Proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete, e successive modificazioni.
Art. 1.
A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata fino al 31 marzo 1978.