Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.
Art. 20
ARTICOLO 20.
(Costituzione della scorta regolatrice).
a) Sara' costituita una scorta regolatrice il cui importo totale sara' composto dei contributi versati dai paesi produttori conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 e dai contributi versati dai paesi consumatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
b) Le risorse della scorta regolatrice possono essere completate mediante prestiti contratti sul mercato dei capitali e da disposizioni analoghe a quelle stipulate all'articolo 24.
c) Ai fini del presente articolo, ogni quota di un contributo versato in contanti e' considerata equivalente alla quantita' di stagnometallo che avrebbe potuto essere acquistata al prezzo minimo esistente alla data in cui tale quota e' stata richiesta conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 o versata come contributo in applicazione dell'articolo 22.
(Costituzione della scorta regolatrice).
a) Sara' costituita una scorta regolatrice il cui importo totale sara' composto dei contributi versati dai paesi produttori conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 e dai contributi versati dai paesi consumatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
b) Le risorse della scorta regolatrice possono essere completate mediante prestiti contratti sul mercato dei capitali e da disposizioni analoghe a quelle stipulate all'articolo 24.
c) Ai fini del presente articolo, ogni quota di un contributo versato in contanti e' considerata equivalente alla quantita' di stagnometallo che avrebbe potuto essere acquistata al prezzo minimo esistente alla data in cui tale quota e' stata richiesta conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 o versata come contributo in applicazione dell'articolo 22.