Ratifica ed esecuzione degli accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, di Capo Verde e di Sao Tome' e Principe alla convenzione di Lome' del 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con protocolli e atti finali, nonche' dell'accordo che modifica l'accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, firmati a Bruxelles il 28 marzo 1977:
a) accordi relativi all'accessione di Papua Nuova Guinea, delle Repubbliche di Capo Verde e di Sao Tome' e Principe alla convenzione firmata a Lome' il 28 febbraio 1975 in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), dall'altra, con relativi protocolli e atti finali;
b) accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita'.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 4 dell'accordo relativo a Papua Nuova Guinea, all'articolo 5 dell'accordo relativo alla Repubblica di Capo Verde, all'articolo 5 dell'accordo relativo alla Repubblica di Sao Tome' e Principe e all'articolo 3 dell'accordo di cui alla lettera b).
Accordo
Art. 1
ACCORDO
relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convezione ACP-CEE di Lome'
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato "Trattato", i cui Stati sono appresso denominati "Stati membri", e
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
IL CAPO DI STATO DI PAPUA NUOVA GUINEA,
dall'altra parte,
VISTO il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lome' firmata a Lome' il 28
febbraio 1975, appresso denominata "Convenzione", in particolare l'articolo 90,
CONSIDERANDO che Papua Nuova Guinea ha chiesto di accedere alla
Convenzione,
CONSIDERANDO che il consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato
tale domanda,
HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
JOSEPH VAN DER MEULEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
Sua Maesta' la Regina di Danimarca:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN,
Ministro Consigliere, Rappresentante permanente presso le
Comunita' europee;
Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
WALTER KITTEL,
Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunita' europee;
Il Presidente della Repubblica francese:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia, Rappresentante permanente presso le
Comunita' europee;
Il Presidente dell'Irlanda:
BRENDAN DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
Il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI,
Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunita' europee;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
JEAN DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente del Lussemburgo;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
E. J. KORTHALS ALTES,
Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunita' europee;
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
Il Consiglio delle Comunita' europee:
SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambasciatore, Rappresentante permanente del Regno Unito,
Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti;
CLAUDE CHEYSSON,
Membro della Commissione delle Comunita' europee;
Il Capo di Stato di Papua Nuova Guinea:
PETER DICKSON DONIGI,
Incaricato d'affari;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1.
1. Con il presente accordo Papua Nuova Guinea accede alla Convenzione.
2. Salvo deroga "prevista dal presente accordo, la Convenzione nonche' le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili a Papua Nuova Guinea.
relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convezione ACP-CEE di Lome'
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato "Trattato", i cui Stati sono appresso denominati "Stati membri", e
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
IL CAPO DI STATO DI PAPUA NUOVA GUINEA,
dall'altra parte,
VISTO il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lome' firmata a Lome' il 28
febbraio 1975, appresso denominata "Convenzione", in particolare l'articolo 90,
CONSIDERANDO che Papua Nuova Guinea ha chiesto di accedere alla
Convenzione,
CONSIDERANDO che il consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato
tale domanda,
HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
JOSEPH VAN DER MEULEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
Sua Maesta' la Regina di Danimarca:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN,
Ministro Consigliere, Rappresentante permanente presso le
Comunita' europee;
Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
WALTER KITTEL,
Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunita' europee;
Il Presidente della Repubblica francese:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia, Rappresentante permanente presso le
Comunita' europee;
Il Presidente dell'Irlanda:
BRENDAN DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
Il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI,
Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunita' europee;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
JEAN DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente del Lussemburgo;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
E. J. KORTHALS ALTES,
Ministro plenipotenziario, Rappresentante permanente aggiunto presso le Comunita' europee;
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
Il Consiglio delle Comunita' europee:
SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambasciatore, Rappresentante permanente del Regno Unito,
Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti;
CLAUDE CHEYSSON,
Membro della Commissione delle Comunita' europee;
Il Capo di Stato di Papua Nuova Guinea:
PETER DICKSON DONIGI,
Incaricato d'affari;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1.
1. Con il presente accordo Papua Nuova Guinea accede alla Convenzione.
2. Salvo deroga "prevista dal presente accordo, la Convenzione nonche' le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili a Papua Nuova Guinea.
Art. 2
ARTICOLO 2.
Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere
dall'entrata in vigore di quest'ultima si applicano a Papua Nuova Guinea calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere
dall'entrata in vigore di quest'ultima si applicano a Papua Nuova Guinea calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 3
ARTICOLO 3.
1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente accordo e'
validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti.
Esso e' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive
norme costituzionali.
2. Gli strumenti di rettifica e l'atto di notifica della
conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda Papua Nuova Guinea, presso il Segretariato del Consiglio della Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretari si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunita'.
1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente accordo e'
validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti.
Esso e' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive
norme costituzionali.
2. Gli strumenti di rettifica e l'atto di notifica della
conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda Papua Nuova Guinea, presso il Segretariato del Consiglio della Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretari si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunita'.
Art. 4
ARTICOLO 4.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di Papua Nuova Guinea, nonche' dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte della Comunita'.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di Papua Nuova Guinea, nonche' dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte della Comunita'.
Art. 5
ARTICOLO 5.
Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte
integrante.
Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte
integrante.
Art. 6
ARTICOLO 6.
Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese,
francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti tesi facente ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e del Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente accordo.
FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi dea Beige,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN.
For Hendes Majestact Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN.
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL.
Pour le President de la Republique francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL.
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON.
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI.
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luzembourg:
JEAN DONDELINGER.
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES.
For Her Majesty, the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND.
For Radet for De europaeiske Faellesskaber,
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautes europeennes.
Per il Consiglio delle Comunita' europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSSON.
For the Head of State of Papua New Guinea:
PETER DICKSON DONIGI.
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese,
francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti tesi facente ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e del Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente accordo.
FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi dea Beige,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN.
For Hendes Majestact Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN.
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL.
Pour le President de la Republique francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL.
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON.
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI.
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luzembourg:
JEAN DONDELINGER.
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES.
For Her Majesty, the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND.
For Radet for De europaeiske Faellesskaber,
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautes europeennes.
Per il Consiglio delle Comunita' europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSSON.
For the Head of State of Papua New Guinea:
PETER DICKSON DONIGI.
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
Art. 1
ACCORDO
relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lome'
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD,
parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato Trattato", i cui Stati sono appresso denominati "Stati membri",
e
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
dall'altra parte,
VISTO il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lome' firmata a Lome' il 28
febbraio 1975, appresso denominata Convenzione, in particolare l'articolo 90,
CONSIDERANDO che la Repubblica del Capo Verde ha chiesto di
accedere alla Convenzione,
CONSIDERANDO che il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato
tale domanda,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
JOSEPH VAN DER MEULUN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee
Sua Maesta' la Regina di Danimarca:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN,
Ministro Consigliere, Rappresentante Permanente presso le
Comunita' Europee
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
WALTER KITTEL,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee
Il Presidente della Repubblica Francese:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
Il Presidente dell'Irlanda:
BRENDAN DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee
Il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
JEAN DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente del Lussemburgo
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
E. J. KORTHALS ALTES,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord:
Sir DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee
Il Consiglio delle Comunita' Europee:
Sir DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti
CLAUDE CHEYSSON,
Membro della Commissione delle Comunita' Europee
Il Presidente della Repubblica del Capo Verde:
JOSE' BRITO,
Segretario di Stato per la cooperazione e la pianificazione
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:
ARTICOLO 1.
1. Con il presente accordo la Repubblica del Capo Verde, in
appresso denominata, "Capo Verde", accede alla Convenzione.
2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la Convenzione
nonche' le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili al Capo Verde.
relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lome'
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD,
parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato Trattato", i cui Stati sono appresso denominati "Stati membri",
e
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
dall'altra parte,
VISTO il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lome' firmata a Lome' il 28
febbraio 1975, appresso denominata Convenzione, in particolare l'articolo 90,
CONSIDERANDO che la Repubblica del Capo Verde ha chiesto di
accedere alla Convenzione,
CONSIDERANDO che il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato
tale domanda,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
JOSEPH VAN DER MEULUN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee
Sua Maesta' la Regina di Danimarca:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN,
Ministro Consigliere, Rappresentante Permanente presso le
Comunita' Europee
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
WALTER KITTEL,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee
Il Presidente della Repubblica Francese:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
Il Presidente dell'Irlanda:
BRENDAN DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee
Il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
JEAN DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente del Lussemburgo
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
E. J. KORTHALS ALTES,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord:
Sir DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee
Il Consiglio delle Comunita' Europee:
Sir DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambasciatore, Rappresentante Permanente del Regno Unito,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti
CLAUDE CHEYSSON,
Membro della Commissione delle Comunita' Europee
Il Presidente della Repubblica del Capo Verde:
JOSE' BRITO,
Segretario di Stato per la cooperazione e la pianificazione
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:
ARTICOLO 1.
1. Con il presente accordo la Repubblica del Capo Verde, in
appresso denominata, "Capo Verde", accede alla Convenzione.
2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la Convenzione
nonche' le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili al Capo Verde.
Art. 2
ARTICOLO 2.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Capo Verde non opera alcuna discriminazione tra gli Stati membri. Per quanto riguarda l'obbligo di accordare alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita, il Capo Verde dispone di un periodo transitorio di due anni e sei mesi, a decorrere dalla data della firma del presente accordo, per procedere alle necessarie modifiche della sua tariffa doganale
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Capo Verde non opera alcuna discriminazione tra gli Stati membri. Per quanto riguarda l'obbligo di accordare alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita, il Capo Verde dispone di un periodo transitorio di due anni e sei mesi, a decorrere dalla data della firma del presente accordo, per procedere alle necessarie modifiche della sua tariffa doganale
Art. 3
ARTICOLO 3.
Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultima si applicano al Capo Verde calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultima si applicano al Capo Verde calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 4
ARTICOLO 4.
1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente accordo e'
validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti.
Esso e' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive
norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione
del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda il Capo Verde, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati APC. I Segretariati si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunita'.
1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente accordo e'
validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti.
Esso e' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive
norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione
del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda il Capo Verde, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati APC. I Segretariati si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunita'.
Art. 5
ARTICOLO 5.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla data di deposito dagli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e del Capo Verde, nonche' dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte delle Comunita'.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla data di deposito dagli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e del Capo Verde, nonche' dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte delle Comunita'.
Art. 6
ARTICOLO 6.
Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte
integrante.
Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte
integrante.
Art. 7
ARTICOLO 7.
Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese,
francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e del Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente accordo.
FATTO a Bruxelles, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges:
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL
Pour le President de la Republique francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND
For Radet for De europaeiske Faellesskaber:
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften:
For the Council of the European Communities:
Pour le Conseil des Communautes europeennes:
Per il Consiglio delle Comunita' Europee:
Voor de Road van de Europese Gemenschappen:
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSSON
Pour le President de la Republique de Cap-Vert:
JOSE' BRITO
Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese,
francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e del Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente accordo.
FATTO a Bruxelles, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges:
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL
Pour le President de la Republique francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND
For Radet for De europaeiske Faellesskaber:
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften:
For the Council of the European Communities:
Pour le Conseil des Communautes europeennes:
Per il Consiglio delle Comunita' Europee:
Voor de Road van de Europese Gemenschappen:
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSSON
Pour le President de la Republique de Cap-Vert:
JOSE' BRITO
Art. 1
ACCORDO
relativo all'accessione della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe alla Convenzione ACP-CEE di Lome'
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD,
parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, firmato a Roma il 26 marzo 1957, in appresso denominato "Trattato", i cui Stati sono appresso denominati "Stati membri",
e
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE,
dall'altra parte,
VISTO il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lome' firmata a Lome' il 28
febbraio 1975, appresso denominata "Convenzione", in particolare l'articolo 90,
CONSIDERANDO che la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe ha chiesto di accedere alla Convenzione,
CONSIDERANDO che il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato
tale domanda,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
JOSEPH VAN DER MEULEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee;
Sua Maesta' la Regina di Danimarca:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN,
Ministro Consigliere, Rappresentante Permanente presso le
Comunita' Europee;
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
WALTER KITTEL,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee;
Il Presidente della Repubblica Francese:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee;
Il Presidente dell'Irlanda:
BRENDAN DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee;
Il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
JEAN DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente del Lussemburgo;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
E. J. KORTHALS ALTES,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee;
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
dei Nord:
SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee;
Il Consiglio delle Comunita' Europee:
Sir DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Rappresentante Permanente del Regno Unito, Presidente del
Comitato dei Rappresentanti Permanenti;
CLAUDE CHEYSSON,
Membro della Commissione delle Comunita' Europee;
Il Presidente della Repubblica Democratica di Sao Tome' e Principe:
LEONEL MARIO DALVA,
Ministro degli Affari Esteri;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1.
1. Con il presente accordo la Repubblica democratica di Sao Tome' e
Principe, in appresso denominata "Sao Tome' e Principe", accede alla Convenzione.
2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la Convenzione
nonche' le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili a Sao Tome' e Principe.
relativo all'accessione della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe alla Convenzione ACP-CEE di Lome'
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD,
parti contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, firmato a Roma il 26 marzo 1957, in appresso denominato "Trattato", i cui Stati sono appresso denominati "Stati membri",
e
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E PRINCIPE,
dall'altra parte,
VISTO il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
VISTA la Convenzione ACP-CEE di Lome' firmata a Lome' il 28
febbraio 1975, appresso denominata "Convenzione", in particolare l'articolo 90,
CONSIDERANDO che la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe ha chiesto di accedere alla Convenzione,
CONSIDERANDO che il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato
tale domanda,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
JOSEPH VAN DER MEULEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee;
Sua Maesta' la Regina di Danimarca:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN,
Ministro Consigliere, Rappresentante Permanente presso le
Comunita' Europee;
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
WALTER KITTEL,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee;
Il Presidente della Repubblica Francese:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL,
Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee;
Il Presidente dell'Irlanda:
BRENDAN DILLON,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee;
Il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
JEAN DONDELINGER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente del Lussemburgo;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
E. J. KORTHALS ALTES,
Ministro Plenipotenziario, Rappresentante Permanente aggiunto
presso le Comunita' Europee;
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
dei Nord:
SIR DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante
Permanente presso le Comunita' Europee;
Il Consiglio delle Comunita' Europee:
Sir DONALD MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Rappresentante Permanente del Regno Unito, Presidente del
Comitato dei Rappresentanti Permanenti;
CLAUDE CHEYSSON,
Membro della Commissione delle Comunita' Europee;
Il Presidente della Repubblica Democratica di Sao Tome' e Principe:
LEONEL MARIO DALVA,
Ministro degli Affari Esteri;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1.
1. Con il presente accordo la Repubblica democratica di Sao Tome' e
Principe, in appresso denominata "Sao Tome' e Principe", accede alla Convenzione.
2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la Convenzione
nonche' le decisioni e altre disposizioni di applicazione adottate dalle istituzioni della Convenzione sono applicabili a Sao Tome' e Principe.
Art. 2
ARTICOLO 2.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, Sao Tome' e Principe non opera alcuna discriminazione tra gli Stati membri.
Per quanto riguarda l'obbligo di accordare alla Comunita' un
trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita, Sao Tome' e Principe dispone di un periodo transitorio di due anni e sei mesi a decorrere dalla data della firma del presente accordo per procedere alle necessarie modifiche della sua tariffa doganale.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, Sao Tome' e Principe non opera alcuna discriminazione tra gli Stati membri.
Per quanto riguarda l'obbligo di accordare alla Comunita' un
trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita, Sao Tome' e Principe dispone di un periodo transitorio di due anni e sei mesi a decorrere dalla data della firma del presente accordo per procedere alle necessarie modifiche della sua tariffa doganale.
Art. 3
ARTICOLO 3.
Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere
dall'entrata in vigore di quest'ultima si applicano a Sao Tome' e Principe calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Le scadenze previste dalla Convenzione calcolate a decorrere
dall'entrata in vigore di quest'ultima si applicano a Sao Tome' e Principe calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 4
ARTICOLO 4.
1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente accordo e'
validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti.
Esso e' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive
norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione
del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda Sao Tome' e Principe, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europeo e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunita'.
1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente accordo e'
validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunita' Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle parti.
Esso e' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive
norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione
del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda Sao Tome' e Principe, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europeo e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati si affrettano ad informare gli Stati firmatari e la Comunita'.
Art. 5
ARTICOLO 5.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di Sao Tome' e Principe, nonche' dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte della Comunita'.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di Sao Tome' e Principe, nonche' dell'atto di notifica della conclusione del presente accordo da parte della Comunita'.
Art. 6
ARTICOLO 6.
Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte
integrante.
Il protocollo allegato al presente accordo ne costituisce parte
integrante.
Art. 7
ARTICOLO 7.
Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese,
francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e del Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente accordo.
FATTO a Bruxelles, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL
Pour le President de la Republique fracaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND
For Radet for De europaeiske Faellesskaber,
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautes europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSSON.
Pour le President de la Republique dimocratique de Sao Tome' et
Principe
LEONEL MARIO DALVA
Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese,
francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee e del Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al Governo di ogni Stato firmatario.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente accordo.
FATTO a Bruxelles, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL
Pour le President de la Republique fracaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND
For Radet for De europaeiske Faellesskaber,
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautes europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' Europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSSON.
Pour le President de la Republique dimocratique de Sao Tome' et
Principe
LEONEL MARIO DALVA
Art. 1
ACCORDO
che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' firmato l'11 luglio
1975
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
VISTO il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
CONSIDERANDO che la Convenzione ACP-CEE di Lome', in appresso
denominata "Convenzione", ha fissato nell'articolo 42 l'importo globale degli aiuti della Comunita' a favore degli Stati ACP firmatari originari; che, in virtu' sia dell'articolo 89 sia dell'articolo 90 della Convenzione, l'accessione di uno Stato non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della suddetta Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
CONSIDERANDO che, in vista della decisione che il Consiglio avrebbe
preso il 29 giugno 1976 per quanto riguarda l'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' Economica Europea, l'accordo intorno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato l'11 luglio 1975, in appresso denominato "accordo interno" ha fissato l'importo globale degli aiuti della Comunita' destinati ai paesi e territori d'oltremare nonche' ai dipartimenti francesi d'oltremare; che lo stesso accordo ha conferito al Consiglio il potere di adeguare gli importi ivi previsti per gli ACP e i PTOM-DOM qualora un paese o territorio d'oltremare, divenuto indipendente, acceda alla Convenzione;
CONSIDERANDO che, poiche' la Repubblica del Surinam, la Repubblica delle Seicelle e lo Stato delle Comore hanno acceduto alla Convenzione rispettivamente il 16 luglio, il 27 agosto e il 13 settembre 1976, il Consiglio ha adeguato, con decisione del 22 marzo 1977, gli importi immessi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonche' i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro;
CONSIDERANDO che gli accordi tra la Comunita' Economica Europea e rispettivamente la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe, la Repubblica del Capo Verde e Papua Nuova Guinea, in appresso denominati "accordi di accessione", prevedono l'accessione di questi tre Stati alla Convenzione;
CONSIDERANDO che e' quindi necessario aumentare l'importo degli
aiuti destinati agli Stati ACP; che a tale scopo occorre destinare alla dotazione globale ACP l'importo di 13 milioni di unita' di conto europee di cui alla decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, rimasto bloccato; che occorre integrare tale importo con un contributo degli Stati membri ripartito secondo il criterio di ripartizione previsto dall'accordo interno;
CONSIDERANDO che, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1,
dell'accordo interno e onde facilitare il rispetto degli obblighi cosi' assunti dagli Stati membri, il Consiglio ha conferito alla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata Banca", il mandato di versare a favore del Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", i pagamenti effettuati alla Banca a titolo delle operazioni previste da tale articolo, fino a concorrenza dei contributi che il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi devono mettere a disposizione del Fondo a decorrere dall'entrata in vigore dei tre accordi di accessione; che la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, non avendo partecipato al finanziamento dei precedenti Fondi di sviluppo, verseranno direttamente i loro contributi al Fondo;
CONSIDERANDO che occorre di conseguenza modificare l'accordo
interno;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovra' essere applicato non
appena le procedure di ratifica e di notifica di uno dei tre accordi di accessione saranno stato espletate; che tuttavia, qualora uno o piu' Stati eccedenti alla Convenzione non espletino entro un periodo ragionevole le procedure di ratifica dell'accordo di accessione firmato, occorre autorizzare il Consiglio a procedere al corrispondente adeguamento dell'importo degli aiuti destinati agli Stati ACP;
PREVIA consultazione della Commissione delle Comunita' Europee,
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
ARTICOLO 1.
Il seguente paragrafo viene inserito dopo il paragrafo 2
dell'articolo 1 dell'accordo interno:
"2-bis. - A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo, il Fondo e' dotato di un importo di 3.159,50 milioni di unita' di conto europee. Questo importo comprende, oltre ai 3.150 milioni di unita' di conto europee di aiuti previsti dal paragrafo 2, un importo di 9,50 milioni di unita' di conto europee costituito dai contributi supplementari degli Stati membri, secondo la seguente ripartizione:
Belgio 593.750 unita di conto europee
Danimarca 228.000 unita di conto europee
Germania 2.465.250 unita di conto europee
Francia 2.465.250 unita di conto europee
Irlanda 57.000 unita di conto europee
Italia 1.140.000 unita di conto europee
Lussemburgo 19.000 unita di conto europee
Paesi Bassi 755.250 unita di conto europee
Regno Unito 1.776.500 unita di conto europee ".
che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' firmato l'11 luglio
1975
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
VISTO il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
CONSIDERANDO che la Convenzione ACP-CEE di Lome', in appresso
denominata "Convenzione", ha fissato nell'articolo 42 l'importo globale degli aiuti della Comunita' a favore degli Stati ACP firmatari originari; che, in virtu' sia dell'articolo 89 sia dell'articolo 90 della Convenzione, l'accessione di uno Stato non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della suddetta Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
CONSIDERANDO che, in vista della decisione che il Consiglio avrebbe
preso il 29 giugno 1976 per quanto riguarda l'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' Economica Europea, l'accordo intorno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato l'11 luglio 1975, in appresso denominato "accordo interno" ha fissato l'importo globale degli aiuti della Comunita' destinati ai paesi e territori d'oltremare nonche' ai dipartimenti francesi d'oltremare; che lo stesso accordo ha conferito al Consiglio il potere di adeguare gli importi ivi previsti per gli ACP e i PTOM-DOM qualora un paese o territorio d'oltremare, divenuto indipendente, acceda alla Convenzione;
CONSIDERANDO che, poiche' la Repubblica del Surinam, la Repubblica delle Seicelle e lo Stato delle Comore hanno acceduto alla Convenzione rispettivamente il 16 luglio, il 27 agosto e il 13 settembre 1976, il Consiglio ha adeguato, con decisione del 22 marzo 1977, gli importi immessi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonche' i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro;
CONSIDERANDO che gli accordi tra la Comunita' Economica Europea e rispettivamente la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe, la Repubblica del Capo Verde e Papua Nuova Guinea, in appresso denominati "accordi di accessione", prevedono l'accessione di questi tre Stati alla Convenzione;
CONSIDERANDO che e' quindi necessario aumentare l'importo degli
aiuti destinati agli Stati ACP; che a tale scopo occorre destinare alla dotazione globale ACP l'importo di 13 milioni di unita' di conto europee di cui alla decisione del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, rimasto bloccato; che occorre integrare tale importo con un contributo degli Stati membri ripartito secondo il criterio di ripartizione previsto dall'accordo interno;
CONSIDERANDO che, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1,
dell'accordo interno e onde facilitare il rispetto degli obblighi cosi' assunti dagli Stati membri, il Consiglio ha conferito alla Banca Europea per gli investimenti, in appresso denominata Banca", il mandato di versare a favore del Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "Fondo", i pagamenti effettuati alla Banca a titolo delle operazioni previste da tale articolo, fino a concorrenza dei contributi che il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi devono mettere a disposizione del Fondo a decorrere dall'entrata in vigore dei tre accordi di accessione; che la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito, non avendo partecipato al finanziamento dei precedenti Fondi di sviluppo, verseranno direttamente i loro contributi al Fondo;
CONSIDERANDO che occorre di conseguenza modificare l'accordo
interno;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovra' essere applicato non
appena le procedure di ratifica e di notifica di uno dei tre accordi di accessione saranno stato espletate; che tuttavia, qualora uno o piu' Stati eccedenti alla Convenzione non espletino entro un periodo ragionevole le procedure di ratifica dell'accordo di accessione firmato, occorre autorizzare il Consiglio a procedere al corrispondente adeguamento dell'importo degli aiuti destinati agli Stati ACP;
PREVIA consultazione della Commissione delle Comunita' Europee,
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
ARTICOLO 1.
Il seguente paragrafo viene inserito dopo il paragrafo 2
dell'articolo 1 dell'accordo interno:
"2-bis. - A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo, il Fondo e' dotato di un importo di 3.159,50 milioni di unita' di conto europee. Questo importo comprende, oltre ai 3.150 milioni di unita' di conto europee di aiuti previsti dal paragrafo 2, un importo di 9,50 milioni di unita' di conto europee costituito dai contributi supplementari degli Stati membri, secondo la seguente ripartizione:
Belgio 593.750 unita di conto europee
Danimarca 228.000 unita di conto europee
Germania 2.465.250 unita di conto europee
Francia 2.465.250 unita di conto europee
Irlanda 57.000 unita di conto europee
Italia 1.140.000 unita di conto europee
Lussemburgo 19.000 unita di conto europee
Paesi Bassi 755.250 unita di conto europee
Regno Unito 1.776.500 unita di conto europee ".
Art. 2
ARTICOLO 2.
I seguenti paragrafi vengono aggiunti dopo il paragrafo 3
dell'articolo 1 dell'accordo intorno:
"3-bis. - A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo,
l'importo di 3.159,50 milioni di unita' di conto europee di cui al paragrafo 2-bis e' ripartito come segue:
a) 3.054,10 milioni di unita' di conto europee destinati agli
ACP, provenienti dalle seguenti fonti:
3.000 milioni di unita' di conto europee dalla dotazione
inizialmente prevista al paragrafo 3, lettera a), per gli Stati ACP originari;
9,50 milioni di unita' di conto europee dall'importo previsto al paragrafo 2-bis;
13 milioni di unita' di conto europee dall'importo di cui
all'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, introdotto dalla decisione del Consiglio del 22 marzo 1977, che adegua la decisione 76/568/ /CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' Economica Europea;
31,60 milioni di unita' di conto europee dall'importo
trasferito dalla dotazione PTOM alla dotazione ACP, in seguito all'accessione alla Convenzione da parte della Repubblica del Surinam, della Repubblica delle Seicelle e dello Stato delle Comore, in virtu' della decisione del Consiglio del 22 marzo 1977, che adegua gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonche' i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro;
b) 105,40 milioni di unita' di conto europee destinati ai paesi e
territori d'oltremare nonche' ai dipartimenti francesi d'oltremare, provenienti dagli importi inizialmente previsti, al paragrafo 3, lettere b) e c), tenuto conto della riduzione operata in virtu' della decisione di cui al quarto trattino della precedente lettera a).
3-ter. - a) L'importo destinato agli Stati ACP, indicato nel
paragrafo 3-bis, lettera a), e' ripartito come segue:
2.137 milioni di utilita' di conto europee sotto forma di
sovvenzioni;
440,10 milioni di unita' di conto europee sotto forma di
prestiti speciali:
97 milioni di unita' di conto europee sotto forma di capitali di rischio;
380 milioni di unita' di conto europee sotto forma di
trasferimenti, a norma del titolo II della Convenzione.
b) L'importo destinato ai paesi e territori e ai dipartimenti
d'oltremare, indicato nel paragrafo 3-bis, lettera b), e' ripartito come segue:
37 milioni di unita' di conto europee sotto forma di
sovvenzioni;
29,40 milioni di unita' di conto europee sotto forma di
prestiti speciali;
4 milioni di unita' di conto europee sotto forma di capitali di
rischio;
15 milioni di unita' di conto europee sotto forma di riserva; 20 milioni di unita' di conto europee sotto forma di
trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione.
I seguenti paragrafi vengono aggiunti dopo il paragrafo 3
dell'articolo 1 dell'accordo intorno:
"3-bis. - A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo,
l'importo di 3.159,50 milioni di unita' di conto europee di cui al paragrafo 2-bis e' ripartito come segue:
a) 3.054,10 milioni di unita' di conto europee destinati agli
ACP, provenienti dalle seguenti fonti:
3.000 milioni di unita' di conto europee dalla dotazione
inizialmente prevista al paragrafo 3, lettera a), per gli Stati ACP originari;
9,50 milioni di unita' di conto europee dall'importo previsto al paragrafo 2-bis;
13 milioni di unita' di conto europee dall'importo di cui
all'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, introdotto dalla decisione del Consiglio del 22 marzo 1977, che adegua la decisione 76/568/ /CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' Economica Europea;
31,60 milioni di unita' di conto europee dall'importo
trasferito dalla dotazione PTOM alla dotazione ACP, in seguito all'accessione alla Convenzione da parte della Repubblica del Surinam, della Repubblica delle Seicelle e dello Stato delle Comore, in virtu' della decisione del Consiglio del 22 marzo 1977, che adegua gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, da un lato, e i paesi e territori nonche' i dipartimenti francesi d'oltremare, dall'altro;
b) 105,40 milioni di unita' di conto europee destinati ai paesi e
territori d'oltremare nonche' ai dipartimenti francesi d'oltremare, provenienti dagli importi inizialmente previsti, al paragrafo 3, lettere b) e c), tenuto conto della riduzione operata in virtu' della decisione di cui al quarto trattino della precedente lettera a).
3-ter. - a) L'importo destinato agli Stati ACP, indicato nel
paragrafo 3-bis, lettera a), e' ripartito come segue:
2.137 milioni di utilita' di conto europee sotto forma di
sovvenzioni;
440,10 milioni di unita' di conto europee sotto forma di
prestiti speciali:
97 milioni di unita' di conto europee sotto forma di capitali di rischio;
380 milioni di unita' di conto europee sotto forma di
trasferimenti, a norma del titolo II della Convenzione.
b) L'importo destinato ai paesi e territori e ai dipartimenti
d'oltremare, indicato nel paragrafo 3-bis, lettera b), e' ripartito come segue:
37 milioni di unita' di conto europee sotto forma di
sovvenzioni;
29,40 milioni di unita' di conto europee sotto forma di
prestiti speciali;
4 milioni di unita' di conto europee sotto forma di capitali di
rischio;
15 milioni di unita' di conto europee sotto forma di riserva; 20 milioni di unita' di conto europee sotto forma di
trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione.
Art. 3
ARTICOLO 3.
Il presente accordo, che modifica l'accordo interno, viene
approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle norme costituzionali che gli sono proprie. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato Generale del Consiglio delle Comunita' Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Purche' siano rispettate le disposizioni del primo Gomma, il
presente accordo entra in vigore alla data in cui la Comunita' avra' depositato presso il Segretariato degli Stati ACP il primo dei tre Atti di notifica della conclusione di uno degli accordi di accessione alla Convenzione.
Qualora uno o piu' Stati che hanno firmato un accordo di accessione
con la Comunita' non abbiano depositato lo strumento di ratifica entro il termine previsto dalla dichiarazione della Comunita' allegata a ciascuno degli accordi di accessione, il Consiglio, deliberando all'unanimita', procedera' al corrispondente adeguamento dell'aiuto destinato agli Stati ACP.
Il presente accordo, che modifica l'accordo interno, viene
approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle norme costituzionali che gli sono proprie. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato Generale del Consiglio delle Comunita' Europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Purche' siano rispettate le disposizioni del primo Gomma, il
presente accordo entra in vigore alla data in cui la Comunita' avra' depositato presso il Segretariato degli Stati ACP il primo dei tre Atti di notifica della conclusione di uno degli accordi di accessione alla Convenzione.
Qualora uno o piu' Stati che hanno firmato un accordo di accessione
con la Comunita' non abbiano depositato lo strumento di ratifica entro il termine previsto dalla dichiarazione della Comunita' allegata a ciascuno degli accordi di accessione, il Consiglio, deliberando all'unanimita', procedera' al corrispondente adeguamento dell'aiuto destinato agli Stati ACP.
Art. 4
ARTICOLO 4.
Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, verra' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges:
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN
For Hendes Majestaet Denmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL
Pour le President de la Republique francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Maiesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sei testi facenti tutti ugualmente fede, verra' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges:
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN
For Hendes Majestaet Denmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL
Pour le President de la Republique francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Maiesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1978
p. il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - MARCORA - DONAT-CATTIN - OSSOLA - COLOMBO - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo-Protocollo
PROTOCOLLO
RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE
LE ALTRE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE
ALL'ACCORDO:
Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della
Convenzione ACP-CEE di Lome' relative alla nozione di prodotti originari e che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunita' o in uno Stato ACP, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo a condizione che vengano presentate alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:
a) un certificato EUR rilasciato a posteriori dalle autorita'
doganali dello Stato d'esportazione, oppure
b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorita' competenti
di tale Stato,
nonche', in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.
RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE
LE ALTRE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE
ALL'ACCORDO:
Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della
Convenzione ACP-CEE di Lome' relative alla nozione di prodotti originari e che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunita' o in uno Stato ACP, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo a condizione che vengano presentate alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:
a) un certificato EUR rilasciato a posteriori dalle autorita'
doganali dello Stato d'esportazione, oppure
b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorita' competenti
di tale Stato,
nonche', in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.
Accordo-Atto finale
ATTO FINALE
I plenipotenziari
DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESI,
DEL PRESIDENTE D'IRLANDA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
e
DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
il plenipotenziario
DEL CAPO DI STATO DI PAPUA NUOVA GUINEA,
dall'altra parte,
riuniti a Bruxelles il 28 marzo 1977 per la firma dell'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lome',
HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:
l'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' il protocollo relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.
Il plenipotenziario del Capo di Stato di Papua Nuova Guinea ha
dichiarato che Papua Nuova Guinea si associa alle seguenti dichiarazioni, nella misura in cui esse rimangono in applicazione:
dichiarazione comune attiva all'esercizio della pesca allegata
alla Convenzione ACP-CEE di Lome',
dichiarazioni comuni oggetto degli Allegati da I a XIII dell'Atto
finale della Convenzione ACP-CEE di Lome'.
Egli ha inoltre presso atto delle dichiarazioni oggetto degli
Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' delle seguenti dichiarazioni della Comunita' economica europea:
I. - Dichiarazione della Comunita' relativa all'entrata in vigore dell'accordo di accessione:
"1. La Comunita' ritiene altamente auspicabile che l'accordo
relativo all'accessione alla Convenzione di Lome' firmato con Papua Nuova Guinea entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore degli altri accordi di accessione firmati il medesimo giorno con la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe e con la Repubblica del Capo Verde.
Essa prevede a tal fine di portare a termine le procedure
previste dall'articolo 3 di detto accordo alla medesima data per i tre accordi di accessione.
2. Poiche' la Convenzione di Lome' scadra' il 1 marzo 1980 e dato
che, conformemente all'articolo 91 della Convenzione, le parti di detta Convenzione dovranno intraprendere, 18 mesi prima di tele data, negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno i loro rapporti successivi, la Comunita' ritiene che le nuove accessioni a tale Convenzione debbano entrare in vigore antro un ragionevole termine di tempo.
Pertanto, qualora uno dei tre Stati che hanno firmato in data
odierna un accordo di accessione alla Convenzione di Lome' non avesse depositato il suo strumento di rettifica entro i 18 mesi successivi, la Comunita' si riserva di adottare tutte le misure necessarie atto in particolare a permettere l'entrata in vigore separata degli accordi di accessione firmati dallo Stato o dagli Stati che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica".
II. - Misure atte a permettere l'applicazione immediata di talune disposizioni finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo:
"Nel settore della cooperazione finanziaria e teorica, la Comunita'
economica europea prendera', specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, le misure che potranno permettere l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lome'".
FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN.
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN.
Fur den Prasidenten der Bundersrepublilc Deutschland:
WALTER KITTEL.
Pour le President de la Repubblique francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL.
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON.
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI.
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER.
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E.J. KORTHALS ALTES.
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND.
For Radet for De europaeiske Faellesskaber,
Fuer den Rat der Europaischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautes europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeeneschappen:
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSSON.
For the Head of State of Papua New Guinea:
PETER DICKSON DONIGI.
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
I plenipotenziari
DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESI,
DEL PRESIDENTE D'IRLANDA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
e
DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
il plenipotenziario
DEL CAPO DI STATO DI PAPUA NUOVA GUINEA,
dall'altra parte,
riuniti a Bruxelles il 28 marzo 1977 per la firma dell'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lome',
HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:
l'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' il protocollo relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.
Il plenipotenziario del Capo di Stato di Papua Nuova Guinea ha
dichiarato che Papua Nuova Guinea si associa alle seguenti dichiarazioni, nella misura in cui esse rimangono in applicazione:
dichiarazione comune attiva all'esercizio della pesca allegata
alla Convenzione ACP-CEE di Lome',
dichiarazioni comuni oggetto degli Allegati da I a XIII dell'Atto
finale della Convenzione ACP-CEE di Lome'.
Egli ha inoltre presso atto delle dichiarazioni oggetto degli
Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' delle seguenti dichiarazioni della Comunita' economica europea:
I. - Dichiarazione della Comunita' relativa all'entrata in vigore dell'accordo di accessione:
"1. La Comunita' ritiene altamente auspicabile che l'accordo
relativo all'accessione alla Convenzione di Lome' firmato con Papua Nuova Guinea entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore degli altri accordi di accessione firmati il medesimo giorno con la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe e con la Repubblica del Capo Verde.
Essa prevede a tal fine di portare a termine le procedure
previste dall'articolo 3 di detto accordo alla medesima data per i tre accordi di accessione.
2. Poiche' la Convenzione di Lome' scadra' il 1 marzo 1980 e dato
che, conformemente all'articolo 91 della Convenzione, le parti di detta Convenzione dovranno intraprendere, 18 mesi prima di tele data, negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno i loro rapporti successivi, la Comunita' ritiene che le nuove accessioni a tale Convenzione debbano entrare in vigore antro un ragionevole termine di tempo.
Pertanto, qualora uno dei tre Stati che hanno firmato in data
odierna un accordo di accessione alla Convenzione di Lome' non avesse depositato il suo strumento di rettifica entro i 18 mesi successivi, la Comunita' si riserva di adottare tutte le misure necessarie atto in particolare a permettere l'entrata in vigore separata degli accordi di accessione firmati dallo Stato o dagli Stati che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica".
II. - Misure atte a permettere l'applicazione immediata di talune disposizioni finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo:
"Nel settore della cooperazione finanziaria e teorica, la Comunita'
economica europea prendera', specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, le misure che potranno permettere l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo relativo all'accessione di Papua Nuova Guinea alla Convenzione ACP-CEE di Lome'".
FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN.
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN.
Fur den Prasidenten der Bundersrepublilc Deutschland:
WALTER KITTEL.
Pour le President de la Repubblique francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL.
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON.
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI.
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER.
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E.J. KORTHALS ALTES.
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND.
For Radet for De europaeiske Faellesskaber,
Fuer den Rat der Europaischen Gemeinschaften,
For the Council of the European Communities,
Pour le Conseil des Communautes europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' europee,
Voor de Raad van de Europese Gemeeneschappen:
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSSON.
For the Head of State of Papua New Guinea:
PETER DICKSON DONIGI.
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
Accordo-Protocollo
PROTOCOLLO
RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE ALLO
ACCORDO:
Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della
Convenzione ACP-CEE di Lome' relative alla nozione di prodotti originari e che alla data dell'entrate in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunita' o in uno Stato ACP, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo a condizione che vengano presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:
a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' doganali dello Stato d'esportazione, oppure
b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorita' competenti
di tale Stato,
nonche', in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.
RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE ALLO
ACCORDO:
Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della
Convenzione ACP-CEE di Lome' relative alla nozione di prodotti originari e che alla data dell'entrate in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunita' o in uno Stato ACP, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo a condizione che vengano presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:
a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle autorita' doganali dello Stato d'esportazione, oppure
b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorita' competenti
di tale Stato,
nonche', in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.
Accordo-Atto finale
ATTO FINALE
I plenipotenziari
DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL PRESIDENTE D'IRLANDA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
e
DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
il plenipotenziario
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
dall'altra parte,
riuniti a Bruxelles il 28 marzo 1977 per la firma dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lome',
HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:
l'accordo relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde
alla Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' il protocollo relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.
Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica del Capo Verde ha dichiarato che il Capo Verde si associa alle seguenti dichiarazioni, nella maniera in cui esse rimangono in applicazione: dichiarazione comune relativa all'esercizio della pesca allegata alla Convenzione ACP-CEE di Lome'.
dichiarazioni comuni oggetto degli Allegati da I a XIII dell'Atto
finale della Convenzione ACP-CEE di Lome'.
Egli ha inoltre preso atto delle dichiarazioni oggetto dagli
Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' delle seguenti dichiarazioni della Comunita' Economica Europea:
I. Dichiarazione della Comunita' relativa all'entrata in vigore dello accordo di accessione.
"1. La Comunita' ritiene altamente auspicabile che l'accordo
relativo all'accessione alla Convenzione di Lome' firmato con la Repubblica del Capo Verde entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore devi altri accordi di accessione firmati il medesimo giorno con la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe e con Papua Nuova Guinea.
Essa prevede a tal fine di portare a termine le procedure previste all'articolo 4 di detto accordo alla medesima data per i tre accordi di accessione.
2. Poiche' la Convenzione di Lome' scadra' il 1 marzo 1980 e dato che, conformemente all'articolo 91 della Convenzione, le parti di detta Convenzione dovranno intraprendere, 18 mesi prima di tale data negoziali per esaminare le disposizioni che disciplineranno i loro rapporti successivi, la Comunita' ritiene che le nuove accessioni a tale Convenzione debbano entrare in vigore entro un ragionevole termine di tempo.
Pertanto, qualora uno dei tre Stati che hanno firmato in data
odierna un accordo di accessione alla Convenzione di Lome' non avesse depositato il suo strumento di ratifica entro i 18 mesi successivi, la Comunita' si riserva di adottare tutta le misure necessarie atte in particolare a permettere l'entrata in vigore separata degli accordi di accessione firmati dallo Stato o dagli Stati che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica.
II. - Misure atte a permettere l'applicazione immediata di taluna misure finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. "Nel settore dalla cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunita'
Economica Europea prendera', specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, le misure che potranno permettere l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lome'".
FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL
Pour le President de la Republique francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
DONALD MAITLAND
For Radet for De europeiske Faellesskaber:
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften:
For the Council of the European Communities:
Pour le Conseil des Communautes europeannes:
Per il Consiglio delle Comunita' Europee:
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSSON
Pour le President de le Republique de Cap-Vert:
JOSE' BRITO
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
I plenipotenziari
DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL PRESIDENTE D'IRLANDA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
e
DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
il plenipotenziario
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,
dall'altra parte,
riuniti a Bruxelles il 28 marzo 1977 per la firma dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lome',
HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:
l'accordo relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde
alla Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' il protocollo relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.
Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica del Capo Verde ha dichiarato che il Capo Verde si associa alle seguenti dichiarazioni, nella maniera in cui esse rimangono in applicazione: dichiarazione comune relativa all'esercizio della pesca allegata alla Convenzione ACP-CEE di Lome'.
dichiarazioni comuni oggetto degli Allegati da I a XIII dell'Atto
finale della Convenzione ACP-CEE di Lome'.
Egli ha inoltre preso atto delle dichiarazioni oggetto dagli
Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' delle seguenti dichiarazioni della Comunita' Economica Europea:
I. Dichiarazione della Comunita' relativa all'entrata in vigore dello accordo di accessione.
"1. La Comunita' ritiene altamente auspicabile che l'accordo
relativo all'accessione alla Convenzione di Lome' firmato con la Repubblica del Capo Verde entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore devi altri accordi di accessione firmati il medesimo giorno con la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe e con Papua Nuova Guinea.
Essa prevede a tal fine di portare a termine le procedure previste all'articolo 4 di detto accordo alla medesima data per i tre accordi di accessione.
2. Poiche' la Convenzione di Lome' scadra' il 1 marzo 1980 e dato che, conformemente all'articolo 91 della Convenzione, le parti di detta Convenzione dovranno intraprendere, 18 mesi prima di tale data negoziali per esaminare le disposizioni che disciplineranno i loro rapporti successivi, la Comunita' ritiene che le nuove accessioni a tale Convenzione debbano entrare in vigore entro un ragionevole termine di tempo.
Pertanto, qualora uno dei tre Stati che hanno firmato in data
odierna un accordo di accessione alla Convenzione di Lome' non avesse depositato il suo strumento di ratifica entro i 18 mesi successivi, la Comunita' si riserva di adottare tutta le misure necessarie atte in particolare a permettere l'entrata in vigore separata degli accordi di accessione firmati dallo Stato o dagli Stati che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica.
II. - Misure atte a permettere l'applicazione immediata di taluna misure finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. "Nel settore dalla cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunita'
Economica Europea prendera', specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, le misure che potranno permettere l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica del Capo Verde alla Convenzione ACP-CEE di Lome'".
FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL
Pour le President de la Republique francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
DONALD MAITLAND
For Radet for De europeiske Faellesskaber:
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften:
For the Council of the European Communities:
Pour le Conseil des Communautes europeannes:
Per il Consiglio delle Comunita' Europee:
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSSON
Pour le President de le Republique de Cap-Vert:
JOSE' BRITO
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
Accordo-Protocollo
PROTOCOLLO
RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE
ALL'ACCORDO:
Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della Convenzione ACP-CEE di Lome' relativo alla nozione di prodotti originari e che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (comprosi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunita' o in uno Stato ACP, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo a condizione che vengano presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:
a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle
autorita' doganali dello Stato d'esportazione, oppure
b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorita'
competenti di tale Stato,
nonche', in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.
RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D'ORIGINE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE
ALL'ACCORDO:
Le merci rispondenti alle disposizioni del protocollo n. 1 della Convenzione ACP-CEE di Lome' relativo alla nozione di prodotti originari e che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (comprosi i porti franchi e i depositi franchi) nella Comunita' o in uno Stato ACP, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo a condizione che vengano presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:
a) un certificato EUR. 1 rilasciato a posteriori dalle
autorita' doganali dello Stato d'esportazione, oppure
b) un certificato d'origine rilasciato dalle autorita'
competenti di tale Stato,
nonche', in ambo i casi, i documenti comprovanti il trasporto diretto.
Accordo-Atto finale
ATTO FINALE
I plenipotenziari
DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL PRESIDENTE D'IRLANDA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
e
DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
il plenipotenziario
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E
PRINCIPE,
dall'altra parte,
riuniti a Bruxelles il 28 marzo 1977 per la firma dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe alla Convenzione ACP-CEE di Lome',
HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:
l'accordo relativo all'accessione della Repubblica democratica di
Sao Tome' e Principe alla Convenzione ACP-CEE di Lome' nonche' il protocollo relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.
Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe ha dichiarato che Sao Tome' e Principe si associa alle seguenti dichiarazioni, nella misura in cui esse rimangono in applicazione:
dichiarazione comune relativa all'esercizio della pesca allegata alla Convenzione ACP-CEE di Lome',
dichiarazioni comuni oggetto degli Allegati da I a XIII dell'Atto
finale della Convenzione ACP-CEE di Lome'.
Egli ha inoltre preso atto delle dichiarazioni oggetto degli
Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' delle seguenti dichiarazioni della Comunita' Economica Europea:
I. - Dichiarazione della Comunita' relativa all'entrata in vigore dell'accordo di accessione.
"1. La Comunita' ritiene altamente auspicabile che l'accordo
relativo all'accessione alla Convenzione di Lome' firmato con la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore degli altri accordi di accessione firmati il medesimo giorno con la Repubblica del Capo Verde e con Papua Nuova Guinea.
Essa prevede a tal fine di portare a termine le procedure previste dall'articolo 4 di detto accordo alla medesima data per i tre accordi di accessione.
2. Poiche' la Convenzione di Lome' scadra' il 1 marzo 1980 e dato che, conformemente all'articolo 91 della Convenzione, le parti di detta Convenzione dovranno intraprendere, 18 mesi prima di tale data, negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno i loro rapporti successivi, la Comunita' ritiene che le nuove accessioni a tale Convenzione debbano entrare in vigore entro un ragionevole termine di tempo.
Pertanto, qualora uno dei tre Stati che hanno firmato in data
odierna un accordo di accessione alla Convenzione di Lome' non avesse depositato il suo strumento di ratifica entro i 18 mesi successivi, la Comunita' si riserva di adottare tutte le misure necessarie atta in particolare a permettere l'entrata in vigore separata degli accordi di accessione firmati dallo Stato o dagli Stati che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica".
II. - Misure atte a permettere l'insediata applicazione di talune disposizioni finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
"Nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunita'
Economica Europea prendera', specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, le misure che potranno permettere l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione, a decorrere all'entrata in vigore dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe alla Convenzione ACP-CEE di Lome'.
FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges:
Voor Zojne Majesteit da Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL
Pour le President de la Republique Francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND
For Radet for De eurupaeiske Faellesskaber:
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften:
For the Council of the European Communities:
Pour le Conseil des Communautes europeennes:
Per il Consiglio delle Comunita' Europee:
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSON
Pour le President de la Republique democratique de Sao Tome' et
Principe:
LEONEL MARIO DALVA
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
I plenipotenziari
DI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL PRESIDENTE D'IRLANDA,
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
DI SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
e
DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
da una parte, e
il plenipotenziario
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME' E
PRINCIPE,
dall'altra parte,
riuniti a Bruxelles il 28 marzo 1977 per la firma dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe alla Convenzione ACP-CEE di Lome',
HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:
l'accordo relativo all'accessione della Repubblica democratica di
Sao Tome' e Principe alla Convenzione ACP-CEE di Lome' nonche' il protocollo relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.
Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe ha dichiarato che Sao Tome' e Principe si associa alle seguenti dichiarazioni, nella misura in cui esse rimangono in applicazione:
dichiarazione comune relativa all'esercizio della pesca allegata alla Convenzione ACP-CEE di Lome',
dichiarazioni comuni oggetto degli Allegati da I a XIII dell'Atto
finale della Convenzione ACP-CEE di Lome'.
Egli ha inoltre preso atto delle dichiarazioni oggetto degli
Allegati da XIV a XXIV dell'Atto finale della Convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' delle seguenti dichiarazioni della Comunita' Economica Europea:
I. - Dichiarazione della Comunita' relativa all'entrata in vigore dell'accordo di accessione.
"1. La Comunita' ritiene altamente auspicabile che l'accordo
relativo all'accessione alla Convenzione di Lome' firmato con la Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe entri in vigore alla stessa data di entrata in vigore degli altri accordi di accessione firmati il medesimo giorno con la Repubblica del Capo Verde e con Papua Nuova Guinea.
Essa prevede a tal fine di portare a termine le procedure previste dall'articolo 4 di detto accordo alla medesima data per i tre accordi di accessione.
2. Poiche' la Convenzione di Lome' scadra' il 1 marzo 1980 e dato che, conformemente all'articolo 91 della Convenzione, le parti di detta Convenzione dovranno intraprendere, 18 mesi prima di tale data, negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno i loro rapporti successivi, la Comunita' ritiene che le nuove accessioni a tale Convenzione debbano entrare in vigore entro un ragionevole termine di tempo.
Pertanto, qualora uno dei tre Stati che hanno firmato in data
odierna un accordo di accessione alla Convenzione di Lome' non avesse depositato il suo strumento di ratifica entro i 18 mesi successivi, la Comunita' si riserva di adottare tutte le misure necessarie atta in particolare a permettere l'entrata in vigore separata degli accordi di accessione firmati dallo Stato o dagli Stati che abbiano gia' depositato gli strumenti di ratifica".
II. - Misure atte a permettere l'insediata applicazione di talune disposizioni finanziarie a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
"Nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunita'
Economica Europea prendera', specialmente per quanto concerne la programmazione dell'aiuto, le misure che potranno permettere l'effettiva applicazione delle corrispondenti disposizioni della Convenzione, a decorrere all'entrata in vigore dell'accordo relativo all'accessione della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe alla Convenzione ACP-CEE di Lome'.
FATTO A BRUXELLES, addi' ventotto marzo
millenovecentosettantasette.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges:
Voor Zojne Majesteit da Koning der Belgen:
JOSEPH VAN DER MEULEN
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning:
ERIK B. LYRTOFT-PETERSEN
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland:
WALTER KITTEL
Pour le President de la Republique Francaise:
LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL
For the President of Ireland:
BRENDAN DILLON
Per il Presidente della Repubblica italiana:
PAOLO MASSIMO ANTICI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
JEAN DONDELINGER
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:
E. J. KORTHALS ALTES
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland:
DONALD MAITLAND
For Radet for De eurupaeiske Faellesskaber:
Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften:
For the Council of the European Communities:
Pour le Conseil des Communautes europeennes:
Per il Consiglio delle Comunita' Europee:
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen:
DONALD MAITLAND
CLAUDE CHEYSON
Pour le President de la Republique democratique de Sao Tome' et
Principe:
LEONEL MARIO DALVA
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI