Approvazione ed esecuzione del protocollo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' approvato il protocollo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 del protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1978
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI - DONAT-CATTIN - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO
concernente la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Canada
La Commissione delle Comunita' europee, a nome della Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio, e
Il Governo del Regno del Belgio,
Il Governo del Regno di Danimarca;
Il Governo della Repubblica federale di Germania,
Il Governo della Repubblica francese,
Il Governo dell'Irlanda,
Il Governo della Repubblica italiana,
Il Governo del Granducato del Lussemburgo,
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
nonche'
Il Governo del Canada,
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1.
Le disposizioni degli articoli I a V dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunita' europee e il Canada, firmato a Ottawa il 6 luglio 1976, si applicano anche ai settori coperti dal trattato che istituisce ala Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
concernente la cooperazione commerciale ed economica tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Canada
La Commissione delle Comunita' europee, a nome della Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio, e
Il Governo del Regno del Belgio,
Il Governo del Regno di Danimarca;
Il Governo della Repubblica federale di Germania,
Il Governo della Repubblica francese,
Il Governo dell'Irlanda,
Il Governo della Repubblica italiana,
Il Governo del Granducato del Lussemburgo,
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
nonche'
Il Governo del Canada,
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1.
Le disposizioni degli articoli I a V dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunita' europee e il Canada, firmato a Ottawa il 6 luglio 1976, si applicano anche ai settori coperti dal trattato che istituisce ala Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Protocollo - art. 2
Articolo 2.
Il presente protocollo si applica al territorio del Canada ed ai territori in cui si applica il trattato che istituisce da Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni indicate nel suddetto trattato.
Il presente protocollo si applica al territorio del Canada ed ai territori in cui si applica il trattato che istituisce da Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni indicate nel suddetto trattato.
Protocollo - art. 3
Articolo 3.
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le Parti contraenti si sono notificate d'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso cessera' di avere applicazione qualora venga denunciato l'accordo quadro di cui all'articolo 1.
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le Parti contraenti si sono notificate d'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso cessera' di avere applicazione qualora venga denunciato l'accordo quadro di cui all'articolo 1.
Protocollo - art. 4
Articolo 4.
Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testa facente ugualmente fede.
FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentosettantasei.
For Kommissionen for De europaeisk Faellesskaber,
Fur die Kommission der Europaischen Gemeinschaften,
For the Commission of the European Communities,
Pour la Commission des Communautes europeennes,
Per la Commissione delle Comunita' Europee,
Voor de Commissie vari de Europese Gemeenschappen,
THEODORUS NIJZEN
Pour le Gouvernement da Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie
J. VAN DER MEULEN
Pa Kongeriget Danmarks vegne
NIELS ERSBOLL
Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
U. LEBSANFT
Pour le Gouvernement de la Republique francaise
JEAN - MARIE SOUTOU
For the Government of Ireland
BREANDAN DILLON
Per il Governo della Repubblica italiana
PAOLO M. ANTICI
Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg
J. DONDELINGER
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
SASSEN
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northen Ireland
DONALD MAITLAND
Far the Government of Canada
M. CADIEUX
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testa facente ugualmente fede.
FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentosettantasei.
For Kommissionen for De europaeisk Faellesskaber,
Fur die Kommission der Europaischen Gemeinschaften,
For the Commission of the European Communities,
Pour la Commission des Communautes europeennes,
Per la Commissione delle Comunita' Europee,
Voor de Commissie vari de Europese Gemeenschappen,
THEODORUS NIJZEN
Pour le Gouvernement da Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie
J. VAN DER MEULEN
Pa Kongeriget Danmarks vegne
NIELS ERSBOLL
Fur die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
U. LEBSANFT
Pour le Gouvernement de la Republique francaise
JEAN - MARIE SOUTOU
For the Government of Ireland
BREANDAN DILLON
Per il Governo della Repubblica italiana
PAOLO M. ANTICI
Pour le Gouvernement du Grand-Duche' de Luxembourg
J. DONDELINGER
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
SASSEN
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northen Ireland
DONALD MAITLAND
Far the Government of Canada
M. CADIEUX
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI