Elevazione del limite massimo di eta' per accedere ai pubblici concorsi.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"non aver superato l'eta' di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".
Art. 2.
Il n. 2) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non puo' superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di eta' o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali e' esteso lo stesso beneficio".
Art. 3.
Art. 4.
La lettera a) del primo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e' sostituita dalla seguente:
"a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1978
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO