Accettazione ed esecuzione del protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il protocollo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 12 giugno 1973.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV del protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservate come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1978
LEONE ANDREOTTI - FORLANI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Protocole
PROTOCOLE RELATIF AUX MARINS REFUGIES
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
PROTOCOLLO RELATIVO AI MARINAI RIFUGIATI
Le Parti contraenti del presente Protocollo,
Considerando che l'applicazione dell'Accordo relativo ai marinai rifugiati, firmato a L'Aja il 23 novembre 1957 (qui di seguito denominato l'Accordo) e' strettamente connesso all'applicazione della Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (qui di seguito denominata la Convenzione), che si applica soltanto alle persone che sono divenute rifugiate in seguito ad avvenimenti verificatisi prima del 1 gennaio 1951,
Considerando che nuove categorie di rifugiati sono emerse dopo che la Convenzione e' stata adottata e che e' auspicabile che lo stesso status sia esteso a tutti i rifugiati contemplati dalla definizione della Convenzione senza tener conto della data limite del 1 gennaio 1951 e che a tal fine un Protocollo relativo allo status dei rifugiati fu aperto all'adesione a New York il 31 gennaio 1967,
Desiderando stabilire un regime similare nei confronti dei marinai rifugiati,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1) Le Parti contraenti del presente Protocollo s'impegnano ad applicare ai marinai rifugiati, come definiti qui di seguito, gli articoli 2 e da 4 a 13 incluso dell'Accordo.
2) Ai fini del presente Protocollo, il termine "marinaio rifugiato" si riferisce a qualsiasi persona che, essendo rifugiata secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo I del Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, e' in servizio quale marinaio di qualsiasi categoria a bordo di una nave mercantile, o abitualmente percepisce il suo salario come un marinaio a bordo di detta nave.
3) Il presente Protocollo sara' applicato senza alcuna limitazione geografica; tuttavia le dichiarazioni gia' fatte, in conformita' con l'articolo 1, 1) a) della sezione B della Convenzione, da Stati gia' Parti della stessa, si applicheranno anche ai sensi del presente Protocollo, a meno che esse non siano state estese in base all'articolo 1, 2) della sezione B della Convenzione.
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
PROTOCOLLO RELATIVO AI MARINAI RIFUGIATI
Le Parti contraenti del presente Protocollo,
Considerando che l'applicazione dell'Accordo relativo ai marinai rifugiati, firmato a L'Aja il 23 novembre 1957 (qui di seguito denominato l'Accordo) e' strettamente connesso all'applicazione della Convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (qui di seguito denominata la Convenzione), che si applica soltanto alle persone che sono divenute rifugiate in seguito ad avvenimenti verificatisi prima del 1 gennaio 1951,
Considerando che nuove categorie di rifugiati sono emerse dopo che la Convenzione e' stata adottata e che e' auspicabile che lo stesso status sia esteso a tutti i rifugiati contemplati dalla definizione della Convenzione senza tener conto della data limite del 1 gennaio 1951 e che a tal fine un Protocollo relativo allo status dei rifugiati fu aperto all'adesione a New York il 31 gennaio 1967,
Desiderando stabilire un regime similare nei confronti dei marinai rifugiati,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1) Le Parti contraenti del presente Protocollo s'impegnano ad applicare ai marinai rifugiati, come definiti qui di seguito, gli articoli 2 e da 4 a 13 incluso dell'Accordo.
2) Ai fini del presente Protocollo, il termine "marinaio rifugiato" si riferisce a qualsiasi persona che, essendo rifugiata secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo I del Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, e' in servizio quale marinaio di qualsiasi categoria a bordo di una nave mercantile, o abitualmente percepisce il suo salario come un marinaio a bordo di detta nave.
3) Il presente Protocollo sara' applicato senza alcuna limitazione geografica; tuttavia le dichiarazioni gia' fatte, in conformita' con l'articolo 1, 1) a) della sezione B della Convenzione, da Stati gia' Parti della stessa, si applicheranno anche ai sensi del presente Protocollo, a meno che esse non siano state estese in base all'articolo 1, 2) della sezione B della Convenzione.
Protocollo - art. II
Articolo II
Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti del presente Protocollo, relativa all'interpretazione o all'applicazione di qualsiasi delle sue disposizioni, che non puo' essere regolata con altri mezzi, sara' demandata alla Corte internazionale di giustizia a richiesta di una delle Parti della controversia.
Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti del presente Protocollo, relativa all'interpretazione o all'applicazione di qualsiasi delle sue disposizioni, che non puo' essere regolata con altri mezzi, sara' demandata alla Corte internazionale di giustizia a richiesta di una delle Parti della controversia.
Protocollo - art. III
Articolo III
1) Il presente Protocollo sara' aperto all'accettazione o all'approvazione di tutti i Governi che hanno firmato l'Accordo o che vi hanno aderito o di qualsiasi altro Governo che si assume obblighi nei confronti dei marinai rifugiati in base all'articolo 28 della Convenzione o obblighi ad esso corrispondenti.
2) Gli strumenti d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.
1) Il presente Protocollo sara' aperto all'accettazione o all'approvazione di tutti i Governi che hanno firmato l'Accordo o che vi hanno aderito o di qualsiasi altro Governo che si assume obblighi nei confronti dei marinai rifugiati in base all'articolo 28 della Convenzione o obblighi ad esso corrispondenti.
2) Gli strumenti d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi.
Protocollo - art. IV
Articolo IV
1) Il presente Protocollo entrera' in vigore il 90° giorno dopo la data del deposito dell'ottavo strumento d'accettazione o d'approvazione.
2) Per ciascun Governo che accetti o che approvi il presente Protocollo dopo il deposito dell'ottavo strumento d'accettazione o d'approvazione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla data del deposito da parte di detto Governo del suo strumento d'accettazione o d'approvazione.
1) Il presente Protocollo entrera' in vigore il 90° giorno dopo la data del deposito dell'ottavo strumento d'accettazione o d'approvazione.
2) Per ciascun Governo che accetti o che approvi il presente Protocollo dopo il deposito dell'ottavo strumento d'accettazione o d'approvazione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla data del deposito da parte di detto Governo del suo strumento d'accettazione o d'approvazione.
Protocollo - art. V
Articolo V
1) Qualsiasi Governo puo', al momento del deposito del suo strumento d'accettazione o d'approvazione, o in qualsiasi altra data successiva, dichiarare che il presente Protocollo dovra' estendersi a uno o piu' territori delle cui relazioni internazionali esso sia responsabile, purche' abbia assunto nei confronti di detto o detti territori quegli obblighi che sono menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo III.
2) Tale estensione dovra' farsi con notifica indirizzata al Governo del Regno dei Paesi Bassi.
3) Tale estensione avra' effetto il 90° giorno dopo la data alla quale e' stata ricevuta la notifica dal Governo del Regno dei Paesi Bassi, ma non prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per il Governo notificante come specificato nell'articolo IV.
1) Qualsiasi Governo puo', al momento del deposito del suo strumento d'accettazione o d'approvazione, o in qualsiasi altra data successiva, dichiarare che il presente Protocollo dovra' estendersi a uno o piu' territori delle cui relazioni internazionali esso sia responsabile, purche' abbia assunto nei confronti di detto o detti territori quegli obblighi che sono menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo III.
2) Tale estensione dovra' farsi con notifica indirizzata al Governo del Regno dei Paesi Bassi.
3) Tale estensione avra' effetto il 90° giorno dopo la data alla quale e' stata ricevuta la notifica dal Governo del Regno dei Paesi Bassi, ma non prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per il Governo notificante come specificato nell'articolo IV.
Protocollo - art. VI
Articolo VI
1) Una Parte contraente puo' denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento a mezzo di notifica indirizzata al Governo del Regno dei Paesi Bassi.
2) La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale e' stata ricevuta la notifica dal Governo del Regno dei Paesi Bassi.
Qualora il presente Protocollo sia stato denunciato da una Parte contraente, qualsiasi altra Parte contraente, dopo aver consultato le restanti Parti, puo' denunciare il Protocollo con effetto dalla stessa data, purche' sia data notifica almeno sei mesi prima.
1) Una Parte contraente puo' denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento a mezzo di notifica indirizzata al Governo del Regno dei Paesi Bassi.
2) La denuncia avra' effetto un anno dopo la data alla quale e' stata ricevuta la notifica dal Governo del Regno dei Paesi Bassi.
Qualora il presente Protocollo sia stato denunciato da una Parte contraente, qualsiasi altra Parte contraente, dopo aver consultato le restanti Parti, puo' denunciare il Protocollo con effetto dalla stessa data, purche' sia data notifica almeno sei mesi prima.
Protocollo - art. VII
Articolo VII
1) Una Parte contraente che abbia fatto una notifica ai sensi dell'articolo V potra' in qualsiasi momento successivo dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Governo del Regno dei Paesi Bassi che il presente Protocollo cessera' di applicarsi ad ogni territorio designato nella notifica.
2) Il presente Protocollo cessera' di applicarsi al territorio o ai territori in questione un anno dopo la data in cui la notifica e' stata ricevuta dal Governo del Regno dei Paesi Bassi.
1) Una Parte contraente che abbia fatto una notifica ai sensi dell'articolo V potra' in qualsiasi momento successivo dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Governo del Regno dei Paesi Bassi che il presente Protocollo cessera' di applicarsi ad ogni territorio designato nella notifica.
2) Il presente Protocollo cessera' di applicarsi al territorio o ai territori in questione un anno dopo la data in cui la notifica e' stata ricevuta dal Governo del Regno dei Paesi Bassi.
Protocollo - art. VIII
Articolo VIII
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi informera' tutti i Governi che hanno firmato l'Accordo o vi hanno aderito e tutti gli altri Governi che hanno accettato o approvato il presente Protocollo di tutti i depositi e le notifiche fatti in conformita' con gli articoli III, V, VI e VII.
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi informera' tutti i Governi che hanno firmato l'Accordo o vi hanno aderito e tutti gli altri Governi che hanno accettato o approvato il presente Protocollo di tutti i depositi e le notifiche fatti in conformita' con gli articoli III, V, VI e VII.
Protocollo Trad. - art. IX
Articolo IX
Un esemplare del presente Protocollo, i cui testi in inglese e francese fanno egualmente fede, firmato dal Ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, sara' depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, che ne trasmettera' copie conformi autenticate ai Governi di cui all'articolo VIII.
In conformita' con l'articolo IX del presente Protocollo, io ho apposto la mia firma il dodici giugno millenovecentosettantatre.
(Segue le firma)
Un esemplare del presente Protocollo, i cui testi in inglese e francese fanno egualmente fede, firmato dal Ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, sara' depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, che ne trasmettera' copie conformi autenticate ai Governi di cui all'articolo VIII.
In conformita' con l'articolo IX del presente Protocollo, io ho apposto la mia firma il dodici giugno millenovecentosettantatre.
(Segue le firma)