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Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, concernente i termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

Art. 2.


Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e' autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entita' delle tasse di cui all'articolo precedente. Tali modifiche, decorrenti dal primo gennaio, possono essere apportate, con le stesse modalita', per ogni biennio successivo.