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Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, e' sostituito dal seguente:
"Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che effettua in modo diretto, a contatto con il pubblico e per almeno due ore nell'arco della giornata lavorativa, operazioni con effettivo maneggio di danaro attinenti ai servizi di cui all'articolo 100, primo e secondo comma, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, compete un'indennita' giornaliera di maneggio valori di L. 350 (trecentocinquanta); detta indennita' non puo' essere corrisposta a piu' di una unita' per ogni sportello".

Art. 2.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.000.000.000 per l'anno 1978, si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno finanziario 1978.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1978
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - GULLOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO