Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, con tre allegati, un protocollo finale e sei protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973.
Art. 20
ARTICOLO 20.
(Sospensione del servizio)
111 Ogni Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale delle telecomunicazioni per una durata indeterminata, sia in modo generale, sia per alcune relazioni soltanto e/o per talune specie di corrispondenze in partenza, in arrivo, o in transito, con l'obbligo di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Membri, per il tramite del segretariato generale.
(Sospensione del servizio)
111 Ogni Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale delle telecomunicazioni per una durata indeterminata, sia in modo generale, sia per alcune relazioni soltanto e/o per talune specie di corrispondenze in partenza, in arrivo, o in transito, con l'obbligo di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Membri, per il tramite del segretariato generale.