Stati membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati membri.
(Membri dell'Organizzazione)
1) Ciascuna parte contraente costituisce, con quei territori ai
quali si applica l'Accordo a norma del paragrafo 1) dell'articolo 64, un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo per quanto e' disposto dagli articoli 5, 6 e 7.
2) In condizioni che saranno definite dal Consiglio, un Membro puo'
cambiare di categoria.
3) Ogni qualvolta ricorre nel testo del presente Accordo, il
termine "Governo" si intende applicabile anche alla Comunita' economica europea o ad altra organizzazione intergovernativa avente analoghe responsabilita' e prerogative per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, e in particolare di accordi sui prodotti primari.
4) Un'organizzazione intergovernativa come quella descritta non
dispone di un proprio voto, bersi, in caso di votazione su questioni che rientrino nella sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri, che esprime in tal caso in blocco. In evenienza, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto.
5) A un'organizzazione intergovernativa come quella descritta, non e' applicabile il disposto del paragrafo 1) dell'articolo 6; tuttavia essa puo' partecipare alle discussioni del Comitato esecutivo sulle questioni che rientrano nella sua competenza. In caso di votazione su questioni proprie della sua sfera di competenza e in deroga al disposto del paragrafo 1) dell'articolo 19, i voti di cui gli Stati membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo sono espressi in blocco da uno qualunque dei medesimi Stati membri.
Art. 5
ARTICOLO 5.
(Partecipazione separata di territori designati)
Ogni parte contraente importatrice netta di caffe' puo', ad ogni
momento, per mezzo della notifica prevista dal paragrafo 2) dell'articolo 64, dichiarare che partecipa all'organizzazione con esclusione di un qualunque territorio da essa designato tra quelli che essa rappresenti normalmente in campo internazionale e che siano esportatori di caffe'.
In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non
designati costituiscono un solo e medesimo Membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.
(Partecipazione separata di territori designati)
Ogni parte contraente importatrice netta di caffe' puo', ad ogni
momento, per mezzo della notifica prevista dal paragrafo 2) dell'articolo 64, dichiarare che partecipa all'organizzazione con esclusione di un qualunque territorio da essa designato tra quelli che essa rappresenti normalmente in campo internazionale e che siano esportatori di caffe'.
In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non
designati costituiscono un solo e medesimo Membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.
Art. 6
ARTICOLO 6.
(Partecipazione iniziale in gruppo)
1) Due o piu' parti contraenti esportatrici nette di caffe' possono
dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio e al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di approvazione, di ratifica, di accettazione o di adesione, che entrano a far parte dell'organizzazione come gruppo.
Puo' far parte di un gruppo un territorio al quale si applichi
l'Accordo a norma del paragrafo 1) dell'articolo 64, qualora il Governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2) dell'articolo 64. Le parti contraenti e i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilita', sia
individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;
b) essi devono in seguito provare in forma conclusiva al
consiglio:
i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per
l'applicazione di una politica comune in materia di caffe', e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente agli altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo; e ii) che un precedente accordo internazionale sul caffe' li abbia riconosciuti come gruppo; ovvero iii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffe' e una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo e' in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.
2) Il gruppo Membro costituisce un solo e medesimo Membro
dell'organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun Membro del gruppo sara' trattato come Membro distinto per le questioni di cui al disposto dei seguenti articoli:
a) articoli 11, 12 e 20 del Capo IV;
b) articoli 50 e 51 del Capo VIII;
c) articolo 67 del Capo X.
3) Le parti contraenti e i territori designati che entrano
nell'organizzazione come gruppo indicano il Governo o l'organizzazione che li rappresentera' al consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 2) del presente articolo.
4) Il diritto di voto del gruppo si esercita nel modo seguente:
a) il gruppo Membro ha come cifra di base, il medesimo numero di voti di un solo paese Membro entrato a titolo individuale nell'organizzazione. Il Governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone;
b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro
delle disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, i diversi membri del gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dai paragrafi 3) e 4) dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un Membro individuale dell'organizzazione, e i voti della cifra di base rimangono in tal caso a disposizione del Governo o dell'organizzazione che rappresenta il gruppo.
5) Qualsiasi parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo puo', mediante notifica al Consiglio, ritirarsi dal gruppo stesso e divenire Membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del Consiglio.
Quando uno dei membri di un gruppo si ritira da esso o cessa di essere Membro dell'organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al Consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il Consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex-membri diviene un Membro a se' stante. Un Membro che abbia cessato di appartenere a un gruppo non puo' ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche' il presente Accordo rimane in vigore.
(Partecipazione iniziale in gruppo)
1) Due o piu' parti contraenti esportatrici nette di caffe' possono
dichiarare, mediante notifica indirizzata al Consiglio e al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro strumenti rispettivi di approvazione, di ratifica, di accettazione o di adesione, che entrano a far parte dell'organizzazione come gruppo.
Puo' far parte di un gruppo un territorio al quale si applichi
l'Accordo a norma del paragrafo 1) dell'articolo 64, qualora il Governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali abbia trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2) dell'articolo 64. Le parti contraenti e i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilita', sia
individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo;
b) essi devono in seguito provare in forma conclusiva al
consiglio:
i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per
l'applicazione di una politica comune in materia di caffe', e che essi possiedono i mezzi per adempiere, unitamente agli altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi posti dal presente Accordo; e ii) che un precedente accordo internazionale sul caffe' li abbia riconosciuti come gruppo; ovvero iii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffe' e una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo e' in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano.
2) Il gruppo Membro costituisce un solo e medesimo Membro
dell'organizzazione, con la riserva tuttavia che ciascun Membro del gruppo sara' trattato come Membro distinto per le questioni di cui al disposto dei seguenti articoli:
a) articoli 11, 12 e 20 del Capo IV;
b) articoli 50 e 51 del Capo VIII;
c) articolo 67 del Capo X.
3) Le parti contraenti e i territori designati che entrano
nell'organizzazione come gruppo indicano il Governo o l'organizzazione che li rappresentera' al consiglio per le questioni di cui tratta l'Accordo, ad eccezione di quelle elencate nel paragrafo 2) del presente articolo.
4) Il diritto di voto del gruppo si esercita nel modo seguente:
a) il gruppo Membro ha come cifra di base, il medesimo numero di voti di un solo paese Membro entrato a titolo individuale nell'organizzazione. Il Governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve detti voti e ne dispone;
b) qualora la questione posta in votazione rientri nel quadro
delle disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, i diversi membri del gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dai paragrafi 3) e 4) dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un Membro individuale dell'organizzazione, e i voti della cifra di base rimangono in tal caso a disposizione del Governo o dell'organizzazione che rappresenta il gruppo.
5) Qualsiasi parte contraente o territorio designato facente parte di un gruppo puo', mediante notifica al Consiglio, ritirarsi dal gruppo stesso e divenire Membro in proprio. Il ritiro prende effetto dalla data del ricevimento della notifica da parte del Consiglio.
Quando uno dei membri di un gruppo si ritira da esso o cessa di essere Membro dell'organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al Consiglio il mantenimento del gruppo stesso; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso che il Consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex-membri diviene un Membro a se' stante. Un Membro che abbia cessato di appartenere a un gruppo non puo' ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche' il presente Accordo rimane in vigore.
Art. 7
ARTICOLO 7.
(Partecipazione successiva in gruppo)
Due o piu' membri esportatori possono chiedere in qualsiasi momento
al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio accorda l'autorizzazione dopo aver preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) dell'articolo 6.
Dal momento in cui il Consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2), 3, 4) e 5) dell'articolo 6.
(Partecipazione successiva in gruppo)
Due o piu' membri esportatori possono chiedere in qualsiasi momento
al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio accorda l'autorizzazione dopo aver preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) dell'articolo 6.
Dal momento in cui il Consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2), 3, 4) e 5) dell'articolo 6.
Art. 8
ARTICOLO 8.
(Sede e struttura dell'organizzazione internazionale del caffe)
1) L'organizzazione internazionale del caffe' costituita con
l'Accordo del 1962 continua a sussistere al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo e di sorvegliarne il funzionamento.
2) L'organizzazione ha sede a Londra, salvo decisione diversa del Consiglio deliberante a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti.
3) L'organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del
Consiglio internazionale del caffe', del comitato esecutivo, del direttore esecutivo e del personale.
(Sede e struttura dell'organizzazione internazionale del caffe)
1) L'organizzazione internazionale del caffe' costituita con
l'Accordo del 1962 continua a sussistere al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo e di sorvegliarne il funzionamento.
2) L'organizzazione ha sede a Londra, salvo decisione diversa del Consiglio deliberante a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti.
3) L'organizzazione esercita le sue funzioni per il tramite del
Consiglio internazionale del caffe', del comitato esecutivo, del direttore esecutivo e del personale.
Art. 9
ARTICOLO 9.
(Composizione del Consiglio internazionale del caffe')
1) L'autorita' suprema dell'organizzazione e' il Consiglio
internazionale del caffe', di cui fanno parte tutti i Membri dell'organizzazione.
2) Ciascun Membro nomina un proprio rappresentante titolare al
Consiglio e, ove lo desideri, uno o piu' rappresentanti supplenti.
Ciascun Membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
(Composizione del Consiglio internazionale del caffe')
1) L'autorita' suprema dell'organizzazione e' il Consiglio
internazionale del caffe', di cui fanno parte tutti i Membri dell'organizzazione.
2) Ciascun Membro nomina un proprio rappresentante titolare al
Consiglio e, ove lo desideri, uno o piu' rappresentanti supplenti.
Ciascun Membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
Art. 10
ARTICOLO 10.
(Poteri e funzioni del Consiglio)
1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente
conferiti dall'Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.
2) Il Consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'organizzazione e al solo personale. Il Consiglio puo' contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate.
3) Il Consiglio provvede inoltre all'aggiornamento regolare della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dall'Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.
(Poteri e funzioni del Consiglio)
1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente
conferiti dall'Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.
2) Il Consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'organizzazione e al solo personale. Il Consiglio puo' contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate.
3) Il Consiglio provvede inoltre all'aggiornamento regolare della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dall'Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.
Art. 11
ARTICOLO 11.
(Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio)
1) Il Consiglio elegge per ogni annata caffearia un Presidente,
nonche' un primo, un secondo e un terzo Vicepresidente.
2) Come regola generale, il Presidente e il primo Vicepresidente
sono ambedue eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra quelli dei Membri importatori, e il secondo e terzo Vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. Queste cariche si alternano ogni annata caffearia tra le due categorie.
3) ne' il Presidente ne' il Vicepresidente che funge da Presidente hanno diritto al voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del Membro.
(Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio)
1) Il Consiglio elegge per ogni annata caffearia un Presidente,
nonche' un primo, un secondo e un terzo Vicepresidente.
2) Come regola generale, il Presidente e il primo Vicepresidente
sono ambedue eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra quelli dei Membri importatori, e il secondo e terzo Vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. Queste cariche si alternano ogni annata caffearia tra le due categorie.
3) ne' il Presidente ne' il Vicepresidente che funge da Presidente hanno diritto al voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del Membro.
Art. 12
ARTICOLO 12.
(Sessioni del Consiglio)
Come regola generale, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso puo' tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del Comitato esecutivo, o di cinque Membri, o di uno o piu' Membri che riuniscono almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza. Le sessioni si svolgono nel luogo dove ha sede l'organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio.
(Sessioni del Consiglio)
Come regola generale, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Esso puo' tenere sessioni straordinarie qualora decida in questo senso. Sessioni straordinarie si effettuano anche su richiesta del Comitato esecutivo, o di cinque Membri, o di uno o piu' Membri che riuniscono almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo in caso di urgenza. Le sessioni si svolgono nel luogo dove ha sede l'organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio.
Art. 13
ARTICOLO 13.
(Voti)
1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono
rispettivamente di un totale di 1.000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ognuna delle due categorie, come e' indicato nei paragrafi seguenti.
2) Ogni Membro dispone, come cifra di base, di cinque voti, a
condizione che il totale non sia superiore a 150 voti per ciascuna categoria di Membri. Qualora vi fossero piu' di 30 Membri importatori, la cifra di base attribuita a ciascun Membro della categoria in causa verrebbe corretta in modo che il totale delle cifre di base non sia superiore a 150 per ciascuna categoria.
3) I Membri esportatori che sono elencati nell'allegato I e il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' uguale o superiore a 100.000 sacchi di caffe', ma inferiore a 400.000, disporranno, in aggiunta ai voti della cifra di base, del numero di voti ad essi attribuito nella colonna 2 dell'allegato 1. Nel caso che uno dei Membri esportatori ai gusti si applica il disposto del presente paragrafo scelga di avere un contingente di base in applicazione del paragrafo 5) dell'articolo 31, il disposto del presente paragrafo non gli e' piu' applicabile.
4) Salvo per quanto e' disposto dall'articolo 32, il resto dei voti
dei Membri esportatori viene ripartito tra i Membri aventi un contingente di base, proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni ripetitive di caffe' verso i Membri importatori durante le annate caffearie del periodo del 1968/69 a tutto il 1971/72. Detti criteri costituiscono la base per il calcolo dei voti dei Membri esportatori in causa sino al 21 dicembre 1977. A decorrere dal 1 gennaio 1978, il resto dei voti dei Membri esportatori aventi un contingente di base viene calcolato proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive verso i Membri importatori nelle annate indicate qui appresso:
Con effetto
dal 1 Gennaio Annate caffearie
1978 .............. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1976-1977
1971 .............. 1970-1971, 1971-1972, 1976-1977, 1977-1978
1900 .............. 1971-1972, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979
1281 .............. 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980
1382 .............. 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981
5) Il resto dei voti dei Membri importatori viene ripartito tra
essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffe' nei tre anni civili precedenti.
6) Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata
caffearia sulla base del presente articolo, e la ripartizione cosi' fissata resta in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dai paragrafi 4) e 7)
7) Ove intervenga un cambiamento della partecipazione
all'organizzazione, o qualora il diritto di voto di un Membro sia sospeso o ripristinato a norma degli articoli 26, 42, 45 o 58, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, sempre in base al disposto del presente articolo. - 8) Nessun Membro puo' disporre di piu' di 400 voti.
9) Non sono ammesse le frazioni di voto.
(Voti)
1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono
rispettivamente di un totale di 1.000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ognuna delle due categorie, come e' indicato nei paragrafi seguenti.
2) Ogni Membro dispone, come cifra di base, di cinque voti, a
condizione che il totale non sia superiore a 150 voti per ciascuna categoria di Membri. Qualora vi fossero piu' di 30 Membri importatori, la cifra di base attribuita a ciascun Membro della categoria in causa verrebbe corretta in modo che il totale delle cifre di base non sia superiore a 150 per ciascuna categoria.
3) I Membri esportatori che sono elencati nell'allegato I e il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' uguale o superiore a 100.000 sacchi di caffe', ma inferiore a 400.000, disporranno, in aggiunta ai voti della cifra di base, del numero di voti ad essi attribuito nella colonna 2 dell'allegato 1. Nel caso che uno dei Membri esportatori ai gusti si applica il disposto del presente paragrafo scelga di avere un contingente di base in applicazione del paragrafo 5) dell'articolo 31, il disposto del presente paragrafo non gli e' piu' applicabile.
4) Salvo per quanto e' disposto dall'articolo 32, il resto dei voti
dei Membri esportatori viene ripartito tra i Membri aventi un contingente di base, proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni ripetitive di caffe' verso i Membri importatori durante le annate caffearie del periodo del 1968/69 a tutto il 1971/72. Detti criteri costituiscono la base per il calcolo dei voti dei Membri esportatori in causa sino al 21 dicembre 1977. A decorrere dal 1 gennaio 1978, il resto dei voti dei Membri esportatori aventi un contingente di base viene calcolato proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni rispettive verso i Membri importatori nelle annate indicate qui appresso:
Con effetto
dal 1 Gennaio Annate caffearie
1978 .............. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1976-1977
1971 .............. 1970-1971, 1971-1972, 1976-1977, 1977-1978
1900 .............. 1971-1972, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979
1281 .............. 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980
1382 .............. 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981
5) Il resto dei voti dei Membri importatori viene ripartito tra
essi proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffe' nei tre anni civili precedenti.
6) Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata
caffearia sulla base del presente articolo, e la ripartizione cosi' fissata resta in vigore per tutta la durata dell'annata in questione, salvo nei casi previsti dai paragrafi 4) e 7)
7) Ove intervenga un cambiamento della partecipazione
all'organizzazione, o qualora il diritto di voto di un Membro sia sospeso o ripristinato a norma degli articoli 26, 42, 45 o 58, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, sempre in base al disposto del presente articolo. - 8) Nessun Membro puo' disporre di piu' di 400 voti.
9) Non sono ammesse le frazioni di voto.
Art. 14
ARTICOLO 14.
(Procedura di votazione del Consiglio)
1) Ciascun Membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e
non e' autorizzato a frazionarli. Esso puo' tuttavia disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, conformemente ad disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2) Ogni Membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, e ogni Membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o piu' sedute del Consiglio.
In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 8 dell'articolo 13.
(Procedura di votazione del Consiglio)
1) Ciascun Membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e
non e' autorizzato a frazionarli. Esso puo' tuttavia disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, conformemente ad disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2) Ogni Membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, e ogni Membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o piu' sedute del Consiglio.
In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 8 dell'articolo 13.
Art. 15
ARTICOLO 15.
(Decisioni del Consiglio)
1) Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le
sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
2) Per tutte le decisioni che il Consiglio, a norma dell'Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita dei due terzi, si applica la seguente procedura:
a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, la proposta, se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei Membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;
b) qualora, al secondo scrutinio, la proposta non ottenga ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due Membri importatori, la proposta, se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;
c) qualora nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottenga la
maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta e' considerata adottata;
d) se il Consiglio non rimette una proposta in votazione, essa e'
considerata respinta.
3) I Membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le
decisioni che il Consiglio adotta in applicazione dell'Accordo.
(Decisioni del Consiglio)
1) Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le
sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
2) Per tutte le decisioni che il Consiglio, a norma dell'Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita dei due terzi, si applica la seguente procedura:
a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, la proposta, se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei Membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;
b) qualora, al secondo scrutinio, la proposta non ottenga ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due Membri importatori, la proposta, se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;
c) qualora nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottenga la
maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta e' considerata adottata;
d) se il Consiglio non rimette una proposta in votazione, essa e'
considerata respinta.
3) I Membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le
decisioni che il Consiglio adotta in applicazione dell'Accordo.
Art. 16
ARTICOLO 16.
(Composizione del Comitato esecutivo)
1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di
otto Membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo 17. Essi sono rieleggibili.
2) Ciascun Membro del Comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desiderate, uno o piu' rappresentanti supplenti.
Ciascun Membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
3) Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo vengono
eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili.
Il Presidente e il Vicepresidente facente funzione di Presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto Presidente, o un Vicepresidente esercita le funzioni di Presidente, il diritto di voto e' esercitato dal loro supplente. Di norma, il Presidente e il Vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di Membri per ogni annata caffearia.
4) Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'organizzazione, ma puo' riunirsi altrove.
(Composizione del Comitato esecutivo)
1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di
otto Membri importatori, eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'articolo 17. Essi sono rieleggibili.
2) Ciascun Membro del Comitato esecutivo designa un rappresentante titolare e, se lo desiderate, uno o piu' rappresentanti supplenti.
Ciascun Membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.
3) Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato esecutivo vengono
eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili.
Il Presidente e il Vicepresidente facente funzione di Presidente non hanno diritto di voto. Quando un rappresentante titolare viene eletto Presidente, o un Vicepresidente esercita le funzioni di Presidente, il diritto di voto e' esercitato dal loro supplente. Di norma, il Presidente e il Vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti della stessa categoria di Membri per ogni annata caffearia.
4) Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente nel luogo dove ha sede l'organizzazione, ma puo' riunirsi altrove.
Art. 17
ARTICOLO 17.
(Elezione del Comitato esecutivo)
1) I Membri esportatori dell'organizzazione eleggono i Membri
esportatori del Comitato esecutivo, e i Membri importatori dell'organizzazione i Membri importatori del Comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle due categorie si effettuano secondo le disposizioni dei paragrafi seguenti.
2) Ciascun Membro vota per un solo candidato, assegnando ad esso
tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 13. Esso puo' assegnare a un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente al disposto del paragrafo 2) dell'articolo 14.
3) Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia, nessun candidato e' considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.
4) Qualora al primo scrutinio risultino eletti, in conformita' del disposto del paragrafo 3; del presente articolo, meno di otto candidati, si procede a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i Membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio, il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unita', e cio' fino a quando risultino eletti gli otto candidati.
5) Un Membro che non ha votato per uno dei Membri eletti conferisce
ad uno di essi i voli di cui dispone, salvo il disposto dei paragrafi 6) e 7) del presente articolo.
6) Si considera che ad un Membro eletto vanno i voti da esso
ricevuti all'atto della sua elezione piu' i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun Membro eletto.
7) Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un
Membro eletto sia maggiore di 499, i Membri che hanno votato per il Membro eletto in questione, o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinche' uno o piu' di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro Membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun Membro eletto non superino il numero limite di 499.
(Elezione del Comitato esecutivo)
1) I Membri esportatori dell'organizzazione eleggono i Membri
esportatori del Comitato esecutivo, e i Membri importatori dell'organizzazione i Membri importatori del Comitato esecutivo. Le elezioni per ognuna delle due categorie si effettuano secondo le disposizioni dei paragrafi seguenti.
2) Ciascun Membro vota per un solo candidato, assegnando ad esso
tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 13. Esso puo' assegnare a un altro candidato i voti di cui eventualmente dispone per procura conformemente al disposto del paragrafo 2) dell'articolo 14.
3) Sono eletti gli otto candidati che raccolgono il maggior numero di voti; tuttavia, nessun candidato e' considerato eletto al primo scrutinio se non ha ottenuto almeno 75 voti.
4) Qualora al primo scrutinio risultino eletti, in conformita' del disposto del paragrafo 3; del presente articolo, meno di otto candidati, si procede a nuovi turni di scrutinio, ai quali partecipano solo i Membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio, il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unita', e cio' fino a quando risultino eletti gli otto candidati.
5) Un Membro che non ha votato per uno dei Membri eletti conferisce
ad uno di essi i voli di cui dispone, salvo il disposto dei paragrafi 6) e 7) del presente articolo.
6) Si considera che ad un Membro eletto vanno i voti da esso
ricevuti all'atto della sua elezione piu' i voti ad esso conferiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per nessun Membro eletto.
7) Qualora il numero dei voti considerati come acquisiti da un
Membro eletto sia maggiore di 499, i Membri che hanno votato per il Membro eletto in questione, o che ad esso hanno conferito i loro voti, si accorderanno affinche' uno o piu' di essi ritirino i voti in precedenza assegnatigli, per conferirli o trasferirli ad un altro Membro eletto, in modo che i voti ottenuti da ciascun Membro eletto non superino il numero limite di 499.
Art. 18
ARTICOLO 18.
(Competenze del Comitato esecutivo)
1) Il Comitato esecutivo e' responsabile davanti al Consiglio ed
agisce in conformita' delle sue direttive generali.
2) Il Consiglio puo', a maggioranza ripartita dei due terzi dei
voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
a) Voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote, a norma dell'articolo 25;
b) Sospensione del diritto di volo di un Membro, a norma
dell'articolo 45 o dell'articolo 58;
c) Dispensa di un Membro dai suoi obblighi, a norma dell'articolo
56;
d) Decisione arbitrale nelle controversie, a norma dell'articolo 58;
e) Fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell'articolo 62;
f) Decisione di chiedere l'esclusione di un Membro
dell'organizzazione, a norma dell'articolo 66;
g) Decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'Accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'articolo 68;
h) Raccomandazione di un emendamento ai Membri, a norma
dell'articolo 69.
3) Il Consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al Comitato.
(Competenze del Comitato esecutivo)
1) Il Comitato esecutivo e' responsabile davanti al Consiglio ed
agisce in conformita' delle sue direttive generali.
2) Il Consiglio puo', a maggioranza ripartita dei due terzi dei
voti, delegare al Comitato esecutivo, in tutto o in parte, i suoi poteri, ad esclusione dei seguenti:
a) Voto del bilancio amministrativo e fissazione delle quote, a norma dell'articolo 25;
b) Sospensione del diritto di volo di un Membro, a norma
dell'articolo 45 o dell'articolo 58;
c) Dispensa di un Membro dai suoi obblighi, a norma dell'articolo
56;
d) Decisione arbitrale nelle controversie, a norma dell'articolo 58;
e) Fissazione delle condizioni d'adesione, a norma dell'articolo 62;
f) Decisione di chiedere l'esclusione di un Membro
dell'organizzazione, a norma dell'articolo 66;
g) Decisione sull'effettuazione di nuovi negoziati per l'Accordo o sulla proroga o risoluzione di esso, a norma dell'articolo 68;
h) Raccomandazione di un emendamento ai Membri, a norma
dell'articolo 69.
3) Il Consiglio puo' in qualsiasi momento, a maggioranza ripartita semplice, revocare i poteri da esso delegati al Comitato.
Art. 19
ARTICOLO 19.
(Procedura di votazione del Comitato esecutivo)
1) Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6) e 7) dell'articolo 17. Il voto per procura non e' ammesso. Nessun Membro del Comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
2) Le decisioni del Comitato vengono adottate alla stessa
maggioranza delle analoghe decisioni del Consiglio.
(Procedura di votazione del Comitato esecutivo)
1) Ciascun Membro del Comitato esecutivo dispone dei voti da esso ottenuti a norma dei paragrafi 6) e 7) dell'articolo 17. Il voto per procura non e' ammesso. Nessun Membro del Comitato esecutivo e' autorizzato a frazionare i suoi voti.
2) Le decisioni del Comitato vengono adottate alla stessa
maggioranza delle analoghe decisioni del Consiglio.
Art. 20
ARTICOLO 20.
(Numero legale alle riunioni del Consiglio e del Comitato)
1) Il numero legale richiesto per le riunioni del Consiglio e'
costituito dalla maggioranza dei Membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti. Se non si raggiunge il numero legale all'ora fissata per l'inizio di una seduta del Consiglio, il suo Presidente puo' decidere di ritardare l'apertura della seduta di almeno tre ore. Qualora non sia ancora raggiunto il numero legale all'ora prevista per la nuova riunione, il Presidente puo' di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta. La medesima procedura puo' essere ripetuta fino al raggiungimento del numero legale all'ora stabilita per l'inizio della seduta. I Membri rappresentati per procura a norma del paragrafo 2) dell'articolo 14 sono considerati presenti.
2) Il numero legale richiesto per le riunioni del Comitato
esecutivo e' costituito dalla maggioranza dei Membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti.
(Numero legale alle riunioni del Consiglio e del Comitato)
1) Il numero legale richiesto per le riunioni del Consiglio e'
costituito dalla maggioranza dei Membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti. Se non si raggiunge il numero legale all'ora fissata per l'inizio di una seduta del Consiglio, il suo Presidente puo' decidere di ritardare l'apertura della seduta di almeno tre ore. Qualora non sia ancora raggiunto il numero legale all'ora prevista per la nuova riunione, il Presidente puo' di nuovo differire di almeno tre ore l'apertura della seduta. La medesima procedura puo' essere ripetuta fino al raggiungimento del numero legale all'ora stabilita per l'inizio della seduta. I Membri rappresentati per procura a norma del paragrafo 2) dell'articolo 14 sono considerati presenti.
2) Il numero legale richiesto per le riunioni del Comitato
esecutivo e' costituito dalla maggioranza dei Membri, se detta maggioranza rappresenta la maggioranza ripartita dei due terzi del totale dei voti.
Art. 21
ARTICOLO 21.
(Direttore esecutivo e personale)
1) Il Consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione
del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni per la nomina del direttore esecutivo; esse sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.
2) Il direttore esecutivo e' il capo dei servizi amministrativi
della organizzazione; egli e' responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui devoluti nel quadro dell'applicazione del presente Accordo.
3) Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al
regolamento stabilito dal Consiglio.
4) Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, ne' nel commercio o nel trasporto del caffe'.
5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo e il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Membro, ne' da alcuna autorita' esterna all'organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'organizzazione. Tetti i Membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dal direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione di loro compiti.
(Direttore esecutivo e personale)
1) Il Consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione
del Comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni per la nomina del direttore esecutivo; esse sono equiparabili a quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative similari.
2) Il direttore esecutivo e' il capo dei servizi amministrativi
della organizzazione; egli e' responsabile dell'esecuzione dei compiti a lui devoluti nel quadro dell'applicazione del presente Accordo.
3) Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al
regolamento stabilito dal Consiglio.
4) Il direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nell'industria caffearia, ne' nel commercio o nel trasporto del caffe'.
5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo e il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Membro, ne' da alcuna autorita' esterna all'organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'organizzazione. Tetti i Membri s'impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dal direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione di loro compiti.
Art. 22
ARTICOLO 22.
(Collaborazione con altre organizzazioni)
Il Consiglio puo' prendere tutte le disposizioni che ritiene
opportune par consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, nonche' altre organizzazioni intergovernative appropriate, e per collaborare con esse. Il Consiglio puo' invitare le suddette organizzazioni, o qualsiasi altra organizzazione nelle cui competenze rientrino i problemi caffeari, a inviare degli osservatori alle sue riunioni.
(Collaborazione con altre organizzazioni)
Il Consiglio puo' prendere tutte le disposizioni che ritiene
opportune par consultare l'organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, nonche' altre organizzazioni intergovernative appropriate, e per collaborare con esse. Il Consiglio puo' invitare le suddette organizzazioni, o qualsiasi altra organizzazione nelle cui competenze rientrino i problemi caffeari, a inviare degli osservatori alle sue riunioni.
Art. 23
ARTICOLO 23.
(Privilegi e immunita')
1) L'organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa
dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili, nonche' di stare in giudizio.
2) Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'organizzazione, del direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi Membri durante i soggiorni che l'esercizio dello loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il Governo del regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (al seguito denominato Governo ospite) e l'organizzazione in data 28 maggio 1969.
3) L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2) del presente articolo e' indipendente dal presente Accordo. Esso puo' tuttavia cessare:
a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'organizzazione;
b) nel caso che la sede dell'organizzazione edilizia trasferita fuori del territorio del Governo ospite; o
c) qualora l'organizzazione cessi di esistere.
4) L'organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Membri
quegli accordi in materia di privilegi e di immunita', che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo;
detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio.
5) I governi dei paesi Membri, a parte il Governo ospite, accordano
all'organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari e il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le istituzioni specializzate dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
(Privilegi e immunita')
1) L'organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa
dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare e alienare beni immobili e mobili, nonche' di stare in giudizio.
2) Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'organizzazione, del direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi Membri durante i soggiorni che l'esercizio dello loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il Governo del regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (al seguito denominato Governo ospite) e l'organizzazione in data 28 maggio 1969.
3) L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2) del presente articolo e' indipendente dal presente Accordo. Esso puo' tuttavia cessare:
a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'organizzazione;
b) nel caso che la sede dell'organizzazione edilizia trasferita fuori del territorio del Governo ospite; o
c) qualora l'organizzazione cessi di esistere.
4) L'organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Membri
quegli accordi in materia di privilegi e di immunita', che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo;
detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio.
5) I governi dei paesi Membri, a parte il Governo ospite, accordano
all'organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari e il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le istituzioni specializzate dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 24
ARTICOLO 24.
(Disposizioni finanziarie)
1) Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle
dei rappresentanti in funzione al Comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dei Governi che essi rappresentano.
2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i Membri versano quote annue ripartite come e' indicato all'articolo 25. Il Consiglio puo' tuttavia esigere la corresponsione di pagamenti per determinati servizi.
3) L'esercizio finanziario dell'organizzazione coincide con
l'annata caffearia.
(Disposizioni finanziarie)
1) Le spese delle delegazioni in funzione al Consiglio, e quelle
dei rappresentanti in funzione al Comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dei Governi che essi rappresentano.
2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i Membri versano quote annue ripartite come e' indicato all'articolo 25. Il Consiglio puo' tuttavia esigere la corresponsione di pagamenti per determinati servizi.
3) L'esercizio finanziario dell'organizzazione coincide con
l'annata caffearia.
Art. 25
ARTICOLO 25.
(Votazione del bilancio e fissazione delle quote)
1)Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il
Consiglio vota il bilancio amministrativo dell'organizzazione per l'esercizio finanziario seguente e ripartisce le quote di contribuzione dei Membri al bilancio stesso.
2) Per ciascun esercizio finanziario la quota a carico di ciascun Membro e' proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio, tra il numero di voti di cui esso dispone e il totale dei voti di tutti i Membri. Tuttavia, nel caso che, all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i Membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 6 dell'articolo 13, il Consiglio adegua in conformita' le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei singoli Membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della ridistribuzione dei voti ad essa conseguente.
3) Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che
diviene Membro dell'organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero dei voti ad esso attribuiti e del restante periodo dell'esercizio finanziario in corso; le quote assegnate agli altri membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.
(Votazione del bilancio e fissazione delle quote)
1)Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il
Consiglio vota il bilancio amministrativo dell'organizzazione per l'esercizio finanziario seguente e ripartisce le quote di contribuzione dei Membri al bilancio stesso.
2) Per ciascun esercizio finanziario la quota a carico di ciascun Membro e' proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio, tra il numero di voti di cui esso dispone e il totale dei voti di tutti i Membri. Tuttavia, nel caso che, all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i Membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 6 dell'articolo 13, il Consiglio adegua in conformita' le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei singoli Membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della ridistribuzione dei voti ad essa conseguente.
3) Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che
diviene Membro dell'organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero dei voti ad esso attribuiti e del restante periodo dell'esercizio finanziario in corso; le quote assegnate agli altri membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.
Art. 26
ARTICOLO 26.
(Versamento delle quote)
1) Le quote di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio.
2) Un Membro che non abbia versato integralmente la sua quota di
contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi dalla data in cui essa e' esigibile, sara' sospeso sia dal diritto di votare al Consiglio che dal diritto di votare al Comitato esecutivo fino a quando tale contribuzione non sia stata pagata. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio a maggioranza tripartita dei due terzi, il Membro in causa non viene privato di nessuno degli altri diritti, ne' liberato dagli obblighi nascenti dall'Accordo.
3) Un Membro il cui diritto di voto sia sospeso, in applicazione
del disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero del disposto degli articoli 42, 45 o 58, e' ugualmente tenuto a versare la sua quota.
(Versamento delle quote)
1) Le quote di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio.
2) Un Membro che non abbia versato integralmente la sua quota di
contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi dalla data in cui essa e' esigibile, sara' sospeso sia dal diritto di votare al Consiglio che dal diritto di votare al Comitato esecutivo fino a quando tale contribuzione non sia stata pagata. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio a maggioranza tripartita dei due terzi, il Membro in causa non viene privato di nessuno degli altri diritti, ne' liberato dagli obblighi nascenti dall'Accordo.
3) Un Membro il cui diritto di voto sia sospeso, in applicazione
del disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero del disposto degli articoli 42, 45 o 58, e' ugualmente tenuto a versare la sua quota.
Art. 27
ARTICOLO 27.
(Verifica e pubblicazione dei conti)
Nel piu' breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun
esercizio finanziario, e' sottoposto al Consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, autonomamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.
(Verifica e pubblicazione dei conti)
Nel piu' breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun
esercizio finanziario, e' sottoposto al Consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, autonomamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.
Art. 28
ARTICOLO 28.
(Disposizioni generali)
1) Tutte le decisioni che il Consiglio prende a norma delle
disposizioni del presente capo sono adottate a maggioranza ripartita dei due terzi.
2) Il termine "annuo" si riferisce, nel testo del presente capo, a qualunque periodo di dodici mesi stabilito dal Consiglio.
Quest'ultimo puo' tuttavia adottare apposite procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente capo per periodi maggiori di dodici mesi.
(Disposizioni generali)
1) Tutte le decisioni che il Consiglio prende a norma delle
disposizioni del presente capo sono adottate a maggioranza ripartita dei due terzi.
2) Il termine "annuo" si riferisce, nel testo del presente capo, a qualunque periodo di dodici mesi stabilito dal Consiglio.
Quest'ultimo puo' tuttavia adottare apposite procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente capo per periodi maggiori di dodici mesi.
Art. 29
ARTICOLO 29.
(Mercati sottoposti al contingentamento)
Ai fini del presente Accordo, il mercato mondiale del caffe' si
divide in mercati dei paesi Membri sotto contingente e in mercati dei paesi non Membri fuori contingente.
(Mercati sottoposti al contingentamento)
Ai fini del presente Accordo, il mercato mondiale del caffe' si
divide in mercati dei paesi Membri sotto contingente e in mercati dei paesi non Membri fuori contingente.
Art. 30
ARTICOLO 30.
(Contingenti di base)
1) Ciascun Membro esportatore ha diritto, salvo il disposto degli articoli 31 e 32, a un contingente di base calcolato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2) Se, in applicazione di quanto e' disposto nell'articolo 33, il contingentamento entra in vigore durante l'annata caffearia 1076/77, il contingente di base da assumere per la ripartizione della parte fissa dei contingenti viene calcolato sulla base del volume medio delle esportazioni annue di ciascun Membro esportatore verso i Membri importatori nelle annate caffearie del periodo 1968/69 - 1971/72. La ripartizione della parte fissa cosi' stabilita rimane in vigore fino a quando i contingenti non vengano sospesi per la prima volta a norma dell'articolo 33.
3) Se i contingenti non vengono introdotti durante l'annata
caffearia 1976/77, ma entrano in vigore nel corso di quella del 1977/78, il contingente di base da assumere per la ripartizione della parte fissa dei contingenti si calcola scegliendo per ciascun Membro esportatore la piu' elevata tra le cifre seguenti:
a) il volume delle sue esportazioni verso i Membri importatori
nel corso dell'annata caffearia 1976/77, calcolato in base ai dati trasmessi con i certificati di origine;
b) la cifra risultante dall'applicazione della procedura di cui al paragrafo 2) del presente articolo.
La ripartizione della parte fissa del contingente cosi' stabilita rimane in vigore fino a quando i contingenti non vengano sospesi per la prima volta a norma dell'articolo 33.
4) Se i contingenti entrano in vigore per la prima volta, o sono
ripristinati, durante l'annata caffearia 1978/79 o in qualsiasi epoca successiva, il contingente di base da assumere per la ripartizione della parte fissa dei contingenti si calcola scegliendo per ciascun Membro esportatore la piu' elevata fra le due cifre seguenti:
a) la media del volume delle sue esportazioni verso i Membri
importatori durante le annate caffearie 1976/1977 e 1977/1978, calcolata in base ai dati trasmessi con i certificati di origine;
b) la cifra risultante dall'applicazione della procedura di cui al paragrafo 2) del presente articolo.
5) Se i contingenti sono introdotti, conformemente alle
disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo, e successivamente sospesi, per il loro ripristino nel corso si applicano le disposizioni del paragrafo 3) del presente articolo e quelle del paragrafo 1) dell'articolo 35. Per il ripristino dei contingenti nel corso dell'annata caffearia 1978/79 o in ogni altra epoca successiva si applicano le disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo e quelle del paragrafo 1) dell'articolo 35.
(Contingenti di base)
1) Ciascun Membro esportatore ha diritto, salvo il disposto degli articoli 31 e 32, a un contingente di base calcolato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2) Se, in applicazione di quanto e' disposto nell'articolo 33, il contingentamento entra in vigore durante l'annata caffearia 1076/77, il contingente di base da assumere per la ripartizione della parte fissa dei contingenti viene calcolato sulla base del volume medio delle esportazioni annue di ciascun Membro esportatore verso i Membri importatori nelle annate caffearie del periodo 1968/69 - 1971/72. La ripartizione della parte fissa cosi' stabilita rimane in vigore fino a quando i contingenti non vengano sospesi per la prima volta a norma dell'articolo 33.
3) Se i contingenti non vengono introdotti durante l'annata
caffearia 1976/77, ma entrano in vigore nel corso di quella del 1977/78, il contingente di base da assumere per la ripartizione della parte fissa dei contingenti si calcola scegliendo per ciascun Membro esportatore la piu' elevata tra le cifre seguenti:
a) il volume delle sue esportazioni verso i Membri importatori
nel corso dell'annata caffearia 1976/77, calcolato in base ai dati trasmessi con i certificati di origine;
b) la cifra risultante dall'applicazione della procedura di cui al paragrafo 2) del presente articolo.
La ripartizione della parte fissa del contingente cosi' stabilita rimane in vigore fino a quando i contingenti non vengano sospesi per la prima volta a norma dell'articolo 33.
4) Se i contingenti entrano in vigore per la prima volta, o sono
ripristinati, durante l'annata caffearia 1978/79 o in qualsiasi epoca successiva, il contingente di base da assumere per la ripartizione della parte fissa dei contingenti si calcola scegliendo per ciascun Membro esportatore la piu' elevata fra le due cifre seguenti:
a) la media del volume delle sue esportazioni verso i Membri
importatori durante le annate caffearie 1976/1977 e 1977/1978, calcolata in base ai dati trasmessi con i certificati di origine;
b) la cifra risultante dall'applicazione della procedura di cui al paragrafo 2) del presente articolo.
5) Se i contingenti sono introdotti, conformemente alle
disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo, e successivamente sospesi, per il loro ripristino nel corso si applicano le disposizioni del paragrafo 3) del presente articolo e quelle del paragrafo 1) dell'articolo 35. Per il ripristino dei contingenti nel corso dell'annata caffearia 1978/79 o in ogni altra epoca successiva si applicano le disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo e quelle del paragrafo 1) dell'articolo 35.
Art. 31
ARTICOLO 31.
(Membri esportatori ai quali non e' attribuito un contingente di base)
1) Non e' attribuito un contingente di base ai Membri esportatori elencati nell'allegato 1, salvo, il disposto dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo. Durante l'annata caffearia 1976/77, detti Membri disporranno, salvo per il disposto dell'articolo 33, del contingente annuo di esportazione iniziale indicato nella colonna I del medesimo allegato. Salvo quanto e' disposto nel paragrafo 2) del presente articolo e nell'articolo 33, il contingente di tali Membri viene aumentato durante ciascuna delle annate caffearie successive, in base ai seguenti criteri:
a) del 10 per cento del contingente annuo di esportazione
iniziale, per i Membri il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 100.000 sacchi;
b) del 5 per cento del contingente annuo di esportazione
iniziale, per i Membri il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000.
Ai fini della fissazione dei contingenti annui dei Membri in
questione, al momento dell'introduzione o del ripristino del contingentamento a norma dell'articolo 33, si considera che i suddetti aumenti annui hanno avuto effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.
2) Entro il 31 luglio di ciascuna annata, ognuno dei Membri ai
quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, notifica al Consiglio i quantitativi di caffe' di cui presumibilmente disporra' per l'esportazione nel corso dell'annata caffearia seguente. I quantitativi cosi' indicati dai singoli Membri esportatori costituiscono i loro contingenti rispettivi per l'annata caffearia seguente, a condizione che i quantitativi stessi siano compresi entro i limiti autorizzati di cui al paragrafo 1) del presente articolo.
3) Qualora il contingente annuo di un Membro esportatore, il cui
contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 100.000 sacchi, raggiunga o superi il volume massimo di 100.000 sacchi di cui al paragrafo 1) del presente articolo, a detto Membro diventano applicabili le disposizioni riguardanti i Membri esportatori il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000.
4) Qualora il contingente annuo di un Membro esportatore, il cui
contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 400.000 sacchi, raggiunga la cifra massima di 400.000 di cui al paragrafo 1) del presente articolo, a detto Membro si applicano le disposizioni dell'articolo 35 e il Consiglio stabilisce per esso un contingente di base.
5) Ogni Membro esportatore che figuri nell'elenco dell'allegato I e
le cui esportazioni ammontino a 100.000 o piu' sacchi, puo', in qualsiasi momento, chiedere al Consiglio di fissare per esso un contingente di base.
6) Ai Membri il cui contingente annuo e' inferiore a 100.000 sacchi
non si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 37.
(Membri esportatori ai quali non e' attribuito un contingente di base)
1) Non e' attribuito un contingente di base ai Membri esportatori elencati nell'allegato 1, salvo, il disposto dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo. Durante l'annata caffearia 1976/77, detti Membri disporranno, salvo per il disposto dell'articolo 33, del contingente annuo di esportazione iniziale indicato nella colonna I del medesimo allegato. Salvo quanto e' disposto nel paragrafo 2) del presente articolo e nell'articolo 33, il contingente di tali Membri viene aumentato durante ciascuna delle annate caffearie successive, in base ai seguenti criteri:
a) del 10 per cento del contingente annuo di esportazione
iniziale, per i Membri il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 100.000 sacchi;
b) del 5 per cento del contingente annuo di esportazione
iniziale, per i Membri il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000.
Ai fini della fissazione dei contingenti annui dei Membri in
questione, al momento dell'introduzione o del ripristino del contingentamento a norma dell'articolo 33, si considera che i suddetti aumenti annui hanno avuto effetto a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.
2) Entro il 31 luglio di ciascuna annata, ognuno dei Membri ai
quali si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, notifica al Consiglio i quantitativi di caffe' di cui presumibilmente disporra' per l'esportazione nel corso dell'annata caffearia seguente. I quantitativi cosi' indicati dai singoli Membri esportatori costituiscono i loro contingenti rispettivi per l'annata caffearia seguente, a condizione che i quantitativi stessi siano compresi entro i limiti autorizzati di cui al paragrafo 1) del presente articolo.
3) Qualora il contingente annuo di un Membro esportatore, il cui
contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 100.000 sacchi, raggiunga o superi il volume massimo di 100.000 sacchi di cui al paragrafo 1) del presente articolo, a detto Membro diventano applicabili le disposizioni riguardanti i Membri esportatori il cui contingente annuo di esportazione iniziale e' uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000.
4) Qualora il contingente annuo di un Membro esportatore, il cui
contingente annuo di esportazione iniziale e' inferiore a 400.000 sacchi, raggiunga la cifra massima di 400.000 di cui al paragrafo 1) del presente articolo, a detto Membro si applicano le disposizioni dell'articolo 35 e il Consiglio stabilisce per esso un contingente di base.
5) Ogni Membro esportatore che figuri nell'elenco dell'allegato I e
le cui esportazioni ammontino a 100.000 o piu' sacchi, puo', in qualsiasi momento, chiedere al Consiglio di fissare per esso un contingente di base.
6) Ai Membri il cui contingente annuo e' inferiore a 100.000 sacchi
non si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 37.
Art. 32
ARTICOLO 32.
(Disposizioni relative all'adeguamento dei contingenti di base)
1) Qualora un paese importante che non era parte dell'Accordo
internazionale del 1968 del caffe', ne' dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe' successivamente alla sua proroga, divenga parte del presente Accordo, il Consiglio adegua i contingenti di base risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30.
2) L'adeguamento di cui al paragrafo 1) del presente articolo si
effettua o in base alla media delle esportazioni dei singoli Membri esportatori verso il paese importatore in questione, nel periodo dal 1968 al 1972, ovvero in base alla partecipazione proporzionale di ciascun Membro esportatore alla media delle importazioni di detto paese, calcolata per lo stesso periodo.
3) Il Consiglio sanziona i dati numerici sui quali e' calcolato
l'adeguamento dei contingenti di base, e i criteri da applicare per l'attuazione di quanto e' disposto nel presente articolo.
(Disposizioni relative all'adeguamento dei contingenti di base)
1) Qualora un paese importante che non era parte dell'Accordo
internazionale del 1968 del caffe', ne' dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe' successivamente alla sua proroga, divenga parte del presente Accordo, il Consiglio adegua i contingenti di base risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30.
2) L'adeguamento di cui al paragrafo 1) del presente articolo si
effettua o in base alla media delle esportazioni dei singoli Membri esportatori verso il paese importatore in questione, nel periodo dal 1968 al 1972, ovvero in base alla partecipazione proporzionale di ciascun Membro esportatore alla media delle importazioni di detto paese, calcolata per lo stesso periodo.
3) Il Consiglio sanziona i dati numerici sui quali e' calcolato
l'adeguamento dei contingenti di base, e i criteri da applicare per l'attuazione di quanto e' disposto nel presente articolo.
Art. 33
ARTICOLO 33.
(Disposizioni concernenti l'introduzione, la sospensione e il ripristino dei contingenti)
1) Salvo decisioni diverse del Consiglio, i contingenti entrano in vigore in qualsiasi momento del periodo di validita' del presente Accordo, qualora:
a) il prezzo indicativo composto rimanga in media, per venti
giorni di mercato consecutivi, uguale o inferiore al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore, stabilito dal Consiglio in conformita' al disposto dell'articolo 38;
b) in mancanza di un margine di prezzo stabilito dal Consiglio, qualora:
i) la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e
dei Robusta sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, uguale o inferiore alla media dei prezzi corrispondenti per l'anno civile 1975, mantenuta dall'organizzazione mentre era in vigore l'Accordo internazionale del 1968 sul caffe' successivamente alla sua proroga, o qualora,
ii) salvo quanto e' disposto nel paragrafo 2) del presente
articolo, il prezzo indicativo composto, calcolato in conformita' al disposto dell'articolo 38, rimanga in media, per venti giorni di mercato consecutivi, inferiore del 15 o piu' per cento alla media del prezzo indicativo composto registrata nel corso dell'annata caffearia precedente quella di entrata in vigore dell'Accordo.
In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, i contingenti non si applicano alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, salvo nel caso che la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e dei Robusta non sia rimasta in media, nei venti giorni di mercato consecutivi immediatamente anteriori a quella data, uguale o inferiore alla media dei prezzi corrispondenti durante l'anno civile 1975.
2) Nonostante il disposto del comma b) ii) del paragrafo i) del
presente articolo, i contingenti non vengono stabiliti, salvo decisioni contrarie del Consiglio, qualora la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e dei Robusta sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 22,5 o piu' per cento alla media dei prezzi corrispondenti durante l'anno civile 1975.
3) I prezzi specificati al comma 6) i) del paragrafo 1) e del
paragrafo 2) del presente articolo saranno riesaminati e potranno essere rettificati dal Consiglio prima del 30 settembre 1978 e del 30 settembre 1980.
4) Salvo decisioni contrarie del Consiglio, il contingentamento
viene sospeso:
a) qualora il prezzo indicativo composto sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 15 per cento al prezzo massimo del margine fissato dal Consiglio e in vigore in quel momento; o,
b) in mancanza di un margine di prezzo stabilito dal Consiglio, qualora il prezzo indicativo composto sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 15 o piu' per cento alla media del prezzo indicativo composto registrata durante l'anno civile precedente.
5) Salvo decisioni diverse del Consiglio, il contingentamento viene
ristabilito, dopo una sospensione effettuata a norma del paragrafo 4) del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1), 2) e 6).
6) Quando ricorrono le condizioni pertinenti relative ai prezzi di cui al paragrafo 1) del presente articolo, e salvo il disposto del paragrafo 2), i contingenti entrano in vigore il piu' presto possibile, e comunque, al piu' tardi, nel trimestre che segue il momento in cui ricorrono le condizioni suddette. I contingenti sono fissati per un periodo di quattro trimestri, salvo disposizione contraria del presente Accordo. Qualora il Consiglio non abbia disposto in precedenza il contingente annuo globale e i contingenti trimestrali, il direttore esecutivo fissa un contingente sulla base dell'utilizzazione effettiva ("disappearance") del caffe' nei mercati sotto contingente, valutata in conformita' ai criteri definiti dall'articolo 34; detto contingente e' attribuito ai Membri esportatori in conformita' alle disposizioni degli articoli 31 e 35.
7) Il Consiglio si riunisce nel corso del primo trimestre dopo che i contingenti sono entrati in vigore, al fine di stabilire dei margini di prezzo, e di riesaminare e, se necessario, rettificare i contingenti per il periodo che esso giudica opportuno, a condizione che detto periodo non superi i dodici mesi a decorrere dalla data d'introduzione dei contingenti.
(Disposizioni concernenti l'introduzione, la sospensione e il ripristino dei contingenti)
1) Salvo decisioni diverse del Consiglio, i contingenti entrano in vigore in qualsiasi momento del periodo di validita' del presente Accordo, qualora:
a) il prezzo indicativo composto rimanga in media, per venti
giorni di mercato consecutivi, uguale o inferiore al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore, stabilito dal Consiglio in conformita' al disposto dell'articolo 38;
b) in mancanza di un margine di prezzo stabilito dal Consiglio, qualora:
i) la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e
dei Robusta sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, uguale o inferiore alla media dei prezzi corrispondenti per l'anno civile 1975, mantenuta dall'organizzazione mentre era in vigore l'Accordo internazionale del 1968 sul caffe' successivamente alla sua proroga, o qualora,
ii) salvo quanto e' disposto nel paragrafo 2) del presente
articolo, il prezzo indicativo composto, calcolato in conformita' al disposto dell'articolo 38, rimanga in media, per venti giorni di mercato consecutivi, inferiore del 15 o piu' per cento alla media del prezzo indicativo composto registrata nel corso dell'annata caffearia precedente quella di entrata in vigore dell'Accordo.
In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, i contingenti non si applicano alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, salvo nel caso che la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e dei Robusta non sia rimasta in media, nei venti giorni di mercato consecutivi immediatamente anteriori a quella data, uguale o inferiore alla media dei prezzi corrispondenti durante l'anno civile 1975.
2) Nonostante il disposto del comma b) ii) del paragrafo i) del
presente articolo, i contingenti non vengono stabiliti, salvo decisioni contrarie del Consiglio, qualora la media tra i prezzi indicativi degli Altri Arabica dolci e dei Robusta sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 22,5 o piu' per cento alla media dei prezzi corrispondenti durante l'anno civile 1975.
3) I prezzi specificati al comma 6) i) del paragrafo 1) e del
paragrafo 2) del presente articolo saranno riesaminati e potranno essere rettificati dal Consiglio prima del 30 settembre 1978 e del 30 settembre 1980.
4) Salvo decisioni contrarie del Consiglio, il contingentamento
viene sospeso:
a) qualora il prezzo indicativo composto sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 15 per cento al prezzo massimo del margine fissato dal Consiglio e in vigore in quel momento; o,
b) in mancanza di un margine di prezzo stabilito dal Consiglio, qualora il prezzo indicativo composto sia in media, per venti giorni di mercato consecutivi, superiore del 15 o piu' per cento alla media del prezzo indicativo composto registrata durante l'anno civile precedente.
5) Salvo decisioni diverse del Consiglio, il contingentamento viene
ristabilito, dopo una sospensione effettuata a norma del paragrafo 4) del presente articolo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1), 2) e 6).
6) Quando ricorrono le condizioni pertinenti relative ai prezzi di cui al paragrafo 1) del presente articolo, e salvo il disposto del paragrafo 2), i contingenti entrano in vigore il piu' presto possibile, e comunque, al piu' tardi, nel trimestre che segue il momento in cui ricorrono le condizioni suddette. I contingenti sono fissati per un periodo di quattro trimestri, salvo disposizione contraria del presente Accordo. Qualora il Consiglio non abbia disposto in precedenza il contingente annuo globale e i contingenti trimestrali, il direttore esecutivo fissa un contingente sulla base dell'utilizzazione effettiva ("disappearance") del caffe' nei mercati sotto contingente, valutata in conformita' ai criteri definiti dall'articolo 34; detto contingente e' attribuito ai Membri esportatori in conformita' alle disposizioni degli articoli 31 e 35.
7) Il Consiglio si riunisce nel corso del primo trimestre dopo che i contingenti sono entrati in vigore, al fine di stabilire dei margini di prezzo, e di riesaminare e, se necessario, rettificare i contingenti per il periodo che esso giudica opportuno, a condizione che detto periodo non superi i dodici mesi a decorrere dalla data d'introduzione dei contingenti.
Art. 34
ARTICOLO 34.
(Fissazione del contingente annuo globale)
Salvo quanto e' disposto nell'articolo 33, il Consiglio, nel corso della sua ultima sessione ordinaria dell'annata caffearia, stabilisce un contingente annuo globale, tenendo fra l'altro conto dei seguenti elementi:
a) previsione del consumo annuo dei Membri importatori;
b) previsione delle importazioni dei Membri da altri Membri
importatori e da paesi non Membri;
c) previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi
Membri importatori e nei porti franchi;
d) osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 concernenti i disavanzi e la loro ridistribuzione;
e) esportazioni dei Membri esportatori verso i Membri importatori
e i paesi non Membri durante il periodo di dodici mesi che precede l'introduzione dei contingenti, quando si tratta d'introdurre o di ripristinare i contingenti a norma dei paragrafi 1) e 5) dell'articolo 33.
(Fissazione del contingente annuo globale)
Salvo quanto e' disposto nell'articolo 33, il Consiglio, nel corso della sua ultima sessione ordinaria dell'annata caffearia, stabilisce un contingente annuo globale, tenendo fra l'altro conto dei seguenti elementi:
a) previsione del consumo annuo dei Membri importatori;
b) previsione delle importazioni dei Membri da altri Membri
importatori e da paesi non Membri;
c) previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi
Membri importatori e nei porti franchi;
d) osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 concernenti i disavanzi e la loro ridistribuzione;
e) esportazioni dei Membri esportatori verso i Membri importatori
e i paesi non Membri durante il periodo di dodici mesi che precede l'introduzione dei contingenti, quando si tratta d'introdurre o di ripristinare i contingenti a norma dei paragrafi 1) e 5) dell'articolo 33.
Art. 35
ARTICOLO 35.
(Attribuzione dei contingenti annui)
1) Sulla base della decisione adottata a norma dell'articolo 34, e previa deduzione del volume di caffe' necessario per l'applicazione del disposto dell'articolo 31, vengono attribuiti ai Membri esportatori che hanno diritto a un contingente di base, dei contingenti annui ripartiti secondo una quota fissa e una quota variabile. La quota fissa corrisponde al 70 per cento del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31, e viene ripartita tra i Membri esportatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 30. La quota variabile corrisponde al 30 per cento del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31.
Dette percentuali possono essere modificate dal Consiglio, ma la quota fissa non deve mai essere inferiore al 70 per cento. Salvo quanto dispone il paragrafo 2) del presente articolo, la quota variabile viene ripartita tra i Membri esportatori sulla base del rapporto esistente tra le scorte verificate di ciascun Membro esportatore e il totale delle scorte verificate di tutti i Membri esportatori che dispongono di contingenti di base, fermo restando che nessun Membro puo' ricevere una parte della quota variabile del contingente superiore al 40 per cento del volume totale della quota variabile stessa, a meno che il Consiglio non fissi un diverso limite.
2) Le scorte da considerare ai fini del presente articolo sono le scorte verificate, in conformita' delle apposite norme sulla verifica delle scorte, al termine della campagna di ciascun Membro esportatore che precede immediatamente la fissazione dei contingenti.
(Attribuzione dei contingenti annui)
1) Sulla base della decisione adottata a norma dell'articolo 34, e previa deduzione del volume di caffe' necessario per l'applicazione del disposto dell'articolo 31, vengono attribuiti ai Membri esportatori che hanno diritto a un contingente di base, dei contingenti annui ripartiti secondo una quota fissa e una quota variabile. La quota fissa corrisponde al 70 per cento del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31, e viene ripartita tra i Membri esportatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 30. La quota variabile corrisponde al 30 per cento del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'articolo 31.
Dette percentuali possono essere modificate dal Consiglio, ma la quota fissa non deve mai essere inferiore al 70 per cento. Salvo quanto dispone il paragrafo 2) del presente articolo, la quota variabile viene ripartita tra i Membri esportatori sulla base del rapporto esistente tra le scorte verificate di ciascun Membro esportatore e il totale delle scorte verificate di tutti i Membri esportatori che dispongono di contingenti di base, fermo restando che nessun Membro puo' ricevere una parte della quota variabile del contingente superiore al 40 per cento del volume totale della quota variabile stessa, a meno che il Consiglio non fissi un diverso limite.
2) Le scorte da considerare ai fini del presente articolo sono le scorte verificate, in conformita' delle apposite norme sulla verifica delle scorte, al termine della campagna di ciascun Membro esportatore che precede immediatamente la fissazione dei contingenti.
Art. 36
ARTICOLO 36.
(Contingenti trimestrali)
1) Immediatamente dopo l'attribuzione dei contingenti annui, a
norma del paragrafo i) dell'articolo 35, e con riserva di quanto dispone l'articolo 31, il Consiglio attribuisce a ciascun Membro esportatore dei contingenti trimestrali, al fine di assicurare un afflusso ordinato di caffe' sul mercato mondiale durante tutto il periodo per il quale sono fissati i contingenti.
2) Ognuno dei suddetti contingenti deve essere il piu' possibile
prossimo al 25 per cento del contingente annuo dei singoli Membri.
Nessun Membro e' autorizzato ad esportare piu' del 30 per cento nel
corso del primo trimestre, piu' del 60 per cento nel corso dei due primi trimestri, e piu' dell'80 per cento nel corso dei tre primi trimestri. Qualora, nel corso di un trimestre, le esportazioni di un Membro non raggiungano il contingente al quale esso ha diritto per quel trimestre, il saldo non utilizzato si aggiunge al suo contingente del trimestre successivo.
3) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' per cio' che riguarda l'attuazione del paragrafo 6) dell'articolo 33.
4) Qualora, per circostanze di carattere eccezionale, un Membro
esportatore consideri che i limiti previsti al paragrafo 2) del presente articolo potrebbero recare grave pregiudizio alla sua economia, il Consiglio puo', su richiesta del Membro stesso, adottare le misure del caso a norma dell'articolo 56. Il Membro in causa deve fornire la prova del pregiudizio e dare adeguate garanzie per cio' che riguarda il mantenimento della stabilita' dei prezzi. In nessun caso, tuttavia, il Consiglio autorizza un Membro ad esportare piu' del 35 per cento del suo contingente annuo nel corso del primo trimestre, piu' del 65 per cento nel corso dei due primi trimestri e piu' dell'85 per cento nel corso dei tre primi trimestri.
ARTICOLO 37.
(Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali)
(Contingenti trimestrali)
1) Immediatamente dopo l'attribuzione dei contingenti annui, a
norma del paragrafo i) dell'articolo 35, e con riserva di quanto dispone l'articolo 31, il Consiglio attribuisce a ciascun Membro esportatore dei contingenti trimestrali, al fine di assicurare un afflusso ordinato di caffe' sul mercato mondiale durante tutto il periodo per il quale sono fissati i contingenti.
2) Ognuno dei suddetti contingenti deve essere il piu' possibile
prossimo al 25 per cento del contingente annuo dei singoli Membri.
Nessun Membro e' autorizzato ad esportare piu' del 30 per cento nel
corso del primo trimestre, piu' del 60 per cento nel corso dei due primi trimestri, e piu' dell'80 per cento nel corso dei tre primi trimestri. Qualora, nel corso di un trimestre, le esportazioni di un Membro non raggiungano il contingente al quale esso ha diritto per quel trimestre, il saldo non utilizzato si aggiunge al suo contingente del trimestre successivo.
3) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' per cio' che riguarda l'attuazione del paragrafo 6) dell'articolo 33.
4) Qualora, per circostanze di carattere eccezionale, un Membro
esportatore consideri che i limiti previsti al paragrafo 2) del presente articolo potrebbero recare grave pregiudizio alla sua economia, il Consiglio puo', su richiesta del Membro stesso, adottare le misure del caso a norma dell'articolo 56. Il Membro in causa deve fornire la prova del pregiudizio e dare adeguate garanzie per cio' che riguarda il mantenimento della stabilita' dei prezzi. In nessun caso, tuttavia, il Consiglio autorizza un Membro ad esportare piu' del 35 per cento del suo contingente annuo nel corso del primo trimestre, piu' del 65 per cento nel corso dei due primi trimestri e piu' dell'85 per cento nel corso dei tre primi trimestri.
ARTICOLO 37.
(Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali)
Art. 37
ARTICOLO 37.
(Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali)
1) Qualora lo esiga la situazione del mercato, il Consiglio puo' modificare i contingenti annui e trimestrali attribuiti a norma degli articoli 33, 35 e 36. Salvo il disposto del paragrafo 1) dell'articolo 35, e tolti i casi previsti dall'articolo 31 e del paragrafo 3) dell'articolo 39, i contingenti dei singoli Membri esportatori vengono modificati secondo una medesima percentuale.
2) Nonostante il disposto del paragrafo 1) del presente articolo, il Consiglio, ove giudichi che la situazione del mercato lo esige, puo' adottare i contingenti trimestrali dei Membri esportatori per il trimestre in corso e per i trimestri a venire, senza tuttavia modificare i contingenti annui.
(Adeguamento dei contingenti annui e trimestrali)
1) Qualora lo esiga la situazione del mercato, il Consiglio puo' modificare i contingenti annui e trimestrali attribuiti a norma degli articoli 33, 35 e 36. Salvo il disposto del paragrafo 1) dell'articolo 35, e tolti i casi previsti dall'articolo 31 e del paragrafo 3) dell'articolo 39, i contingenti dei singoli Membri esportatori vengono modificati secondo una medesima percentuale.
2) Nonostante il disposto del paragrafo 1) del presente articolo, il Consiglio, ove giudichi che la situazione del mercato lo esige, puo' adottare i contingenti trimestrali dei Membri esportatori per il trimestre in corso e per i trimestri a venire, senza tuttavia modificare i contingenti annui.
Art. 38
ARTICOLO 38.
(Misure concernenti i prezzi)
1) Il Consiglio istituisce un sistema dei prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto.
2) Sulla base di detto sistema, il Consiglio puo' fissare dei
margini di prezzo e dei prezzi differenziati per i principali tipi e/o gruppi di caffe', nonche' un margine di prezzi composti.
3) Quando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del
presente articolo, il Consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti e segnatamente dell'influenza esercitata sui prezzi in questione:
- dai livelli e dalle tendenze sia del consumo e della produzione
che delle scorte, nei paesi esportatori e nei paesi importatori;
- dalle modifiche del sistema monetario internazionale;
- dalla tendenza dell'inflazione o della deflazione nel mondo;
- da ogni altro fattore potenzialmente pregiudizievole al
conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente Accordo.
Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per dar modo al
Consiglio di prendere validamente in considerazione gli elementi sopra menzionati.
4) Il Consiglio adotta un regolamento concernente l'incidenza del contingentamento e dell'aggiustamento dei contingenti sui contratti stipulati prima della introduzione o dell'adeguamento dei contingenti stessi.
(Misure concernenti i prezzi)
1) Il Consiglio istituisce un sistema dei prezzi indicativi atto a fornire un prezzo indicativo quotidiano composto.
2) Sulla base di detto sistema, il Consiglio puo' fissare dei
margini di prezzo e dei prezzi differenziati per i principali tipi e/o gruppi di caffe', nonche' un margine di prezzi composti.
3) Quando stabilisce o adegua un margine di prezzo ai fini del
presente articolo, il Consiglio tiene conto dei livelli e delle tendenze di prezzo predominanti e segnatamente dell'influenza esercitata sui prezzi in questione:
- dai livelli e dalle tendenze sia del consumo e della produzione
che delle scorte, nei paesi esportatori e nei paesi importatori;
- dalle modifiche del sistema monetario internazionale;
- dalla tendenza dell'inflazione o della deflazione nel mondo;
- da ogni altro fattore potenzialmente pregiudizievole al
conseguimento degli obiettivi enunciati nel presente Accordo.
Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per dar modo al
Consiglio di prendere validamente in considerazione gli elementi sopra menzionati.
4) Il Consiglio adotta un regolamento concernente l'incidenza del contingentamento e dell'aggiustamento dei contingenti sui contratti stipulati prima della introduzione o dell'adeguamento dei contingenti stessi.
Art. 39
ARTICOLO 39.
(Altre misure di adeguamento dei contingenti)
1) Quando sia in vigore il contingentamento, il Consiglio si
riunisce allo scopo di istituire un meccanismo di adeguamento proporzionale dei contingenti, in relazione ai movimenti del prezzo indicativo composto, secondo i termini dell'articolo 38.
2) Il sistema in parola comprende disposizioni concernenti i
margini di prezzo, il numero dei giorni di mercato al quale si riferiscono i calcoli, nonche' il numero e il volume degli adeguamenti.
3) Il Consiglio puo' altresi' istituire un meccanismo di aumenti
dei contingenti in relazione al movimento dei prezzi dei principali tipi e/o gruppi di caffe'.
(Altre misure di adeguamento dei contingenti)
1) Quando sia in vigore il contingentamento, il Consiglio si
riunisce allo scopo di istituire un meccanismo di adeguamento proporzionale dei contingenti, in relazione ai movimenti del prezzo indicativo composto, secondo i termini dell'articolo 38.
2) Il sistema in parola comprende disposizioni concernenti i
margini di prezzo, il numero dei giorni di mercato al quale si riferiscono i calcoli, nonche' il numero e il volume degli adeguamenti.
3) Il Consiglio puo' altresi' istituire un meccanismo di aumenti
dei contingenti in relazione al movimento dei prezzi dei principali tipi e/o gruppi di caffe'.
Art. 40
ARTICOLO 40.
(Quote di contingenti non coperte)
1) Ciascun Membro esportatore deve dichiarare qualunque prevista
riduzione dei quantitativi che ha diritto ad esportare, affinche' durante la stessa annata caffearia i quantitativi non coperti possano essere ridistribuiti tra i Membri esportatori in grado di esportarli e disposti a farlo. Il 70 per cento della quantita' dichiarata conformemente al disposto del presente paragrafo sara' in primo luogo messo a disposizione ai fini della ridistribuzione tra altri Membri esportatori dello stesso tipo di caffe', in proporzione al loro contingente di base, e il 30 per cento in primo luogo messo a disposizione dei Membri esportatori dell'altro tipo di caffe', anche per essi in proporzione al loro contingente di base.
2) Qualora un paese Membro dichiari una quota non coperta durante i
primi sei mesi di un'annata caffearia, il contingente annuo del Membro in questione viene aumentato, durante l'annata caffearia successiva del 30 per cento del volume dichiarato e non esportato.
Detto quantitativo viene imputato sulle quantita' annue di esportazione sotto contingente di quei Membri esportatori che hanno accettato la ridistribuzione effettuata a norma del paragrafo 1) del presente articolo, in proporzione alla loro partecipazione alla ridistribuzione.
(Quote di contingenti non coperte)
1) Ciascun Membro esportatore deve dichiarare qualunque prevista
riduzione dei quantitativi che ha diritto ad esportare, affinche' durante la stessa annata caffearia i quantitativi non coperti possano essere ridistribuiti tra i Membri esportatori in grado di esportarli e disposti a farlo. Il 70 per cento della quantita' dichiarata conformemente al disposto del presente paragrafo sara' in primo luogo messo a disposizione ai fini della ridistribuzione tra altri Membri esportatori dello stesso tipo di caffe', in proporzione al loro contingente di base, e il 30 per cento in primo luogo messo a disposizione dei Membri esportatori dell'altro tipo di caffe', anche per essi in proporzione al loro contingente di base.
2) Qualora un paese Membro dichiari una quota non coperta durante i
primi sei mesi di un'annata caffearia, il contingente annuo del Membro in questione viene aumentato, durante l'annata caffearia successiva del 30 per cento del volume dichiarato e non esportato.
Detto quantitativo viene imputato sulle quantita' annue di esportazione sotto contingente di quei Membri esportatori che hanno accettato la ridistribuzione effettuata a norma del paragrafo 1) del presente articolo, in proporzione alla loro partecipazione alla ridistribuzione.
Art. 41
ARTICOLO 41.
(Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo Membro)
Quando due o piu' Membri formano un gruppo Membro a norma degli
articoli 6 e 7, i contingenti di base di detti paesi o, se del caso i quantitativi esportabili sotto contingente da parte dei Membri entrati a far parte del gruppo, vengono sommati e il loro totale viene considerato, ai fini del presente capo, alla stregua di un contingente di base unico o di un unico quantitativo esportabile sotto contingente.
(Quantitativi esportabili sotto contingente da parte di un gruppo Membro)
Quando due o piu' Membri formano un gruppo Membro a norma degli
articoli 6 e 7, i contingenti di base di detti paesi o, se del caso i quantitativi esportabili sotto contingente da parte dei Membri entrati a far parte del gruppo, vengono sommati e il loro totale viene considerato, ai fini del presente capo, alla stregua di un contingente di base unico o di un unico quantitativo esportabile sotto contingente.
Art. 42
ARTICOLO 42
(Osservanza del contingentamento)
1) I Membri esportatori adottano le misure necessarie ad assicurare
il rispetto assoluto di tutte le disposizioni del presente Accordo che riguardano il contingentamento. Il Consiglio puo' esigere da detti Membri che, in aggiunta alle misure da essi eventualmente decise di propria iniziativa, essi adottino misure complementari ai fini di una applicazione effettiva del contingentamento previsto dal presente Accordo.
2) I Membri esportatori non devono oltrepassare i contingenti annui
e trimestrali a loro attribuiti.
3) Qualora un Membro esportatore oltrepassi il suo contingente in un dato trimestre, il Consiglio riduce uno o piu' dei contingenti successivi del Membro in questione di una quantita' pari al 110 per cento del quantitativo esportato in piu'.
4) Qualora un Membro esportatore oltrepassi una seconda volta il
suo contingente trimestrale, il Consiglio procede ad una medesima riduzione come quella prevista al paragrafo 3) del presente articolo.
5) Qualora un Membro esportatore oltrepassi il suo contingente
trimestrale una terza volta o un maggior numero di volte, il Consiglio applica la riduzione prevista al paragrafo 3) del presente articolo e sospende i diritti di voto del Membro in causa fino a quando abbia deciso se ricorrono le condizioni per escludere il Membro stesso dall'organizzazione, conformemente al disposto dell'articolo 66.
6) Le riduzioni di contingenti previste ai paragrafi 3), 4) e 5)
del presente articolo sono considerate alla stregua di quote non coperte ai fini del paragrafo i) dell'articolo 40.
7) Il Consiglio applica le disposizioni dei paragrafi 1) e 5) del presente articolo non appena viene in possesso degli elementi di prova necessari.
(Osservanza del contingentamento)
1) I Membri esportatori adottano le misure necessarie ad assicurare
il rispetto assoluto di tutte le disposizioni del presente Accordo che riguardano il contingentamento. Il Consiglio puo' esigere da detti Membri che, in aggiunta alle misure da essi eventualmente decise di propria iniziativa, essi adottino misure complementari ai fini di una applicazione effettiva del contingentamento previsto dal presente Accordo.
2) I Membri esportatori non devono oltrepassare i contingenti annui
e trimestrali a loro attribuiti.
3) Qualora un Membro esportatore oltrepassi il suo contingente in un dato trimestre, il Consiglio riduce uno o piu' dei contingenti successivi del Membro in questione di una quantita' pari al 110 per cento del quantitativo esportato in piu'.
4) Qualora un Membro esportatore oltrepassi una seconda volta il
suo contingente trimestrale, il Consiglio procede ad una medesima riduzione come quella prevista al paragrafo 3) del presente articolo.
5) Qualora un Membro esportatore oltrepassi il suo contingente
trimestrale una terza volta o un maggior numero di volte, il Consiglio applica la riduzione prevista al paragrafo 3) del presente articolo e sospende i diritti di voto del Membro in causa fino a quando abbia deciso se ricorrono le condizioni per escludere il Membro stesso dall'organizzazione, conformemente al disposto dell'articolo 66.
6) Le riduzioni di contingenti previste ai paragrafi 3), 4) e 5)
del presente articolo sono considerate alla stregua di quote non coperte ai fini del paragrafo i) dell'articolo 40.
7) Il Consiglio applica le disposizioni dei paragrafi 1) e 5) del presente articolo non appena viene in possesso degli elementi di prova necessari.
Art. 43
ARTICOLO 43.
(Certificati di origine e di riesportazione)
1) Tutto il caffe' esportato da un Membro e' provvisto di un
certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'organizzazione.
2) Qualora i contingenti siano divenuti effettivi, tutto il caffe' riesportato da un Membro e' provvisto di un certificato di riesportazione valido. I certificati di riesportazione sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'organizzazione, e attestano che il caffe' cui essi si riferiscono e' stato importato in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
3) Il regolamento citato nel testo del presente articolo contiene disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento stesso ai gruppi di Membri importatori che formano una unione doganale.
4) Il Consiglio puo' adottare un regolamento concernente la stampa,
la convalida, il rilascio e l'uso dei certificati, e prendere le disposizioni necessarie per il rilascio da parte dell'organizzazione di marche per l'esportazione di caffe' dietro versamento di un diritto il cui ammontare sara' fissato dal Consiglio stesso.
L'apposizione di dette marche sui certificati di origine puo' costituire uno dei mezzi prescritti per la loro convalida. Il Consiglio puo' adottare analoghe disposizioni per la convalida di altre forme di certificati e per il rilascio di altri tipi di marche di esportazione, a condizioni da stabilire.
5) Ciascun Membro comunica all'organizzazione il nome dell'organo governativo o non governativo da esso designato per l'adempimento delle funzioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo.
L'organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo dopo che il Membro interessato abbia fornito la prova che l'organo in questione e' qualificato per assumere, in conformita' ai regolamenti stabiliti in applicazione del presente Accordo, le responsabilita' che incombono al Membro, e che esso e' disposto a farlo. Il Consiglio puo' in qualsiasi momento dichiarare, con decisione motivata, di non poter piu' riconoscere un determinato organo non governativo. Il Consiglio prende, direttamente o per il tramite di un organismo mondiale di reputazione internazionale, i provvedimenti atti a consentirgli di accertare in qualsiasi momento che le diverse forme di certificati sono rilasciate e utilizzate correttamente, e di verificare i quantitativi di caffe' esportati dai singoli Membri.
6) Gli organi non governativi approvati nella funzione di uffici di
certificazione secondo il disposto del paragrafo 5) del presente articolo, conservano i registri dei certificati rilasciati, nonche' i documenti sui quali si e' fondato il rilascio, per almeno quattro anni. Prima di essere approvati, nella funzione di uffici di certificazione secondo il disposto del paragrafo 5) del presente articolo, gli organi non governativi devono impegnarsi a tenere i registri suddetti a disposizione dell'organizzazione per eventuali ispezioni.
7) Se il contingentamento e' in vigore, i Membri vietano, salvo
quanto e' disposto nell'articolo 44 e nei paragrafi 1) e 2) dell'articolo 45, l'importazione di qualsiasi partita di caffe' non accompagnata da un certificato valido, stabilito secondo la formula appropriata e rilasciato in conformita' del regolamento adottato dal Consiglio.
8) A piccoli quantitativi di caffe', nella forma che il Consiglio potra' determinare, nonche' al caffe' destinato ad essere consumato direttamente a bordo delle navi, degli aerei e di altri mezzi di trasporto internazionali, non si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo.
(Certificati di origine e di riesportazione)
1) Tutto il caffe' esportato da un Membro e' provvisto di un
certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'organizzazione.
2) Qualora i contingenti siano divenuti effettivi, tutto il caffe' riesportato da un Membro e' provvisto di un certificato di riesportazione valido. I certificati di riesportazione sono rilasciati, in conformita' con il pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall'organizzazione, e attestano che il caffe' cui essi si riferiscono e' stato importato in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
3) Il regolamento citato nel testo del presente articolo contiene disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento stesso ai gruppi di Membri importatori che formano una unione doganale.
4) Il Consiglio puo' adottare un regolamento concernente la stampa,
la convalida, il rilascio e l'uso dei certificati, e prendere le disposizioni necessarie per il rilascio da parte dell'organizzazione di marche per l'esportazione di caffe' dietro versamento di un diritto il cui ammontare sara' fissato dal Consiglio stesso.
L'apposizione di dette marche sui certificati di origine puo' costituire uno dei mezzi prescritti per la loro convalida. Il Consiglio puo' adottare analoghe disposizioni per la convalida di altre forme di certificati e per il rilascio di altri tipi di marche di esportazione, a condizioni da stabilire.
5) Ciascun Membro comunica all'organizzazione il nome dell'organo governativo o non governativo da esso designato per l'adempimento delle funzioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo.
L'organizzazione approva nominativamente la designazione di un organo non governativo dopo che il Membro interessato abbia fornito la prova che l'organo in questione e' qualificato per assumere, in conformita' ai regolamenti stabiliti in applicazione del presente Accordo, le responsabilita' che incombono al Membro, e che esso e' disposto a farlo. Il Consiglio puo' in qualsiasi momento dichiarare, con decisione motivata, di non poter piu' riconoscere un determinato organo non governativo. Il Consiglio prende, direttamente o per il tramite di un organismo mondiale di reputazione internazionale, i provvedimenti atti a consentirgli di accertare in qualsiasi momento che le diverse forme di certificati sono rilasciate e utilizzate correttamente, e di verificare i quantitativi di caffe' esportati dai singoli Membri.
6) Gli organi non governativi approvati nella funzione di uffici di
certificazione secondo il disposto del paragrafo 5) del presente articolo, conservano i registri dei certificati rilasciati, nonche' i documenti sui quali si e' fondato il rilascio, per almeno quattro anni. Prima di essere approvati, nella funzione di uffici di certificazione secondo il disposto del paragrafo 5) del presente articolo, gli organi non governativi devono impegnarsi a tenere i registri suddetti a disposizione dell'organizzazione per eventuali ispezioni.
7) Se il contingentamento e' in vigore, i Membri vietano, salvo
quanto e' disposto nell'articolo 44 e nei paragrafi 1) e 2) dell'articolo 45, l'importazione di qualsiasi partita di caffe' non accompagnata da un certificato valido, stabilito secondo la formula appropriata e rilasciato in conformita' del regolamento adottato dal Consiglio.
8) A piccoli quantitativi di caffe', nella forma che il Consiglio potra' determinare, nonche' al caffe' destinato ad essere consumato direttamente a bordo delle navi, degli aerei e di altri mezzi di trasporto internazionali, non si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo.
Art. 44
ARTICOLO 44.
(Esportazione fuori contingente)
1) Come e' indicato nel disposto dell'articolo 29, le esportazioni di caffe' verso paesi che non partecipano al presente Accordo non vengono imputate sui contingenti. Il Consiglio puo' stabilire un regolamento concernente in particolare le modalita' di effettuazione e di sorveglianza di tali scambi, il trattamento dello storno e della riesportazione verso paesi Membri di caffe' destinato a paesi non Membri, e le eventuali sanzioni da applicare, nonche' i documenti che devono accompagnare le esportazioni sia verso i paesi Membri che verso i paesi non Membri.
2) Le esportazioni di semi di caffe' come materia prima per
trasformazioni industriali per usi diversi dal consumo umano come bevanda o come alimento, non sono sottoposte al contingentamento, a condizione che il Membro esportatore provi validamente al Consiglio che tale caffe' in semi cosi' esportato avra' effettivamente l'uso indicato.
3) Il Consiglio puo', su richiesta di un Membro esportatore,
decidere che le esportazioni di caffe' effettuate da quel Membro per fini umanitari e non commerciali non siano imputabili sul suo contingente.
(Esportazione fuori contingente)
1) Come e' indicato nel disposto dell'articolo 29, le esportazioni di caffe' verso paesi che non partecipano al presente Accordo non vengono imputate sui contingenti. Il Consiglio puo' stabilire un regolamento concernente in particolare le modalita' di effettuazione e di sorveglianza di tali scambi, il trattamento dello storno e della riesportazione verso paesi Membri di caffe' destinato a paesi non Membri, e le eventuali sanzioni da applicare, nonche' i documenti che devono accompagnare le esportazioni sia verso i paesi Membri che verso i paesi non Membri.
2) Le esportazioni di semi di caffe' come materia prima per
trasformazioni industriali per usi diversi dal consumo umano come bevanda o come alimento, non sono sottoposte al contingentamento, a condizione che il Membro esportatore provi validamente al Consiglio che tale caffe' in semi cosi' esportato avra' effettivamente l'uso indicato.
3) Il Consiglio puo', su richiesta di un Membro esportatore,
decidere che le esportazioni di caffe' effettuate da quel Membro per fini umanitari e non commerciali non siano imputabili sul suo contingente.
Art. 45
ARTICOLO 45.
(Regolamentazione delle importazioni)
1) Per impedire ai paesi non Membri di aumentare le loro
esportazioni a detrimento dei Membri esportatori, tutti i Membri, quando e' in vigore il contingentamento, limitano le sue importazioni annue di caffe' da paesi non Membri, che non erano parti all'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', a una quantita' pari alla media annua delle sue importazioni di caffe' da paesi non Membri, per il periodo dall'anno civile 1971 all'anno civile 1974 incluso, ovvero dall'anno civile 1972 all'anno civile 1974 incluso.
2) Quando e' in vigore il contingentamento, i Membri limitano
altresi' le loro importazioni annue di caffe' da ogni paese non Membro che era Parte dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', o all'Accordo internazionale del 1968 sul caffe' dopo la sua proroga, a una quantita' non superiore ad una determinata percentuale della media delle importazioni annue da quel paese non Membro nel corso delle annate caffearie dal 1968/69 al 1971/72. Detta percentuale corrisponde al rapporto esistente tra la parte fissa e il contingente annuo globale, a norma del paragrafo 1) dell'articolo 35, al momento in cui i contingenti diventano effettivi.
3) Il Consiglio puo' sospendere o modificare le suddette
limitazioni quantitative, qualora consideri che misure cosi' intese siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
4) Gli obblighi definiti nei precedenti paragrafi del presente
articolo si intendono senza pregiudizio degli obblighi contrari, sia bilaterali che multilaterali che i Membri importatori hanno contratto nei confronti di paesi non Membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni Membro importatore che ha contratto tali obblighi contrari li assolva in modo da attenuare il piu' possibile il conflitto con gli obblighi definiti nei paragrafi precedenti.
Il Membro che si trova nelle condizioni descritte adotta il piu'
rapidamente possibile misure atte a conciliare i suoi obblighi con le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo ed espone in forma circostanziata al Consiglio la natura degli obblighi in questione e le misure da esso adottate per attenuare o annullare il conflitto.
5) Qualora un Membro importatore non si conformi alle disposizioni del presente articolo, il Consiglio puo' sospendere sia il suo diritto di voto al Consiglio che il suo diritto di voto al comitato esecutivo.
(Regolamentazione delle importazioni)
1) Per impedire ai paesi non Membri di aumentare le loro
esportazioni a detrimento dei Membri esportatori, tutti i Membri, quando e' in vigore il contingentamento, limitano le sue importazioni annue di caffe' da paesi non Membri, che non erano parti all'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', a una quantita' pari alla media annua delle sue importazioni di caffe' da paesi non Membri, per il periodo dall'anno civile 1971 all'anno civile 1974 incluso, ovvero dall'anno civile 1972 all'anno civile 1974 incluso.
2) Quando e' in vigore il contingentamento, i Membri limitano
altresi' le loro importazioni annue di caffe' da ogni paese non Membro che era Parte dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', o all'Accordo internazionale del 1968 sul caffe' dopo la sua proroga, a una quantita' non superiore ad una determinata percentuale della media delle importazioni annue da quel paese non Membro nel corso delle annate caffearie dal 1968/69 al 1971/72. Detta percentuale corrisponde al rapporto esistente tra la parte fissa e il contingente annuo globale, a norma del paragrafo 1) dell'articolo 35, al momento in cui i contingenti diventano effettivi.
3) Il Consiglio puo' sospendere o modificare le suddette
limitazioni quantitative, qualora consideri che misure cosi' intese siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
4) Gli obblighi definiti nei precedenti paragrafi del presente
articolo si intendono senza pregiudizio degli obblighi contrari, sia bilaterali che multilaterali che i Membri importatori hanno contratto nei confronti di paesi non Membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni Membro importatore che ha contratto tali obblighi contrari li assolva in modo da attenuare il piu' possibile il conflitto con gli obblighi definiti nei paragrafi precedenti.
Il Membro che si trova nelle condizioni descritte adotta il piu'
rapidamente possibile misure atte a conciliare i suoi obblighi con le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente articolo ed espone in forma circostanziata al Consiglio la natura degli obblighi in questione e le misure da esso adottate per attenuare o annullare il conflitto.
5) Qualora un Membro importatore non si conformi alle disposizioni del presente articolo, il Consiglio puo' sospendere sia il suo diritto di voto al Consiglio che il suo diritto di voto al comitato esecutivo.
Art. 46
ARTICOLO 46.
(Misure relative al caffe' trasformato)
1) I Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno
bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi comprese la trasformazione di caffe' con l'esportazione del caffe' trasformato.
2) In questo spirito, i Membri evitano di adottare misure a livello
governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri Membri.
3) Qualora un Membro consideri che il disposto del paragrafo 2) del
presente articolo non e' osservato, esso avvia consultazioni con gli altri Membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 57. I Membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, ciascuna delle due parti puo' sottoporre la questione al Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 58.
4) Nessuna disposizione del presente Accordo potra' infirmare il
diritto dei singoli Membri ad adottare le misure occorrenti per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffe' trasformato, o, se del caso, per risanare la situazione.
(Misure relative al caffe' trasformato)
1) I Membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno
bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi comprese la trasformazione di caffe' con l'esportazione del caffe' trasformato.
2) In questo spirito, i Membri evitano di adottare misure a livello
governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri Membri.
3) Qualora un Membro consideri che il disposto del paragrafo 2) del
presente articolo non e' osservato, esso avvia consultazioni con gli altri Membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 57. I Membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, ciascuna delle due parti puo' sottoporre la questione al Consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 58.
4) Nessuna disposizione del presente Accordo potra' infirmare il
diritto dei singoli Membri ad adottare le misure occorrenti per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffe' trasformato, o, se del caso, per risanare la situazione.
Art. 47
ARTICOLO 47
(Propaganda)
1) I Membri si impegnano ad incoraggiare il consumo di caffe' in
tutti i modi possibili. A tal fine, viene istituito un fondo di propaganda con il compito di stimolare il consumo nei paesi importatori, valendosi di tutti i mezzi appropriati ed indipendentemente dall'origine, dal tipo o dalla denominazione del caffe'; conseguire e preservare nella massima misura possibile la qualita' e la purezza della bevanda.
2) Il fondo di propaganda e' amministrato da un comitato. La
partecipazione al fondo e' limitata ai Membri che apportano ad esso un contributo finanziario.
3) Nel corso delle annate caffearie 1976/77 e 1977/78, il fondo e' finanziato mediante un diritto obbligatoria sulle marche di esportazione o sulle autorizzazioni di esportazioni equivalenti, che sara' corrisposto dai Membri esportatori a far data dal 1 ottobre 1976. Tale diritto viene cosi' stabilito: 5 centesimi $ US per sacco, per i Membri elencati all'allegato I e il cui contingente annuo di esportazione iniziale sia inferiore a 100.000 sacchi; 10 centesimi US per sacco, per i Membri elencati all'allegato i e il cui contingente annuo di esportazione iniziale sia uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000 sacchi; 25 centesimi $ US per sacco, per tutti gli altri Membri esportatori. Il fondo potra' inoltre essere finanziato mediante contributi facoltativi versati da altri Membri, alle condizioni che saranno stabilite dal comitato.
4) Il comitato puo' decidere in qualsiasi momento di continuare a riscuotere un diritto obbligatorio nel corso della terza annata caffearia e nelle annate caffearie seguenti, qualora debba disporre di risorse supplementari per soddisfare agli obblighi assunti in virtu' del paragrafo 7) del presente articolo. Il comitato puo' anche decidere di ricevere contributi da altri Membri, alle condizioni che esso dovra' approvare.
5) Le risorse del fondo sono destinate essenzialmente al
finanziamento delle campagne promozionali condotte nei paesi, membri importatori.
6) Il fondo puo' patrocinare ricerche e studi attinenti al consumo di caffe'.
7) 1 Membri importatori o, nei paesi Membri importatori,
associazioni commerciali riconosciute dal comitato, possono presentare delle campagne da condurre a favore del consumo del caffe'. Il fondo puo' partecipare a concorrenza del 50 per cento al costo di tali campagne. Se le condizioni relative alle campagne sono state accettate di comune accordo, la percentuale del contributo del comitato resta immutata. La durata delle campagne puo' superare un anno, restando tuttavia inteso che essa non potra' superare i 5 anni.
8) Il versamento di cui al paragrafo 3) viene effettuato dietro
consegna di marche di esportazione, o di autorizzazioni di esportazione equivalenti. Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di origine stabilito in virtu' dell'articolo 43 contiene disposizioni relative al pagamento del diritto di cui al paragrafo 3).
9) Il diritto di cui ai paragrafi 3) e 4) e' pagabile in dollari EU
al direttore esecutivo, che provvede a depositare i fondi in un conto speciale da denominare "Conto del fondo di propaganda".
10) Il comitato controlla le somme depositate nel fondo di
propaganda. Non appena possibile, dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, viene presentato al comitato, ai fini dell'approvazione, lo stato delle entrate e delle spese del fondo di propaganda del decorso esercizio, debitamente certificato da un esperto riconosciuto. I conti verificati debitamente approvati dal comitato vengono trasmessi al Consiglio, unicamente a titolo informativo.
11) Il direttore esecutivo e' il Presidente del comitato egli
ragguaglia periodicamente il Consiglio sulle attivita' del comitato.
12) Le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo, nonche' quelle concernenti le attivita' di propaganda, sono a carico del fondo di propaganda.
13) Il comitato stabilisce il proprio statuto.
(Propaganda)
1) I Membri si impegnano ad incoraggiare il consumo di caffe' in
tutti i modi possibili. A tal fine, viene istituito un fondo di propaganda con il compito di stimolare il consumo nei paesi importatori, valendosi di tutti i mezzi appropriati ed indipendentemente dall'origine, dal tipo o dalla denominazione del caffe'; conseguire e preservare nella massima misura possibile la qualita' e la purezza della bevanda.
2) Il fondo di propaganda e' amministrato da un comitato. La
partecipazione al fondo e' limitata ai Membri che apportano ad esso un contributo finanziario.
3) Nel corso delle annate caffearie 1976/77 e 1977/78, il fondo e' finanziato mediante un diritto obbligatoria sulle marche di esportazione o sulle autorizzazioni di esportazioni equivalenti, che sara' corrisposto dai Membri esportatori a far data dal 1 ottobre 1976. Tale diritto viene cosi' stabilito: 5 centesimi $ US per sacco, per i Membri elencati all'allegato I e il cui contingente annuo di esportazione iniziale sia inferiore a 100.000 sacchi; 10 centesimi US per sacco, per i Membri elencati all'allegato i e il cui contingente annuo di esportazione iniziale sia uguale o superiore a 100.000 sacchi, ma inferiore a 400.000 sacchi; 25 centesimi $ US per sacco, per tutti gli altri Membri esportatori. Il fondo potra' inoltre essere finanziato mediante contributi facoltativi versati da altri Membri, alle condizioni che saranno stabilite dal comitato.
4) Il comitato puo' decidere in qualsiasi momento di continuare a riscuotere un diritto obbligatorio nel corso della terza annata caffearia e nelle annate caffearie seguenti, qualora debba disporre di risorse supplementari per soddisfare agli obblighi assunti in virtu' del paragrafo 7) del presente articolo. Il comitato puo' anche decidere di ricevere contributi da altri Membri, alle condizioni che esso dovra' approvare.
5) Le risorse del fondo sono destinate essenzialmente al
finanziamento delle campagne promozionali condotte nei paesi, membri importatori.
6) Il fondo puo' patrocinare ricerche e studi attinenti al consumo di caffe'.
7) 1 Membri importatori o, nei paesi Membri importatori,
associazioni commerciali riconosciute dal comitato, possono presentare delle campagne da condurre a favore del consumo del caffe'. Il fondo puo' partecipare a concorrenza del 50 per cento al costo di tali campagne. Se le condizioni relative alle campagne sono state accettate di comune accordo, la percentuale del contributo del comitato resta immutata. La durata delle campagne puo' superare un anno, restando tuttavia inteso che essa non potra' superare i 5 anni.
8) Il versamento di cui al paragrafo 3) viene effettuato dietro
consegna di marche di esportazione, o di autorizzazioni di esportazione equivalenti. Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di origine stabilito in virtu' dell'articolo 43 contiene disposizioni relative al pagamento del diritto di cui al paragrafo 3).
9) Il diritto di cui ai paragrafi 3) e 4) e' pagabile in dollari EU
al direttore esecutivo, che provvede a depositare i fondi in un conto speciale da denominare "Conto del fondo di propaganda".
10) Il comitato controlla le somme depositate nel fondo di
propaganda. Non appena possibile, dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, viene presentato al comitato, ai fini dell'approvazione, lo stato delle entrate e delle spese del fondo di propaganda del decorso esercizio, debitamente certificato da un esperto riconosciuto. I conti verificati debitamente approvati dal comitato vengono trasmessi al Consiglio, unicamente a titolo informativo.
11) Il direttore esecutivo e' il Presidente del comitato egli
ragguaglia periodicamente il Consiglio sulle attivita' del comitato.
12) Le spese amministrative derivanti dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo, nonche' quelle concernenti le attivita' di propaganda, sono a carico del fondo di propaganda.
13) Il comitato stabilisce il proprio statuto.
Art. 48
ARTICOLO 48.
(Eliminazione degli ostacoli al consumo)
1) I Membri riconoscono che e' della massima importanza realizzare nei piu' brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffe', in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo.
2) I Membri riconoscono che alcune disposizioni vigenti possono, in
misura diversa intralciare lo sviluppo del consumo di caffe', in particolare:
a) Alcuni regimi di importazione applicabili al caffe', ivi
compresi le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie altre regole amministrative o pratiche commerciali.
b) Taluni regimi di esportazione per quanto riguarda i sussidi
diretti o indiretti e altre regole amministrative, o pratiche commerciali.
c) Alcune condizioni del commercio interno e disposizioni interne
di carattere legislativo e amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.
3) Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, i Membri si adoperano affinche' siano ridotte le tariffe sul caffe' o adottare altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.
4) In considerazione del loro comune interesse, i Membri si
impegnano a ricercare i mezzi piu' idonei per ridurre gradualmente e, ove possibile, eliminare, gli intralci allo sviluppo del commercio e del consumo, di cui al paragrafo 2) nonche' per diminuire sostanzialmente gli effetti.
5) Tenuto conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4), i Membri comunicano ogni anno al Consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
6) Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo e lo sottopone al Consiglio.
7) Per conseguire gli obiettivi contemplati nel presente articolo il Consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai Membri i quali, appena possibile, lo informano delle misure da essi adottate per attuare le raccomandazioni in parola.
(Eliminazione degli ostacoli al consumo)
1) I Membri riconoscono che e' della massima importanza realizzare nei piu' brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffe', in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo.
2) I Membri riconoscono che alcune disposizioni vigenti possono, in
misura diversa intralciare lo sviluppo del consumo di caffe', in particolare:
a) Alcuni regimi di importazione applicabili al caffe', ivi
compresi le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie altre regole amministrative o pratiche commerciali.
b) Taluni regimi di esportazione per quanto riguarda i sussidi
diretti o indiretti e altre regole amministrative, o pratiche commerciali.
c) Alcune condizioni del commercio interno e disposizioni interne
di carattere legislativo e amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.
3) Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, i Membri si adoperano affinche' siano ridotte le tariffe sul caffe' o adottare altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.
4) In considerazione del loro comune interesse, i Membri si
impegnano a ricercare i mezzi piu' idonei per ridurre gradualmente e, ove possibile, eliminare, gli intralci allo sviluppo del commercio e del consumo, di cui al paragrafo 2) nonche' per diminuire sostanzialmente gli effetti.
5) Tenuto conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4), i Membri comunicano ogni anno al Consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
6) Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo e lo sottopone al Consiglio.
7) Per conseguire gli obiettivi contemplati nel presente articolo il Consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai Membri i quali, appena possibile, lo informano delle misure da essi adottate per attuare le raccomandazioni in parola.
Art. 49
ARTICOLO 49.
(Miscele e succedanei)
1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi
regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffe', di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffe'. I Membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90 per cento di caffe' verde come materia prima di base.
2) Il Consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese Membro di
adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
3) Il direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo.
(Miscele e succedanei)
1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi
regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffe', di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffe'. I Membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90 per cento di caffe' verde come materia prima di base.
2) Il Consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese Membro di
adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
3) Il direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo.
Art. 50
ARTICOLO 50.
(Politica di produzione)
1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1) dell'articolo primo, i Membri esportatori si impegnano a compiere ogni possibile sforzo per adottare e attuare una politica di produzione.
2) Il Consiglio ha facolta' di stabilire procedure atte a
coordinare le politiche di produzione di cui al paragrafo 1) del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriata misure di diversificazione, o di incentivo alla diversificazione, nonche' le modalita' secondo le quali i Membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria.
3) Il Consiglio puo' fissare un contributo a carico dei Membri
esportatori, onde consentire all'organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i Membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non puo' essere superiore a 2 centesimi $ US per sacco esportato a destinazione dei paesi Membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.
(Politica di produzione)
1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1) dell'articolo primo, i Membri esportatori si impegnano a compiere ogni possibile sforzo per adottare e attuare una politica di produzione.
2) Il Consiglio ha facolta' di stabilire procedure atte a
coordinare le politiche di produzione di cui al paragrafo 1) del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriata misure di diversificazione, o di incentivo alla diversificazione, nonche' le modalita' secondo le quali i Membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria.
3) Il Consiglio puo' fissare un contributo a carico dei Membri
esportatori, onde consentire all'organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i Membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non puo' essere superiore a 2 centesimi $ US per sacco esportato a destinazione dei paesi Membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.
Art. 51
ARTICOLO 51.
(Politica relativa alle scorte)
1) Al fine di completare le disposizioni del Capo VII e
dell'articolo 50, il Consiglio definisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffe' nei paesi Membri produttori.
2) Il Consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni
anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffe' che i Membri esportatori detengono individualmente. I Membri interessati facilitano tale indagine annuale.
3) I Membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi
esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti e adeguati per la conservazione delle scorte di caffe'.
4) Il Consiglio intraprende uno studio sulla possibilita' di
facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un'intesa sulle scorte internazionali.
(Politica relativa alle scorte)
1) Al fine di completare le disposizioni del Capo VII e
dell'articolo 50, il Consiglio definisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffe' nei paesi Membri produttori.
2) Il Consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni
anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffe' che i Membri esportatori detengono individualmente. I Membri interessati facilitano tale indagine annuale.
3) I Membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi
esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti e adeguati per la conservazione delle scorte di caffe'.
4) Il Consiglio intraprende uno studio sulla possibilita' di
facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un'intesa sulle scorte internazionali.
Art. 52
ARTICOLO 52.
(Consultazione e collaborazione con la categoria interessata)
1) L'organizzazione resta in stretto collegamento con le
organizzazioni non governative del settore preposte al commercio internazionale del caffe', nonche' con gli esperti in materia di caffe'.
2) I Membri impostano l'azione che essi espletano nel quadro del
presente Accordo in modo consono alle strutture commerciali esistenti e da evitare le pratiche di vendita discriminatorie. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi della categoria interessata.
(Consultazione e collaborazione con la categoria interessata)
1) L'organizzazione resta in stretto collegamento con le
organizzazioni non governative del settore preposte al commercio internazionale del caffe', nonche' con gli esperti in materia di caffe'.
2) I Membri impostano l'azione che essi espletano nel quadro del
presente Accordo in modo consono alle strutture commerciali esistenti e da evitare le pratiche di vendita discriminatorie. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi della categoria interessata.
Art. 53
ARTICOLO 53.
(Informazione)
1) L'organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e
pubblicare:
a) Dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le
esportazioni e le importazioni, la distribuzione e il consumo di
caffe' nel mondo; e
b) Qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'.
2) Il Consiglio ha facolta' di chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la propria attivita', in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati o di imprese che producono, lavorano o smerciano caffe'. I Membri trasmettono in forma il piu' possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.
3) Qualora un Membro non fornisca, o abbia difficolta' a fornire
entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'organizzazione, puo' esigere che il Membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre al riguardo, una assistenza tecnica, il Consiglio puo' adottare le misure necessarie.
4) A completamento dalle disposizioni previste al paragrafo 3) del presente articolo, il direttore esecutivo ha facolta', previo il necessario preavviso e salvo disposizioni diverse del Consiglio, di disporre il rilascio di marche o altre autorizzazioni di esportazione equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.
(Informazione)
1) L'organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e
pubblicare:
a) Dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le
esportazioni e le importazioni, la distribuzione e il consumo di
caffe' nel mondo; e
b) Qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'.
2) Il Consiglio ha facolta' di chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la propria attivita', in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati o di imprese che producono, lavorano o smerciano caffe'. I Membri trasmettono in forma il piu' possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste.
3) Qualora un Membro non fornisca, o abbia difficolta' a fornire
entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'organizzazione, puo' esigere che il Membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre al riguardo, una assistenza tecnica, il Consiglio puo' adottare le misure necessarie.
4) A completamento dalle disposizioni previste al paragrafo 3) del presente articolo, il direttore esecutivo ha facolta', previo il necessario preavviso e salvo disposizioni diverse del Consiglio, di disporre il rilascio di marche o altre autorizzazioni di esportazione equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.
Art. 54
ARTICOLO 54.
(Studi)
1) Il Consiglio ha facolta' di promuovere studi riguardanti le
condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe'; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo di caffe'; la possibilita' di incrementare il consumo del caffe' nei suoi impieghi tradizionali, ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffe', in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio.
2) L'organizzazione ha facolta' di esaminare la possibilita' di
stabilire norme minime per le esportazioni di caffe' dei Membri produttori.
(Studi)
1) Il Consiglio ha facolta' di promuovere studi riguardanti le
condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe'; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo di caffe'; la possibilita' di incrementare il consumo del caffe' nei suoi impieghi tradizionali, ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffe', in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio.
2) L'organizzazione ha facolta' di esaminare la possibilita' di
stabilire norme minime per le esportazioni di caffe' dei Membri produttori.
Art. 55
ARTICOLO 55.
(Fondo speciale)
1) Viene istituito un fondo speciale al fine di consentire
all'organizzazione di adottare e finanziare le misure supplementari occorrenti per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente Accordo, con effetto dalla data della sua entrata in vigore o da una data il piu' possibile vicina a quest'ultima.
2) I versamenti al fondo constano di un diritto di due centesimi EU
per ciascun sacco di caffe' esportato a destinazione dei Membri importatori, e che sara' versato dai Membri esportatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida di ridurre tale diritto o di sospenderne la riscossione.
3) Il diritto di cui al paragrafo 2) del presente articolo e'
versato in dollari EU al direttore esecutivo, dietro consegna di marche di esportazione o di autorizzazioni di esportazione equivalenti. Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di origine stabilito conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 conterra' disposizioni relative al pagamento di tale diritto.
4) Fatta riserva dell'approvazione del Consiglio, il direttore
esecutivo e' autorizzato a prelevare dalle risorse del fondo le somme necessarie per coprire il costo dell'attuazione del sistema dei certificati di origine di cui all'articolo 43, le spese concernenti la verifica delle scorte effettuata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 51, e gli oneri derivanti dal perfezionamento del sistema applicato per raccogliere e trasmettere i dati statistici di cui all'articolo 53.
5) Nei limiti del possibile il fondo, sebbene sia distinto dal
bilancio amministrativo, viene gestito e amministrato in modo analogo al bilancio amministrativo, e sottoposto alla verifica annuale da parte di un esperto riconosciuto, prevista per i conti dell'organizzazione dalle disposizioni dell'articolo 27.
(Fondo speciale)
1) Viene istituito un fondo speciale al fine di consentire
all'organizzazione di adottare e finanziare le misure supplementari occorrenti per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente Accordo, con effetto dalla data della sua entrata in vigore o da una data il piu' possibile vicina a quest'ultima.
2) I versamenti al fondo constano di un diritto di due centesimi EU
per ciascun sacco di caffe' esportato a destinazione dei Membri importatori, e che sara' versato dai Membri esportatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno che il Consiglio non decida di ridurre tale diritto o di sospenderne la riscossione.
3) Il diritto di cui al paragrafo 2) del presente articolo e'
versato in dollari EU al direttore esecutivo, dietro consegna di marche di esportazione o di autorizzazioni di esportazione equivalenti. Il regolamento concernente l'applicazione di un sistema di certificati di origine stabilito conformemente alle disposizioni dell'articolo 43 conterra' disposizioni relative al pagamento di tale diritto.
4) Fatta riserva dell'approvazione del Consiglio, il direttore
esecutivo e' autorizzato a prelevare dalle risorse del fondo le somme necessarie per coprire il costo dell'attuazione del sistema dei certificati di origine di cui all'articolo 43, le spese concernenti la verifica delle scorte effettuata conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 51, e gli oneri derivanti dal perfezionamento del sistema applicato per raccogliere e trasmettere i dati statistici di cui all'articolo 53.
5) Nei limiti del possibile il fondo, sebbene sia distinto dal
bilancio amministrativo, viene gestito e amministrato in modo analogo al bilancio amministrativo, e sottoposto alla verifica annuale da parte di un esperto riconosciuto, prevista per i conti dell'organizzazione dalle disposizioni dell'articolo 27.
Art. 56
ARTICOLO 56.
(Dispense)
1) Il Consiglio ha facolta', a maggioranza ripartita dei due terzi,
di esonerare un Membro da un obbligo nei seguenti casi: circostanze eccezionali o critiche, evento di forza maggiore, disposizioni costituzionali, obblighi internazionali derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per quanto concerne i territori amministrati in regime di tutela.
2) Nell'accordare una dispensa a un Membro, il Consiglio indica
esplicitamente le modalita', le condizioni e il lasso di tempo per il quale il membro interessato viene esonerato da tale obbligo.
3) Il Consiglio non prende in considerazione le domande di dispensa
dagli obblighi relativi ai contingenti che siano basate sull'esistenza in un paese Membro, nel corso di uno o piu' anni, di una produzione esportabile eccedente le esportazioni consentite a tale Membro, oppure derivante dal fatto che il Membro in parola non ha ottemperato alle disposizioni degli articoli 50 e 51.
(Dispense)
1) Il Consiglio ha facolta', a maggioranza ripartita dei due terzi,
di esonerare un Membro da un obbligo nei seguenti casi: circostanze eccezionali o critiche, evento di forza maggiore, disposizioni costituzionali, obblighi internazionali derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per quanto concerne i territori amministrati in regime di tutela.
2) Nell'accordare una dispensa a un Membro, il Consiglio indica
esplicitamente le modalita', le condizioni e il lasso di tempo per il quale il membro interessato viene esonerato da tale obbligo.
3) Il Consiglio non prende in considerazione le domande di dispensa
dagli obblighi relativi ai contingenti che siano basate sull'esistenza in un paese Membro, nel corso di uno o piu' anni, di una produzione esportabile eccedente le esportazioni consentite a tale Membro, oppure derivante dal fatto che il Membro in parola non ha ottemperato alle disposizioni degli articoli 50 e 51.
Art. 57
ARTICOLO 57.
(Consultazioni)
Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il direttore esecutivo istituisca una commissione, o qualora la consultazione non abbia esito positivo, la questione puo' essere sottoposta al Consiglio in virtu' dell'articolo 58. Ove la consultazione abbia esito positivo, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i Membri.
(Consultazioni)
Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il direttore esecutivo istituisca una commissione, o qualora la consultazione non abbia esito positivo, la questione puo' essere sottoposta al Consiglio in virtu' dell'articolo 58. Ove la consultazione abbia esito positivo, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i Membri.
Art. 58
ARTICOLO 58.
(Controversie e ricorsi)
1) Ogni controversia relativa, all'interpretazione o
all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati viene, su richiesta di qualsiasi Membro che sia parte nella controversia, deferita al Consiglio che decidera' in merito.
2) Quando una controversia e' deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo i) del presente articolo, la maggioranza dei Membri, o piu', membri che detengano insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente articolo, sulle questioni che sono oggetto di controversia.
a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal
Consiglio, tale commissione si compone di:
i) Due persone designate dai Membri esportatori, e cioe' un
esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, e un autorevole esperto nel campo giuridico;
ii) Due persone designate dai Membri importatori, in base agli stessi criteri;
iii) Un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate in virtu' dei commi i) e ii) o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.
b) I cittadini dei paesi che sono Parti del presente Accordo
possono far parte della commissione consultiva.
c) I Membri della commissione consultiva agiscono a titolo
personale e senza ricevere istruzioni da alcun Governo.
d) Le spese della commissione consultiva sono a carico
dell'organizzazione.
4) Il parare motivato della commissione consultiva viene sottoposto
al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
5) Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi
successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo esame.
6) Se un Membro contesta ad un altro Membro di non aver ottemperato
agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al Consiglio che decide in merito.
7) Un Membro puo' essere riconosciuto colpevole di infrazione al
presente Accordo solo a seguito di votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di infrazione all'Accordo da parte di un Membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
8) Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso
un'infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonche' il diritto di voto in seno al comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dall'organizzazione, in virtu' dell'articolo 66.
9) Un Membro puo' chiedere un parere preliminare al comitato
esecutivo in caso di controversia o di ricorso, prima che il Consiglio esamini il caso.
(Controversie e ricorsi)
1) Ogni controversia relativa, all'interpretazione o
all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati viene, su richiesta di qualsiasi Membro che sia parte nella controversia, deferita al Consiglio che decidera' in merito.
2) Quando una controversia e' deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo i) del presente articolo, la maggioranza dei Membri, o piu', membri che detengano insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3) del presente articolo, sulle questioni che sono oggetto di controversia.
a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal
Consiglio, tale commissione si compone di:
i) Due persone designate dai Membri esportatori, e cioe' un
esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, e un autorevole esperto nel campo giuridico;
ii) Due persone designate dai Membri importatori, in base agli stessi criteri;
iii) Un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate in virtu' dei commi i) e ii) o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio.
b) I cittadini dei paesi che sono Parti del presente Accordo
possono far parte della commissione consultiva.
c) I Membri della commissione consultiva agiscono a titolo
personale e senza ricevere istruzioni da alcun Governo.
d) Le spese della commissione consultiva sono a carico
dell'organizzazione.
4) Il parare motivato della commissione consultiva viene sottoposto
al Consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.
5) Il Consiglio delibera su ogni controversia nei sei mesi
successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo esame.
6) Se un Membro contesta ad un altro Membro di non aver ottemperato
agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al Consiglio che decide in merito.
7) Un Membro puo' essere riconosciuto colpevole di infrazione al
presente Accordo solo a seguito di votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di infrazione all'Accordo da parte di un Membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa.
8) Qualora il Consiglio constati che un Membro ha commesso
un'infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale Membro dispone in seno al Consiglio, nonche' il diritto di voto in seno al comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dall'organizzazione, in virtu' dell'articolo 66.
9) Un Membro puo' chiedere un parere preliminare al comitato
esecutivo in caso di controversia o di ricorso, prima che il Consiglio esamini il caso.
Art. 59
ARTICOLO 59.
(Firma)
Il presente Accordo sara' depositato, dal 31 gennaio 1976 a tutto il 31 luglio 1976 presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite affinche' sia firmato dalle parti contraenti dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo, nonche' dai Governi invitati alle sessioni del Consiglio internazionale del caffe' tenute per la negoziazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe'.
(Firma)
Il presente Accordo sara' depositato, dal 31 gennaio 1976 a tutto il 31 luglio 1976 presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite affinche' sia firmato dalle parti contraenti dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo, nonche' dai Governi invitati alle sessioni del Consiglio internazionale del caffe' tenute per la negoziazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe'.
Art. 60
ARTICOLO 60.
(Ratifica, accettazione, approvazione)
1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica,
all'accettazione, o all'approvazione dei Governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
2) Fatti salvi i casi previsti all'articolo 61, gli strumenti di
ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976. Il Consiglio ha tuttavia facolta' di accordare proroghe dei termini ai Governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.
(Ratifica, accettazione, approvazione)
1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica,
all'accettazione, o all'approvazione dei Governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
2) Fatti salvi i casi previsti all'articolo 61, gli strumenti di
ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976. Il Consiglio ha tuttavia facolta' di accordare proroghe dei termini ai Governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.
Art. 61
ARTICOLO 61.
(Entrata in vigore)
1) Il presente Accordo entra in vigore a titolo definitivo il 10
ottobre 1976 sempre che, a tale data, i Governi rappresentanti almeno venti Membri esportatori che dispongano di almeno l'80 per cento dei voti dei Membri esportatori, e almeno 10 Membri importatori che dispongano di almeno l'80 per cento dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione di cui all'allegato 2, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. D'altra parte l'Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1 ottobre 1976, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo, e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
2) L'Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1
ottobre 1976. A tale fine, se un Governo firmatario o qualsiasi altra parte contraente dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo, notifica al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovra' pervenire entro il 30 settembre 1976, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, e ad ottenere, con la celerita' consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, la accettazione o l'approvazione, la notifica avra' l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Il Governo che si impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo, in attesa del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sara' considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data piu' prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o il 31 dicembre 1976 incluso. Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine entro il quale un Governo che applichi provvisoriamente l'Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o
provvisoriamente il 1 ottobre 1976, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1) o 2) del presente articolo, i Governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e a ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere, di comune accordo, che esso entrera' in vigore tra loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente, il 31 dicembre 1976, i Governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2, possono decidere, di comune accordo, che esso continuera' a rimanere provvisoriamente in vigore, o entrera' definitivamente in vigore tra loro.
(Entrata in vigore)
1) Il presente Accordo entra in vigore a titolo definitivo il 10
ottobre 1976 sempre che, a tale data, i Governi rappresentanti almeno venti Membri esportatori che dispongano di almeno l'80 per cento dei voti dei Membri esportatori, e almeno 10 Membri importatori che dispongano di almeno l'80 per cento dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione di cui all'allegato 2, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. D'altra parte l'Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1 ottobre 1976, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo, e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
2) L'Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1
ottobre 1976. A tale fine, se un Governo firmatario o qualsiasi altra parte contraente dell'Accordo internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo, notifica al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovra' pervenire entro il 30 settembre 1976, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, e ad ottenere, con la celerita' consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, la accettazione o l'approvazione, la notifica avra' l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Il Governo che si impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo, in attesa del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sara' considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data piu' prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o il 31 dicembre 1976 incluso. Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine entro il quale un Governo che applichi provvisoriamente l'Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o
provvisoriamente il 1 ottobre 1976, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1) o 2) del presente articolo, i Governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e a ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere, di comune accordo, che esso entrera' in vigore tra loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente, il 31 dicembre 1976, i Governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2, possono decidere, di comune accordo, che esso continuera' a rimanere provvisoriamente in vigore, o entrera' definitivamente in vigore tra loro.
Art. 62
ARTICOLO 62.
(Adesione)
1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'organizzazione delle
Nazioni Unite, o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo', prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2) Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il
Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
L'adesione ha effetto a decorrere dalla data del deposito dello strumento.
(Adesione)
1) Il Governo di ogni Stato Membro dell'organizzazione delle
Nazioni Unite, o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo', prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2) Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il
Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
L'adesione ha effetto a decorrere dalla data del deposito dello strumento.
Art. 63
ARTICOLO 63.
(Riserve)
Nessuna delle disposizioni dell'Accordo puo' costituire oggetto di riserve.
(Riserve)
Nessuna delle disposizioni dell'Accordo puo' costituire oggetto di riserve.
Art. 64
ARTICOLO 64.
(Applicazione a territori designati)
1) Ogni Governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito
del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designali nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.
2) Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intende autorizzare tale o tal altro di questi territori a far parte di un gruppo Membro costituito in virtu' dell'articolo 6 o dell'articolo 7, puo' farlo trasmettendo al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso.
3) Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione
prevista al paragrafo I del presente articolo puo', in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile ad un determinato territorio, peraltro da essa designato;
l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica.
4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo in
virtu' del paragrafo I diviene indipendente, il Governo del nuovo Stato puo', entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che esso ha assunto i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo. Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine stabilito per l'esecuzione della notifica.
(Applicazione a territori designati)
1) Ogni Governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito
del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o tal altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designali nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.
2) Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intende autorizzare tale o tal altro di questi territori a far parte di un gruppo Membro costituito in virtu' dell'articolo 6 o dell'articolo 7, puo' farlo trasmettendo al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso.
3) Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione
prevista al paragrafo I del presente articolo puo', in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile ad un determinato territorio, peraltro da essa designato;
l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica.
4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo in
virtu' del paragrafo I diviene indipendente, il Governo del nuovo Stato puo', entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che esso ha assunto i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo. Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il Consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine stabilito per l'esecuzione della notifica.
Art. 65
ARTICOLO 65.
(Recesso volontario)
Ogni parte contraente puo' in qualsiasi momento recedere dal
presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
(Recesso volontario)
Ogni parte contraente puo' in qualsiasi momento recedere dal
presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
Art. 66
ARTICOLO 66.
(Esclusione)
Ove il Consiglio ritenga che un Membro abbia commesso una
infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale Membro dall'organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente le decisioni al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite 90 giorni dopo la decisione del Consiglio, tale Membro cessa di far parte dell'organizzazione internazionale del caffe' e, qualora sia parte contraente, di essere parte dell'Accordo.
(Esclusione)
Ove il Consiglio ritenga che un Membro abbia commesso una
infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale Membro dall'organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente le decisioni al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite 90 giorni dopo la decisione del Consiglio, tale Membro cessa di far parte dell'organizzazione internazionale del caffe' e, qualora sia parte contraente, di essere parte dell'Accordo.
Art. 67
ARTICOLO 67.
(Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione)
1) In caso di recesso o esclusione di un Membro, il Consiglio
precede, se del caso, alla liquidazione dei conti. L'organizzazione conserva le somme gia' versate da tale Membro, il quale e' d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'organizzazione alla data effettiva del recesso, o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere parte dell'Accordo in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 69, il Consiglio puo' liquidare i conti nel modo che riterra' piu' equo.
2) Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione al momento della cessazione dell'Accordo.
(Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione)
1) In caso di recesso o esclusione di un Membro, il Consiglio
precede, se del caso, alla liquidazione dei conti. L'organizzazione conserva le somme gia' versate da tale Membro, il quale e' d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'organizzazione alla data effettiva del recesso, o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere parte dell'Accordo in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 69, il Consiglio puo' liquidare i conti nel modo che riterra' piu' equo.
2) Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione al momento della cessazione dell'Accordo.
Art. 68
ARTICOLO 68.
(Durata e scadenza o risoluzione)
1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 anni, sino al 30 settembre 1982, a meno che non venga prorogato in virtu' del paragrafo 3) del presente articolo, o risolto in virtu' del paragrafo 4.
2) Nel corso del terzo anno di validita' dell'Accordo, vale a dire nell'annata caffearia che termina il 30 settembre 1979, le parti contraenti notificano al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i rimanenti tre anni di validita' dell'Accordo stesso. Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro, non abbia notificato o fatto notificare, entro il 30 settembre 1979, la sua intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i tre rimanenti anni della sua validita', tale parte contraente o territorio cessa, a far data dal primo ottobre 1979, di essere parte dell'Accordo.
3) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1980 il Consiglio ha facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58 per cento dei Membri che detengano almeno una maggioranza ripartita del 70 per cento dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovi negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il Consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo, o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa a decorrere da tale data di essere parte dell'Accordo.
4) Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei Membri, che
dispongono di una maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio delibera.
5) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continua ad
esistere per il periodo necessario per liquidare l'organizzazione, definire la sua contabilita' e disporne gli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tale fine.
(Durata e scadenza o risoluzione)
1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 anni, sino al 30 settembre 1982, a meno che non venga prorogato in virtu' del paragrafo 3) del presente articolo, o risolto in virtu' del paragrafo 4.
2) Nel corso del terzo anno di validita' dell'Accordo, vale a dire nell'annata caffearia che termina il 30 settembre 1979, le parti contraenti notificano al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i rimanenti tre anni di validita' dell'Accordo stesso. Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro, non abbia notificato o fatto notificare, entro il 30 settembre 1979, la sua intenzione di continuare a far parte dell'Accordo per i tre rimanenti anni della sua validita', tale parte contraente o territorio cessa, a far data dal primo ottobre 1979, di essere parte dell'Accordo.
3) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1980 il Consiglio ha facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58 per cento dei Membri che detengano almeno una maggioranza ripartita del 70 per cento dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovi negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il Consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa parte di un gruppo Membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo, o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa a decorrere da tale data di essere parte dell'Accordo.
4) Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei Membri, che
dispongono di una maggioranza ripartita dei due terzi dei voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il Consiglio delibera.
5) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il Consiglio continua ad
esistere per il periodo necessario per liquidare l'organizzazione, definire la sua contabilita' e disporne gli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tale fine.
Art. 69
ARTICOLO 69.
(Emendamenti)
1) Il Consiglio puo' con decisione adottata a maggioranza ripartita
dei due terzi, proporre alle parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce i suoi effetti cento giorni dopo che le parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri esportatori che detengano come minimo dell'85 per cento dei voti dei Membri esportatori, e le parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri importatori che detengano come minimo dell'80 per cento dei voti dei Membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano state soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato.
2) Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa
parte di un gruppo Membro, non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal Consiglio a tale effetto, tale parte contraente, o territorio, cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.
(Emendamenti)
1) Il Consiglio puo' con decisione adottata a maggioranza ripartita
dei due terzi, proporre alle parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce i suoi effetti cento giorni dopo che le parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri esportatori che detengano come minimo dell'85 per cento dei voti dei Membri esportatori, e le parti contraenti rappresentanti almeno il 75 per cento dei Membri importatori che detengano come minimo dell'80 per cento dei voti dei Membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano state soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato.
2) Qualora una parte contraente, o un territorio che e' Membro o fa
parte di un gruppo Membro, non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal Consiglio a tale effetto, tale parte contraente, o territorio, cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.
Art. 70
ARTICOLO 70.
(Disposizioni supplementari e transitorie)
1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo
internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo.
2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo
internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo:
a) Tutte le misure adottate in virtu' dell'Accordo del 1968,
prorogato mediante protocollo, sia direttamente dall'organizzazione o da uno dei suoi organi, sia in loro nome, che siano in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
b) Tutte le decisioni che il Consiglio adottera' nel corso
dell'annata caffearia 1975/76 per essere applicate nell'annata caffearia 1976/77, verranno deliberate nell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che avra' luogo nel corso dell'annata caffearia 1975/76; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.
(Disposizioni supplementari e transitorie)
1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo
internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo.
2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo
internazionale del 1968 sul caffe', prorogato mediante protocollo:
a) Tutte le misure adottate in virtu' dell'Accordo del 1968,
prorogato mediante protocollo, sia direttamente dall'organizzazione o da uno dei suoi organi, sia in loro nome, che siano in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
b) Tutte le decisioni che il Consiglio adottera' nel corso
dell'annata caffearia 1975/76 per essere applicate nell'annata caffearia 1976/77, verranno deliberate nell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che avra' luogo nel corso dell'annata caffearia 1975/76; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.
Art. 71
ARTICOLO 71.
(Testi dell'Accordo facenti fede)
I testi del presente Accordo in francese, inglese, portoghese e
spagnolo, fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo
effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.
(Seguono le firme)
(Testi dell'Accordo facenti fede)
I testi del presente Accordo in francese, inglese, portoghese e
spagnolo, fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretariato generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo
effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.
(Seguono le firme)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1978
PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Agreement
INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 1976
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato I
=====================================================================
ALLEGATO I
MEMBRI ESPORTATORI CHE ESPORTANO MENO DI 400.000 SACCHI A
DESTINAZIONE DEI MEMBRI IMPORTATORI.
=====================================================================
Numero Contingente di voti da
annuo di aggiungere
esportazione ai voti iniziale corrispondenti
(in migliaia alla cifra
MEMBRO ESPORTATORE di sacchi) di base (1) (2)
---------------------------------------------------------------------
| |
Meno di 100.000 sacchi:
Gabon ................................ 25 0
Giamaica ............................. 25 0
Congo ................................ 25 0
Panama ............................... 41 0
Dahomey .............................. 33 0
Bolivia .............................. 73 0
Ghana ................................ 66 0
Trinita e Tobago ..................... 69 0
Nigeria .............................. 70 0
Paraguay ............................. 70 0
Timor ................................ 82 0
--------
Totale ... 579
========
Piu di 100.000 sacchi:
Liberia .............................. 100 2
Guinea ............................... 127 2
Sierra Leone ......................... 180 3
Repubblica Centrafricana ............. 205 3
Togo ................................. 225 4
Ruanda ............................... 300 5
Venezuela ............................ 325 5
Burundi .............................. 360 6
Haiti ................................ 360 6
--------
Totale ... 2.182
========
Totale generale ... 2.761
=====================================================================
Accordo-Annex 2
=====================================================================
ANNEX 2
RIPARTIZIONE DEI VOTI
=====================================================================
Exporting Importing
---------------------------------------------------------------------
| |
Totale ... 1.000 1.000
======= =======
Australia .................................... - 12
Belgio (a) ................................... - 29
Bolivia ...................................... 4 -
Brasile ...................................... 336 -
Burundi ...................................... 8 -
Camerun ...................................... 20 -
Canada ....................................... - 32
Cecoslovacchia ............................... - 10
Cipro ........................................ - 5
Colombia ..................................... 114 -
Congo ........................................ 4 -
Costa d'Avorio ............................... 49 -
Costarica .................................... 22 -
Dahomcy ...................................... 4 -
Danimarca .................................... - 23
El Salvador .................................. 35 -
Equatore ..................................... 16 -
Etiopia ...................................... 28 -
Finlandia .................................... - 22
Francia ...................................... - 87
Gabon ........................................ 4 -
Gheuna ....................................... 4 -
Guatemala .................................... 33 -
Guinea ....................................... 6 -
Haiti ........................................ 12 -
Honduras ..................................... 11 -
India ........................................ 11 -
Indonesia .................................... 26 -
Irlanda ...................................... - 6
(*)
Jugoslavia ................................... - 18
Giamaica ..................................... 4 -
Giappone ..................................... - 37
Kenia ........................................ 17 -
Liberia ...................................... 4 -
Madagascar ................................... 18 -
Messico ...................................... 32 -
Nicaragua .................................... 13 -
Nigeria ...................................... 4 -
Norvegia ..................................... - 16
Nuova Zelanda ................................ - 7
Paesi Bassi .................................. - 47
Panama ....................................... 4 -
Papuasia - Nuova Guinea ...................... 4 -
Paraguay ..................................... 4 -
Peru ......................................... 16 -
Portogallo ................................... - 12
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda
del Nord .................................. - 51
Repubblica Centrafricana ..................... 7 -
Repubblica Dominicana ........................ 12 -
Repubblica federale di Germania .............. - 104
Ruanda ....................................... 6 -
Sierra Leone ................................. 6 -
Spagna ....................................... - 29
Stati Uniti d'America ........................ - 392
Svezia ....................................... - 37
Svizzera ..................................... - 24
Tanzania ..................................... 15 -
Timor ........................................ 4 -
Togo ......................................... 7 -
Trinita e Tobago ............................. 4 -
Uganda ....................................... 42 -
Venezuela .................................... 9 -
Zaire ........................................ 21 -
(a) Compreso il Lussemburgo.
(*) All'Italia come Membro importatore, sono stati successivamente
attribuiti 60 voti.