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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VI dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1978
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - DONAT-CATTIN - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accord

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIF A LA DELIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE LES
DEUX PAYS




Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA I DUE PAESI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
tunisina desiderosi di rafforzare maggiormente le relazioni di buon vicinato e i legami di amicizia tra i loro due Paesi hanno convenuto di definire e fissare nel presente Accordo i principi ed i criteri del tracciato della linea di delimitazione della piattaforma continentale tra l'Italia e la Tunisia.

Articolo I.

La delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi e' costituita dalla linea mediana i cui punti sono equidistanti dai punti piu' vicini alle linee di base dalle quali vengono misurate l'estensione dei mari territoriali dell'Italia e della Tunisia tenendo conto delle isole, isolotti e bassifondi affioranti fatta eccezione per Lampione, Lampedusa, Linosa e Pantelleria.

Accordo-art. II

Articolo II.

Per quanto concerne le isole di cui all'articolo I, la
delimitazione della piattaforma continentale viene fissata dalle seguenti disposizioni:
a) intorno a Pantelleria, la delimitazione dalla parte della
Tunisia sara' costituita dalla linea inviluppante di cerchi di 13 miglia marine di raggio ed i cui centri si trovano sul litorale di detta isola e cio' fino all'intersezione di questa linea inviluppante con la linea mediana definita all'articolo I;
b) intorno a Lampione, la delimitazione dalla parte della Tunisia
sara' costituita dalla linea inviluppante di cerchi di 12 miglia marine di raggio e i cui centri si trovano sul litorale di detta isola e cio' fino all'intersezione di questa linea inviluppante con quella relativa a Lampedusa e che e' definita alla seguente lettera c);
c) intorno a Lampedusa, la delimitazione dalla parte della
Tunisia sara' costituita dai tratti della linea inviluppante di cerchi di 13 miglia marine di raggio e i cui centri si trovano sul litorale di detta isola, tratti compresi tra la intersezione di questa linea inviluppante da una parte con quella di Lampione di cui alla precedente lettera b) e dall'altra con la linea inviluppante relativa a Linosa di cui alla seguente lettera d);
d) intorno a Linosa, la delimitazione dalla parte della Tunisia sara' costituita dai tratti della linea inviluppante di cerchi di 13 miglia marine di raggio e i cui centri si trovano sul litorale di detta isola, tratti compresi tra la intersezione di questa linea inviluppante da una parte con quella di Lampedusa di cui alla precedente lettera c) e dall'altra con la linea mediana di cui all'articolo I.

Accordo-art. III

Articolo III.

Verra' istituita nel piu' breve tempo possibile una Commissione
tecnica italo-tunisina, incaricata di tracciare sulle carte la linea mediana e i tratti di linea inviluppante definiti nel precedente articolo e di determinare le coordinate dei punti che formano dette linee.
Detta Commissione dovra', per quanto possibile, terminare i suoi
lavori entro un termine di tre mesi dalla data del presente Accordo.
Le carte, nonche' la definizione delle coordinate dei punti che
costituiscono le linee, che saranno state fissate da detta Commissione tecnica, verranno autenticate dalla firma dei plenipotenziari delle due parti, e verranno allegate al presente Accordo.

Accordo-art. IV

Articolo IV.

Qualora giacimenti di risorse naturali si estendano dalle due parti
della linea di delimitazione della piattaforma continentale, con la conseguenza che le risorse dalla parte della piattaforma appartenente ad una delle parti contraenti potrebbero essere sfruttate dalla parte della piattaforma appartenente all'altra parte, le autorita' competenti delle parti contraenti concerteranno al fine di giungere ad un accordo per la determinazione delle condizioni di sfruttamento di dette risorse, dopo aver consultato gli eventuali concessionari.
In attesa dell'intervento del predetto accordo, ciascuna parte
controllera' affinche' lo sfruttamento venga effettuato nelle condizioni ottimali conformi alle regole dell'arte.

Accordo-art. V

Articolo V.

In caso di controversia sulla posizione di una installazione
rispetto alla linea di delimitazione, come e' definita dal presente Accordo, le autorita' competenti delle parti contraenti stabiliranno, di comune accordo, in quale piattaforma continentale delle due parti sono situate dette installazioni.

Accordo-art. VI

Articolo VI

Il presente Accordo sara' ratificato conformemente alle norme
costituzionali delle parti contraenti ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a Roma entro da piu' breve termine.
Tuttavia, a partire dalla data della firma del presente Accordo i due Governi potranno rilasciare dei permessi di esplorazione e di sfruttamento delle risorse minerali nelle zone loro spettanti e come sono state definite dai principi specificati nel presente Accordo.
Fatto a Tunisi il 20 agosto 1971 in due esemplari in lingua francese, tutti e due facenti ugualmente fede.


Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica Tunisina
L. FAVRETTI A. LASRAM



Accordo-Allegato

ALLEGATO DELL'ACCORDO ITALO-TUNISINO DEL 20 AGOSTO 1971 RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE TRA I DUE PAESI (CARTE E COORDINATE GEOGRAFICHE)

LISTA DEI PUNTI CHE COSTITUISCONO LA LINEA MEDIANA E I TRATTI D'INVILUPPO DEFINITI DAGLI ARTICOLI I E II DELL'ACCORDO


Parte di provvedimento in formato grafico