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Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata.

Art. 1.


L'articolo 187 del testo delle disposizioni sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 - Domanda di ammissione alla procedura. - L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilita' di risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.
La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161".