Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, e delle singole leggi delle regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonche' per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge.
Dette soprattasse sono a carico del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo in solidale corresponsabilita' con il conducente.
Per i veicoli e gli autoscafi iscritti nei pubblici registri, qualora il pagamento sia effettuato entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, si applica a carico del proprietario del veicolo o autoscafo una ((sanzione amministrativa)) pari al dieci per cento dell'importo dei tributi dovuti per il veicolo o autoscafo cui il pagamento si riferisce. La ((sanzione amministrativa)) e' elevata al 20 per cento se il pagamento e' effettuato entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine stabilito. Qualora il versamento sia effettuato successivamente la ((sanzione amministrativa)) e' pari all'importo del tributo dovuto. In caso di insufficiente pagamento le predette soprattasse sono dovute sulla parte dei tributi non corrisposta. L'importo delle soprattasse non puo' essere inferiore a lire cinquemila.
Le soprattasse stabilite nel precedente comma si applicano per ciascun periodo fisso quadrimestrale o semestrale cui l'inadempimento si riferisce.
Art. 2.
Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonche' dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione e' notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.
Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione, al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'articolo 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida.
L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione e' stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse.
Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.
Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle soprattasse nelle casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza.
Art. 3.
Contro l'ingiunzione di pagamento puo' essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.
I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.
L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facolta' di adire l'autorita' giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 4 luglio 1996, n. 233 (in G.U. la s.s. 10/07/1996, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo."
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 4 luglio 1996, n. 233 (in G.U. la s.s. 10/07/1996, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo."
Art. 4.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno trasmettere all'intendente di finanza competente per territorio, perche' provveda alla loro definizione, tutti i ricorsi depositati presso gli uffici regionali.
Art. 5.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.
Art. 6.
La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1978
LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Tabelle
TABELLA DELLE INFRAZIONI
1. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
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2. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
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3. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
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4. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
9. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
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10. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
Nota: Le soprattasse previste nella presente tabella sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. In ogni caso l'importo minimo per soprattasse non puo' essere inferiore a L. 5.000.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 , come modificato dal D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 17 comma 3) che "La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione."
1. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
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2. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
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3. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
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4. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
9. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
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10. ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473))
Nota: Le soprattasse previste nella presente tabella sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze. In ogni caso l'importo minimo per soprattasse non puo' essere inferiore a L. 5.000.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 , come modificato dal D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 17 comma 3) che "La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione."
| Titolo della infrazione | Misura della ((sanzione amministrativa)) |