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Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Per le annate agrarie 1977-78, 1978-79 e comunque non oltre la data dell'entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, alle varie scadenze previste nel contratto di affitto di fondi rustici o dalle consuetudini, vengono corrisposte, a titolo di acconto, somme sulla base delle tabelle stabilite ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 814. Tali somme saranno soggette ad eventuale conguaglio secondo quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1977.
Salvo quanto disposto nel comma seguente, anche per le precedenti annate agrarie si considerano versati in acconto i pagamenti dei canoni effettuati ai sensi del precedente comma. Nel caso in cui le tabelle non siano state determinate o siano state annullate o sospese, i canoni sono corrisposti, in via provvisoria, salvo conguaglio, nella misura corrispondente a 55 volte il reddito dominicale determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.
Sono da considerare definitivi i pagamenti di canoni di affitto di fondi rustici effettuati, in data anteriore al 29 dicembre 1977, senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o a seguito di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato. ((2))
E' sospesa l'esecuzione delle sentenze non passate in giudicato, che in data successiva al 28 dicembre 1977 abbiano condannato l'affittuario a corrispondere canoni diversi da quelli previsti dalle tabelle di cui al primo comma, ovvero al rilascio del terreno per morosita' connessa al pagamento di detti canoni.
AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 139 (in G.U. 1° s.s. 16/05/1984, n. 134) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, limitatamente alle parole: "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore, o".

Art. 2.


All'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacita' lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma e' applicabile se il concedente, o il locatore, dichiari di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni, sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacita' lavorativa all'uopo proporzionata;".
il disposto del precedente comma si applica anche ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1978
LEONE ANDREOTTI - MARCORA - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO