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Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero.

Articolo unico


La locuzione "zone della regione Friuli-Venezia Giulia", contenuta nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, e' da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone.
Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa.