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Adesione ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976, e loro esecuzione.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai protocolli che prorogano per la terza volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976.