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Soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


La categoria dei maestri ed insegnanti diversi, facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni, e' soppressa.
La soppressione ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.


I maestri ed insegnanti diversi, in servizio alla data del 1 ottobre 1977, sono inquadrati a domanda - purche' in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione dei limiti di eta' - nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutive ovvero nella categoria degli operai qualificati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione al titolo di studio o di qualificazione professionale posseduto.
La domanda di cui al comma precedente dovra' essere presentata improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento e' disposto - occorrendo anche in soprannumero - con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti di coloro che, pur avendo cessato di appartenere alla categoria dei maestri ed insegnanti diversi anteriormente alla data del 1 ottobre 1977, prestino comunque attualmente servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 3.


Ai soli fini economici l'inquadramento previsto nell'articolo 2 e' effettuato:
a) nella terza classe di stipendio per coloro che abbiano prestato servizio continuativo di maestro od insegnante, anche a titolo provvisorio, per un periodo superiore ad anni 8;
b) nella seconda classe di stipendio per coloro che abbiano prestato tale servizio per un periodo non inferiore ad anni 4;
c) nella prima classe di stipendio per coloro che abbiano prestato il predetto servizio per un periodo inferiore ad anni 4.

Art. 4.


Nei confronti dei maestri ed insegnanti aggregati che abbiano prestato servizio, anche a titolo provvisorio, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme rispettivamente contenute, in materia di valutazione dei servizi, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, e nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1978
PERTINI ANDREOTTI - BONIFACIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO