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Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974.

Art. 20

Articolo 20

1. Il Segretariato accertera' quando la somma giornaliera accumulata degli obblighi di prelievo dalle riserve di emergenza ha raggiunto o sta presumibilmente per raggiungere il 50 per cento degli impegni per le riserve di emergenza. Il Segretariato riferira' immediatamente il proprio accertamento al Comitato direttivo e ne informera' i Paesi partecipanti. Il rapporto includera' informazioni sulla situazione petrolifera.
2. Il Comitato direttivo si riunira' entro 72 ore dalla comunicazione dell'accertamento del Segretariato per esaminare i dati compilati e le informazioni fornite. Sulla base delle notizie disponibili il Comitato direttivo riferira' al Comitato dei Ministri entro le successive 48 ore proponendo le misure richieste per fronteggiare le necessita' della situazione incluso l'aumento del livello di restrizione obbligatoria della domanda ritenuto necessario. Il rapporto riferira' le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo.
3. Il Comitato dei Ministri si riunira' entro 48 ore dalla ricezione del rapporto e delle proposte del Comitato direttivo. Il Comitato dei Ministri esaminera' l'accertamento del Segretariato ed il rapporto del Comitato direttivo e decidera' entro le successive 48 ore a maggioranza speciale sulle misure richieste per fronteggiare le necessita' della situazione, incluso l'aumento del livello di restrizione obbligatoria della domanda ritenuto necessario.