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Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.

Art. 2.


Il parere parlamentare e' espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed e' motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
Per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere e' espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 3.


L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione puo' provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni.

Art. 4.


La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacita' professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico.
((La richiesta di parere relativa al rinnovo di un mandato in un ente pubblico che esercita attivita' creditizia o che, a seguito di operazioni di conferimento d'azienda, detiene partecipazioni di controllo, anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di societa' per azioni deve contenere una relazione sull'evoluzione tecnica dell'ente pubblico nel periodo di durata del mandato scaduto. La disposizione si applica anche per il passaggio fra cariche di presidente e vicepresidente nel medesimo ente ovvero fra gli enti pubblici precedentemente indicati)).

Art. 5.


Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.

Art. 6.


Qualora, a seguito del parere espresso da una, o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.
La stessa procedura si applica altresi' per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia gia' stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non puo' essere effettuata per piu' di due volte.

Art. 7.


Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di:
a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;
b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;
c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Art. 8.


Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:
1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 7;
2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina;
3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.
Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.
Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedelta' delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validita' degli atti compiuti.

Art. 9.


Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Art. 10.


Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del presidente della regione, della giunta regionale o dei singoli assessori, le regioni provvedono ad emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla presente legge, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 11.



Le indennita' di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'articolo 1 sono determinate con decreto dell'autorita' competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1978
LEONE ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO